IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della Legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visti i decreti con  i  quali  sono  stati  autorizzati  ad  essere
immessi in commercio i prodotti fitosanitari a  base  della  sostanza
attiva oli di paraffina  (CAS  97862-82-3)  riportati  nella  tabella
allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a  nome
dell'impresa a fianco indicata; 
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2009 di recepimento della
direttiva  2009/116/CE   del   Consiglio,   relativo   all'iscrizione
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  di
alcune sostanze attive che ora figurano  nel  Reg.  (CE)  540/2011  e
541/2011, tra  le  quali  e'  compresa  la  sostanza  attiva  oli  di
paraffina  (CAS  97862-82-3),  componenti  i  prodotti   fitosanitari
elencati nell'allegato al presente decreto.; 
  Visto l'art.  3,  comma  2,  del  citato  decreto  ministeriale  29
dicembre 2009 che ha stabilito la presentazione entro  il  30  giugno
2012 di un fascicolo conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194  per  ciascun  prodotto
contenente esclusivamente la sostanza attiva oli  di  paraffina  (CAS
97862-82-3) o in  combinazione  con  sostanze  attive  gia'  inserite
nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto altresi' l'art. 3, comma 4, del citato  decreto  ministeriale
29 dicembre 2009 secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oli
di paraffina (CAS 97862-82-3) non aventi i requisiti di cui  all'art.
3,  comma  2,  del  medesimo  decreto  si  intendono  automaticamente
revocate a decorrere dall'1° luglio 2012; 
  Rilevato  che  i  titolari  delle   autorizzazioni   dei   prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al  presente  decreto  non  hanno
ottemperato a quanto previsto dal citato art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 29 dicembre  2009  nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso
stabiliti; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  pubblicazione  dell'elenco  dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oli di  paraffina
(CAS 97862-82-3), revocati ai sensi del art. 3 comma 4, in quanto  le
imprese titolari di  tali  autorizzazioni  non  hanno  presentato  il
previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III  del
citato decreto legislativo 1995/194; 
  Considerato che l'art. 5, comma 3, del citato decreto  29  dicembre
2009  fissa  al  30  giugno  2013  la  scadenza  per  la  vendita   e
l'utilizzazione delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei  prodotti
fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3,  comma  4,  del  medesimo
decreto; 
 
                              Decreta: 
 
  Viene  pubblicato  l'elenco,  riportato  in  allegato  al  presente
decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva  oli
di paraffina (CAS 97862-82-3) la cui autorizzazione all'immissione in
commercio e' stata automaticamente revocata a far data dall'1° luglio
2012, conformemente a quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e  4,  del
decreto ministeriale 29 dicembre 2009. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 gennaio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello