Alle imprese interessate 
                                Alla regione Campania 
                                Agli  Uffici  del  Ministro  per   la
                                coesione territoriale 
                                All'Agenzia       nazionale       per
                                l'attrazione degli investimenti e  lo
                                sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia 
 
A. Finalita' e disciplina applicata. 
  1.  Nell'ambito  della  terza  riprogrammazione  del  Piano  Azione
Coesione  dell'11  dicembre  2012,  il  Ministro  per   la   coesione
territoriale ha destinato  150  milioni  di  euro,  d'intesa  con  la
Regione  Campania  che  ha  approvato  i  contenuti  della   predetta
riprogrammazione con delibera  della  Giunta  n.  756  del  2012,  ad
interventi di rilancio di aree del territorio della  regione  colpite
da crisi industriale.  Per  l'attuazione  dei  citati  interventi  il
Ministero dello  sviluppo  economico  e  la  Regione  Campania  hanno
sottoscritto, in data 17 luglio 2013, il «Protocollo di intesa per il
rilancio delle aree colpite da crisi industriale in regione Campania»
(di seguito Protocollo), registrato alla Corte dei conti in  data  30
dicembre 2013. 
  2. Il Protocollo e' finalizzato alla valorizzazione della vitalita'
imprenditoriale e delle potenzialita' dei singoli territori, in  modo
da  garantire  una  stabile  e  duratura   occupazione,   e   prevede
l'attuazione, con il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.  -  Invitalia,  del
«Programma di rilancio delle aree colpite  da  crisi  industriale  in
Campania» (Programma), allegato al Protocollo medesimo. 
  3. Il Protocollo prevede, tra l'altro, di: 
    sostenere gli investimenti produttivi nelle aree colpite da crisi
industriale in Campania tramite ricorso al: 
      a) regime di aiuto dei Contratti di sviluppo, istituito con  DM
24 settembre 2010, per la promozione di progetti strategici; 
      b) regime  di  aiuto  in  favore  di  investimenti  produttivi,
istituito con DM 23  luglio  2009,  per  la  promozione  di  progetti
orientati al conseguimento di  specifici  obiettivi  di  innovazione,
miglioramento competitivo e tutela ambientale; 
    demandare la governance delle misure indicate nel Programma a  un
Comitato esecutivo, istituito con  successivo  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico in data 22 ottobre 2013. 
  4. Cosi' come stabilito dal Comitato esecutivo nella  riunione  del
29 gennaio 2014, l'importo complessivo  delle  risorse  assegnate  al
finanziamento dei due interventi, come sopra definiti,  sono  pari  a
€ 133.500.000,00. Tale importo e' ripartito in  ragione  del  60%  in
favore  dell'intervento  sub  a)  e  del  restante  40%   in   favore
dell'intervento  sub  b).  Eventuali  risorse   non   impegnate   per
l'attuazione dell'intervento  sub  a)  andranno  ad  incrementare  le
dotazione iniziale dell'intervento sub b). 
  5. Il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Campania,  in
attuazione del Protocollo,  promuovono  con  il  presente  avviso  la
realizzazione di uno o piu' progetti strategici nelle aree colpite da
crisi industriale in Campania tramite il finanziamento  di  programmi
di  sviluppo  industriale.  Soggetto   gestore   dell'intervento   e'
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a. - Invitalia. 
  6. I programmi di sviluppo industriale sono  realizzati  applicando
la normativa relativa ai Contratti di sviluppo e precisamente: 
    decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali, il Ministro per la  semplificazione
normativa e il Ministro  per  il  turismo,  del  24  settembre  2010,
pubblicato nel S.O. alla G.U.R.I. n. 300 del  24  dicembre  2010,  di
seguito indicato come «DM 24/09/2010»; 
    decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  11  maggio  2011
recante gli indirizzi operativi per l'attuazione del  DM  24/09/2010,
di seguito indicato come «DM 11/05/2011»; 
    circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 21364  del  16
giugno 2011, pubblicata nella G.U.R.I. n. 174 del 28 luglio 2011,  di
seguito indicata come "Circolare 21364/2011"; 
    circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 11345  del  29
marzo 2013, pubblicata nella G.U.R.I. n. 85 dell'11 aprile  2013,  di
seguito indicata come «Circolare 11345/2013» 
  nonche' la seguente disciplina comunitaria: 
    Regolamento (CE) n. 800/2008  del  6  agosto  2008  che  dichiara
alcune categorie di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in
applicazione  degli  articoli  87  e  88  del  trattato  (regolamento
generale di esenzione per categoria); 
    Regolamento (UE) n. 1224/2013 del 29 novembre 2013 che estende la
durata del periodo di applicazione del  citato  Regolamento  (CE)  n.
