IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della Legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visti i decreti con  i  quali  sono  stati  autorizzati  ad  essere
immessi in commercio i prodotti fitosanitari a  base  della  sostanza
attiva  acido  gibberellico  riportati  nella  tabella  allegata   al
presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa
a fianco indicata; 
  Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di  recepimento  della
direttiva  2008/127/CE  della  Commissione  del  18  dicembre   2008,
relativo all'iscrizione nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nel
Reg. (CE) 540/2011 e 541/2011, tra le quali e' compresa  la  sostanza
attiva  acido  gibberellico,  componente  i   prodotti   fitosanitari
elencati nell'allegato al presente decreto; 
  Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 22  aprile
2009 che ha stabilito la presentazione entro il 31 agosto 2013 di  un
fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194  per  ciascun  prodotto  contenente
esclusivamente  la  sostanza   attiva   acido   gibberellico   o   in
combinazione con sostanze attive gia' inserite  nell'allegato  I  del
citato decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto altresi' l'art. 3, comma 4, del citato  decreto  ministeriale
22 aprile 2009 secondo il quale le autorizzazioni  all'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
acido gibberellico non aventi i requisiti di cui all'art. 3, comma 2,
del  medesimo  decreto  si  intendono  automaticamente   revocate   a
decorrere dall'1° settembre 2013; 
  Rilevato  che  i  titolari  delle   autorizzazioni   dei   prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al  presente  decreto  non  hanno
ottemperato a quanto previsto dal citato art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale  22  aprile  2009  nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso
stabiliti; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  pubblicazione  dell'elenco  dei
prodotti   fitosanitari   contenenti   la   sostanza   attiva   acido
gibberellico, revocati ai sensi del art. 3  comma  4,  in  quanto  le
imprese titolari di  tali  autorizzazioni  non  hanno  presentato  il
previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III  del
citato decreto legislativo 1995/194; 
  Considerato che l'art. 5, comma 3, del  citato  decreto  22  aprile
2009  fissa  al  31  agosto  2014  la  scadenza  per  la  vendita   e
l'utilizzazione delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei  prodotti
fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3,  comma  4,  del  medesimo
decreto; 
 
                              Decreta: 
 
  Viene  pubblicato  l'elenco,  riportato  in  allegato  al  presente
decreto, dei prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
acido gibberellico la cui autorizzazione all'immissione in  commercio
e' stata automaticamente revocata a far data dall'1° settembre  2013,
conformemente a quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 4, del decreto
ministeriale 22 aprile 2009. 
  La commercializzazione e l'impiego delle  scorte  giacenti,  per  i
prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato sono consentiti  secondo
le seguenti modalita': 
    8   mesi,   a   decorrere   dall'1   settembre   2013   per    la
commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni  e  la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
    12 mesi, a decorrere dall'1 settembre 2013 per l'impiego da parte
degli utilizzatori finali. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 gennaio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello