IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 1, comma 300, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244,   che   istituisce,   presso   il   Ministero   dei   trasporti,
l'Osservatorio  nazionale  sulle  politiche  del  trasporto  pubblico
locale; 
  Considerato che, ai sensi di detto  comma  300,  l'Osservatorio  e'
inteso ad assicurare la creazione di una banca dati e di  un  sistema
informativo pubblico correlati a quelli regionali nonche' a garantire
la verifica  dell'andamento  del  settore  e  del  completamento  del
processo di riforma; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega  al  Governo
in materia di federalismo fiscale  in  attuazione  dell'articolo  119
della Costituzione; 
  Visto l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  che  ha
previsto l'istituzione, presso il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di una banca dati unitaria in cui dovranno confluire i  dati
raccolti e le analisi effettuate dall'Osservatorio nonche' tutti  gli
elementi informativi necessari per dare attuazione  e  stabilita'  al
federalismo fiscale; 
  Visto il decreto interministeriale del 25 novembre  2011,  n.  325,
con il quale sono stati fissati  la  composizione,  le  modalita'  di
funzionamento  ed  i  compiti   dell'Osservatorio   nazionale   sulle
politiche del trasporto pubblico locale,  istituito  dalla  legge  24
dicembre 2007, n. 244, comma 300; 
  Considerato che l'articolo 16-bis del decreto-legge  del  6  luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n. 135, come sostituito e  modificato  dall'articolo  1,  comma  301,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ( legge di stabilita' 2013) che,
al capoverso 7, prevede che i dati  economici  e  trasportistici  che
l'Osservatorio provvede a richiedere, con adeguate garanzie di tutela
dei dati commerciali sensibili,  devono  essere  certificati  con «le
modalita'  indicate  con  apposito   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; 
  Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2004, n. 4746,  registrato
dalla Corte dei conti in data 15 novembre 2004; 
  Considerato che i dati richiesti dall'Osservatorio incidono in modo
significativo sull'erogazione dei contributi  pubblici  alle  aziende
esercenti servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario; 
  Considerato  pertanto  la  necessita'  di  prevedere  modalita'  di
produzione dei dati inerenti i servizi di trasporto pubblico  locale,
anche ferroviario, che responsabilizzino i  soggetti  dichiaranti  al
fine di evitare dichiarazioni mendaci o informazioni false; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  I dati  trasportistici  richiesti  dall'Osservatorio  alle  imprese
esercenti servizi di trasporto pubblico  locale,  anche  ferroviario,
ovvero alle imprese che gestiscono infrastrutture destinate a servizi
di  trasporto  ad  impianti  fissi  sono  prodotti  sotto  forma   di
dichiarazione  di  atto  sostitutivo   di   notorieta'   dal   legale
rappresentante  delle  stesse  imprese  ovvero,  ove  possibile,   da
societa' di certificazione all'uopo dedicate.