800/2008 fino al 30 giugno 2014; 
    Carta degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'  regionale  2007-2013
(N117/10 pubblicata nella G.U.U.E. il 10 agosto 2010); 
    Decisione della Commissione C(2013)7178 del 25 ottobre  2013  che
estende la durata del periodo  di  applicazione  della  citata  Carta
degli aiuti di Stato a  finalita'  regionale  2007-2013  fino  al  30
giugno 2014. 
  7.  I  programmi  di  sviluppo  industriale  sono  relativi  a  una
iniziativa imprenditoriale, finalizzata alla produzione di  beni  e/o
servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu'  progetti
di investimento,  come  individuati  nei  Titoli  II  e  III  del  DM
24/09/2010, ed eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente
sviluppo sperimentale, cosi' come individuati nel Titolo  IV  del  DM
24/09/2010,  strettamente  connessi  e  funzionali  tra  di  loro  in
relazione al processo di produzione dei prodotti finali. 
  8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si
rinvia alla normativa citata al punto 6. 
B. Localizzazione. 
  1. Per l'accesso ai benefici di cui al presente avviso i  programmi
di sviluppo industriale debbono essere localizzati nel territorio dei
Comuni ricadenti nelle aree colpite da crisi industriale in Campania,
elencati nell'allegato 1 alla presente circolare. 
  2. Nel caso in cui, al termine  della  fase  di  istruttoria  delle
proposte definitive di Contratto di sviluppo, di cui alla  successiva
lettera H, sia decorso il termine  di  validita'  della  Carta  degli
aiuti  di  Stato  a  finalita'  regionale,   la   concessione   delle
agevolazioni sara' subordinata alla approvazione della  Carta  valida
per il successivo periodo di programmazione  e  dovra'  tenere  conto
della classificazione dei comuni (o  sezioni  di  censimento)  e  dei
relativi massimali di ESL da essa stabiliti. 
C. Caratteristiche  delle  proposte  di  investimento  e  settori  di
  attivita' ammissibili. 
  1. Il presente avviso e' finalizzato  a  selezionare  programmi  di
sviluppo  industriale,  costituiti  da  uno  o   piu'   progetti   di
investimento, e  da  eventuali  progetti  di  ricerca  industriale  e
prevalente sviluppo sperimentale, cosi' come definiti dalla normativa
citata al punto A.7 del presente avviso, aventi carattere  innovativo
e ad alto valore aggiunto, che  siano  in  grado  di  determinare  un
ritorno significativo in termini  di  prospettive  di  mercato  e  di
addetti. La previsione di un  incremento  occupazionale,  cosi'  come
definito nell'allegato 2,  costituisce  requisito  di  ammissibilita'
delle istanze di accesso alla procedura di  negoziazione  di  cui  al
presente avviso.  I  soggetti  beneficiari,  inoltre,  si  impegnano,
nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa
verifica   della    sussistenza    dei    requisiti    professionali,
prioritariamente all'assunzione del personale appartenente al  bacino
di  riferimento,  individuato  dal  Comitato  esecutivo  come  segue:
«lavoratori residenti nell'area di crisi che risultino percettori  di
CIG o risultino iscritti alle liste di mobilita',  al  momento  della
nuova assunzione». 
  2. Sono ammessi i programmi di sviluppo industriale  inerenti  alle
attivita' individuate come ammissibili dalla normativa di riferimento
indicata al punto A.6. 
  3. Nell'ambito del Contratto di sviluppo possono  essere  agevolati
anche progetti di investimento in comparti di  attivita'  diversi  da
quello che caratterizza il programma, fermi restando i  requisiti  di
coerenza e reciproca  utilita'  prescritti  dall'articolo  4  del  DM
11/05/2011 e a condizione che tali progetti non riguardino  attivita'
economiche non ammissibili ai sensi del DM 24/09/2010. 
  4. Gli eventuali  progetti  di  ricerca  industriale  e  prevalente
sviluppo sperimentale, ai fini dell'ammissibilita', devono  prevedere
che i costi siano sostenuti integralmente nei  territori  dei  Comuni
ricadenti nelle  aree  colpite  da  crisi  industriale  in  Campania,
elencati  nell'allegato  1;  esclusivamente  per  gli  Organismi   di
ricerca,  co-proponenti  del  progetto,  le  spese   possono   essere
sostenute  in  territori  diversi  da  quelli  dei  Comuni   indicati
nell'allegato  1,  ma  comunque  rientranti  nelle  quattro   regioni
ammissibili all'Obiettivo Convergenza (Campania, Calabria,  Puglia  e
Sicilia), nel limite massimo  del  30%  del  valore  complessivo  del
progetto di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale. 
