IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del D.L. 30  settembre  2003,  n.  269,  convertito
nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce  l'Agenzia
Italiana del Farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e  successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  8  novembre  2011,
registrato all'Ufficio  Centrale  del  Bilancio  al  Registro  "Visti
Semplici", Foglio n. 1282 del 14 novembre  2011,  con  cui  e'  stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco  il
Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante
"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute"  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 12  Dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso
pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92,  della
Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2001, concernente l'attuazione della  Direttiva  2001/83/CE  e
successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 agosto  2013
che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione  europea  relative
all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1°
giugno al 31 luglio 2013; 
  Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della
fornitura espresso dalla Commissione  Tecnico  Scientifico  (CTS)  di
AIFA in data 8 ottobre 2013 e 8 novembre 2013; 
  Visto  il  parere  positivo  espresso  dalla  Commissione   Tecnico
Scientifico (CTS) di AIFA in  data  4  dicembre  2013  sul  materiale
relativo al programma di prevenzione della gravidanza  gia'  valutato
dall'Ufficio di Farmacovigilanza; 
  Vista la lettera del 9 gennaio 2014 (Protocollo  FV  2129/P)  e  la
lettera del 20 gennaio 2014  (Protocollo  FV  5701/P)  con  le  quali
l'Ufficio di Farmacovigilanza  di  AIFA  autorizza  il  materiale  di
Minimizzazione del Rischio; 
 
                             Determina: 
 
  Le confezioni dei  seguenti  medicinali  per  uso  umano  di  nuova
autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai  fini
della fornitura: 
    - ERIVEDGE 
descritte in dettaglio nell'Allegato, che  fa  parte  integrante  del
presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della
classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge  8  novembre  2012  n.
189, denominata  Classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati  ai   fini   della   rimborsabilita',   nelle   more   della
presentazione da parte della azienda  interessata  di  una  eventuale
domanda di diversa classificazione. 
  Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio  della  commercializzazione
deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni  o  limitazioni
per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del  medicinale  e  deve
comunicare all'AIFA - Ufficio  Prezzi  &  Rimborso  -  il  prezzo  ex
factory,  il  prezzo  al  pubblico  e  la  data   di   inizio   della
commercializzazione del medicinale. 
  La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 17 febbraio 2014 
 
                                          Il direttore generale: Pani