IL DIRETTORE 
                     DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA 
                    DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento
delle circoscrizioni territoriali delle  conservatorie  dei  registri
immobiliari; 
  Visto il decreto 29  aprile  1972,  emanato  dal  Ministro  per  le
finanze di concerto con il Ministro per la grazia e  giustizia  e  il
Ministro  per  il  tesoro,  recante  approvazione  delle  norme   sul
riordinamento delle circoscrizioni territoriali  delle  conservatorie
dei registri immobiliari e  disposizioni  connesse,  ai  sensi  della
legge n. 25 luglio 1971, n. 545; 
  Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al  libro
sesto  del  codice  civile  e  norme  di  servizio   ipotecario,   in
riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica
nelle conservatorie dei registri immobiliari; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n.  59,  recante  la  delega  per  la
riforma  della  pubblica   amministrazione   e   la   semplificazione
amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo
a norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  e,  in
particolare, l'art. 64, recante ulteriori funzioni dell'Agenzia delle
entrate; 
  Visto l'art. 23-quater del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  che
ha disposto, con decorrenza dal 1°  dicembre  2012,  l'incorporazione
dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate; 
  Vista la legge della Regione  Lombardia  30  gennaio  2014,  n.  4,
entrata in vigore il 4 febbraio 2014, che  istituisce  il  Comune  di
Bellagio, mediante fusione dei Comuni di Bellagio e  di  Civenna,  in
provincia di Como; 
  Rilevato  che,  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  citata,   il
territorio del nuovo Comune di Bellagio e' costituito  dai  territori
gia' appartenenti ai menzionati comuni alla data di entrata in vigore
della medesima legge; 
  Considerato che il territorio dell'originario  Comune  di  Bellagio
appartiene  alla  circoscrizione  della  conservatoria  dei  registri
immobiliari di  Como  e  quello  dell'originario  Comune  di  Civenna
appartiene a quella di Lecco; 
  Considerata l'esigenza di individuare la  conservatoria  nella  cui
circoscrizione territoriale ricade  il  territorio  del  neoistituito
Comune di Bellagio; 
 
                             Dispongono: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Circoscrizione di appartenenza 
 
  1. Il territorio del comune di Bellagio, istituito con legge  della
regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. 4, ricade, a decorrere  dal  1°
marzo 2014, nell'ambito della circoscrizione della conservatoria  dei
registri immobiliari di Como. 
  2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, dalla  predetta  data
tutte le formalita' di trascrizione e iscrizione concernenti immobili
ubicati nel territorio del nuovo comune  di  Bellagio  sono  eseguite
presso i Servizi di pubblicita' immobiliare di Como. 
  3. Per le annotazioni e per le cancellazioni di cui all'art. 40-bis
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  resta  ferma  la
competenza della conservatoria nei cui registri e' stata eseguita  la
formalita' a cui le medesime si riferiscono.