D. Risorse finanziarie disponibili. 
  1.  L'ammontare  complessivo  delle  risorse  disponibili  per   la
concessione delle agevolazioni di cui al  presente  avviso,  definito
secondo le modalita' indicate al punto A.4, e' pari a € 80.100.000,00
a valere sulle risorse del Piano Azione Coesione. 
E. Obblighi dei soggetti beneficiari. 
  1. In aggiunta agli obblighi previsti dalla normativa richiamata al
punto A.6, i soggetti beneficiari si impegnano a concludere, entro il
dodicesimo mese successivo alla data di ultimazione del programma  di
investimenti, il programma  occupazionale  proposto  nell'istanza  di
accesso alla procedura di negoziazione di cui al presente avviso.  La
data di ultimazione del programma degli investimenti corrisponde alla
data di emissione dell'ultima fattura relativa a  spese  ammissibili.
Nel caso di decremento dell'obiettivo occupazionale  nei  limiti  del
50%  di  quanto  previsto,  le  agevolazioni  sono  proporzionalmente
revocate. Per decrementi superiori al 50% la revoca  e'  totale.  Con
riferimento al finanziamento agevolato, la revoca  parziale  comporta
l'applicazione di un tasso corrispondente al tasso di riferimento per
il credito agevolato - operazioni oltre 18 mesi - settore  industria,
pubblicato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) nel proprio sito
istituzionale,  ridotto  in  misura   proporzionale   all'occupazione
realizzata. 
F. Agevolazioni concedibili. 
  1. Le agevolazioni sono concesse  nella  forma  del  contributo  in
conto  impianti,  del  contributo  alla  spesa  e  del  finanziamento
agevolato, anche combinate tra loro, nel  rispetto  delle  intensita'
massime di aiuto previste dalla  disciplina  comunitaria  vigente  in
materia di aiuti di Stato. I progetti  di  investimento  sono  sempre
agevolati  tramite  il  riconoscimento  di  un  contributo  in  conto
impianti di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile. 
  2. Ai sensi del punto 3.3 della circolare n. 21364/2011,  il  tasso
agevolato del finanziamento e' pari al 20% del tasso  di  riferimento
vigente alla data di concessione delle  agevolazioni,  fissato  sulla
base di quanto stabilito dalla Commissione europea e  pubblicato  nel
sito                                                         internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html. 
  3. E' prevista la concessione di una premialita'  per  i  programmi
che prevedono l'assunzione di personale  appartenente  al  bacino  di
riferimento indicato al punto C.1.  La  premialita'  consiste  in  un
maggior  contributo  in  conto  impianti,  pari  al  3%  della  spesa
ammissibile, nel rispetto delle intensita' massime di aiuto  previste
dalla disciplina comunitaria vigente in materia di  aiuti  di  Stato.
Tale premialita' sara' erogata successivamente  alla  verifica  delle
seguenti condizioni: 
    a) accertamento, da parte della commissione ministeriale  di  cui
all'articolo  13,  comma  5,  del   DM   11/05/2011,   del   regolare
completamento del progetto di investimento; 
    b)   integrale   conseguimento    dell'obiettivo    occupazionale
concordato; 
    c) assunzione di personale appartenente al bacino di  riferimento
di  cui  al  punto  C.1,  in  percentuale  non   inferiore   al   25%
dell'incremento occupazionale  previsto  e  comunque  in  numero  non
inferiore a 5 addetti. 
G. Modalita' e termini di presentazione dell'istanza di accesso  alla
  procedura di negoziazione. 
  1. L'istanza di accesso alla procedura di negoziazione  di  cui  al
presente avviso e' trasmessa  a  Invitalia,  soggetto  gestore  delle
agevolazioni, secondo le modalita' indicate  all'articolo  7  del  DM
24/09/2010.  Il  modello  per  la   presentazione   dell'istanza   e'
disponibile nei siti internet del Ministero dello sviluppo  economico
(www.mise.gov.it), della Regione Campania (www.regione.campania.it) e
di Invitalia (www.invitalia.it). 
  2. Le istanze di accesso alla procedura di negoziazione di  cui  al
presente avviso possono essere presentate a partire dal 3 marzo  2014
e sino al 16 aprile 2014. 
  3. Le  istanze  di  accesso  alla  procedura  di  negoziazione  che
prevedono programmi di sviluppo industriale localizzati integralmente
nei territori di cui all'allegato 1, gia'  presentate  ai  sensi  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  11  maggio   2011
richiamato al punto A.6 e  non  formalmente  respinte  alla  data  di
pubblicazione del presente  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana,  possono  partecipare  alla  presente  procedura
mediante integrazione, nel rispetto dei termini temporali indicati al
punto G.2 e secondo le modalita' indicate nei siti internet di cui al
punto G.1, dei contenuti dell'istanza gia' presentata. 
  4.  I  programmi  di  sviluppo  industriale   nel   settore   delle
costruzioni navali, cosi'  come  definito  dal  Regolamento  (CE)  n.
800/2008 del 6 agosto  2008,  che,  sulla  base  della  normativa  di
riferimento di cui al  punto  A.6,  non  risultano  ammissibili  alle
agevolazioni,  possono  essere  oggetto,  alla  luce   dell'imminente
scadenza  dei  divieti  imposti  dal  citato  Regolamento,   di   una
manifestazione di interesse da parte delle imprese. Le manifestazioni
di interesse devono essere redatte secondo le modalita' indicate  nei
siti internet di cui  al  punto  G.1,  sono  valutate  ai  sensi  del
successivo punto H e partecipano alla formazione della graduatoria di
cui al punto H.3. Qualora i programmi siano  utilmente  collocati  in
graduatoria, l'avvio della fase negoziale, che dovra' necessariamente
avvenire entro il 31 dicembre 2014, e' subordinato: 
    a) alla positiva valutazione della Commissione europea a  seguito
di notifica individuale  ovvero  alla  rimozione  del  divieto  nella
normativa europea concernente gli aiuti di Stato; 
    b) alla presentazione della domanda  di  agevolazione,  che  puo'
avvenire soltanto a seguito del positivo esito della  condizione  sub
a). 
H. Criteri di valutazione. 
  1. La valutazione  delle  istanze  di  accesso  alla  procedura  di
negoziazione di cui  al  punto  G  e  delle  proposte  definitive  di
Contratto di sviluppo e' effettuata secondo quanto  disposto  dai  DM
24/09/2010 e 11/05/2011, nonche' dalle circolari 16 giugno  2011,  n.
21364 e 29 marzo 2013, n. 11345. 
  2. Sono ammissibili unicamente i programmi di sviluppo  industriale
dei quali e' prevista l'ultimazione e la rendicontazione delle  spese
realizzate entro il 31 dicembre 2017. 
  3. Al termine della  valutazione  di  ammissibilita'  di  tutte  le
istanze di accesso presentate, e comunque entro 40 giorni dal termine
finale per la presentazione delle istanze di cui al punto G.2,  fatto
salvo il maggior tempo necessario per l'espletamento dell'obbligo  di
comunicazione previsto all'articolo 7, comma 1, del D.M.  24/09/2010,
e' predisposta la graduatoria di finanziabilita' (in base ai  criteri
indicati  nell'allegato  2)   e   di   assegnazione   delle   risorse
disponibili. 
  4. Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dei limiti  previsti
dalla disciplina europea vigente in  materia  di  aiuti  di  Stato  e
subordinatamente  all'esito  della  fase   di   negoziazione   e   di
istruttoria delle proposte definitive di  Contratto  di  sviluppo,  a
favore delle istanze inserite nella graduatoria, fino all'esaurimento
delle risorse disponibili. In caso di parita' di  punteggio  e'  data
priorita'  alla   istanza   che   prevede   il   maggior   incremento
occupazionale. In caso di  parita'  di  incremento  occupazionale  si
terra' conto dell'ordine cronologico di presentazione delle  istanze.
L'ultima istanza nell'ordine di graduatoria puo' essere ammessa  alla
fase di negoziazione a condizione che abbia ottenuto una assegnazione
di risorse finanziarie non inferiore al 30% della spesa ammissibile. 
  5. Nel caso in cui, al termine  della  fase  di  istruttoria  delle
proposte definitive di Contratto di sviluppo, il periodo di validita'
del Regolamento 800/2008, indicato al  punto  A.6,  sia  decorso,  la
concessione delle agevolazioni e'  subordinata  all'approvazione  del
nuovo Regolamento generale di esenzione per il successivo periodo  di
programmazione e alla  verifica  del  rispetto  delle  condizioni  di
esenzione che saranno da esso fissate. 
I. Ispezioni e controlli. 
  1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a  favorire
lo svolgimento di tutti i controlli  disposti  dal  soggetto  gestore
Invitalia e/o dal Ministero dello sviluppo economico, anche  mediante
ispezioni  e  sopralluoghi,  al  fine  di  verificare  lo  stato   di
avanzamento dei progetti e le condizioni per  il  mantenimento  delle
agevolazioni. 
    Roma, 13 febbraio 2014 
 
                                                Il Ministro: Zanonato