IL MINISTRO DELLE INFRASTUTTURE 
                             E TRASPORTI 
 
  Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione  civile
5 agosto 1974, pubblicato nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  251  del  26  settembre  1974,  di  recepimento  della
direttiva  70/157/CEE  e  successive  modificazioni,  concernente  il
ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al
livello sonoro  ammissibile  e  al  dispositivo  di  scappamento  dei
veicoli a motore; 
  Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione  civile
5 agosto 1974, pubblicato nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  251  del  26  settembre  1974,  di  recepimento  della
direttiva  70/221/CEE  e  successive  modificazioni,  concernente  il
ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  ai
serbatoi di carburante e  ai  dispositivi  di  protezione  posteriore
antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 
  Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione  civile
14 giugno 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  169  del  28
giugno 1974, di recepimento della direttiva  70/388/CEE,  concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative  al
segnalatore acustico dei veicoli a motore; 
  Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione  civile
5 agosto 1974, pubblicato nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  251  del  26  settembre  1974,  di  recepimento  della
direttiva  71/320/CEE  e  successive  modificazioni,  concernente  il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  relative  alla
frenatura di  talune  categorie  di  veicoli  a  motore  e  dei  loro
rimorchi; 
  Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione  civile
5 agosto 1974, pubblicato nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  251  del  26  settembre  1974,  di  recepimento  della
direttiva  72/245/CEE  e  successive  modificazioni,  relativa   alle
perturbazioni   radioelettriche,   in   particolare    compatibilita'
elettromagnetica, dei veicoli a motore; 
  Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione  civile
5 agosto 1974, pubblicato nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  251  del  26  settembre  1974,  di  recepimento  della
direttiva  74/61/CEE  e  successive  modificazioni,  concernente   il
ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  ai
dispositivi di protezione  contro  un  impiego  non  autorizzato  dei
veicoli a motore; 
  Visto il decreto del Ministro per  i  trasporti  6  febbraio  1975,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  101
del 16 aprile 1975,  di  recepimento  della  direttiva  74/408/CEE  e
successive modificazioni, relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e  ai
poggiatesta dei veicoli a motore; 
  Visto il decreto del Ministro per  i  trasporti  6  febbraio  1975,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  101
del 16 aprile 1975,  di  recepimento  della  direttiva  74/483/CEE  e
successive  modificazioni,  concernente   il   ravvicinamento   delle
legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze  esterne  dei
veicoli a motore; 
  Visto il decreto del Ministro per i  trasporti  26  febbraio  1976,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  107
del 23 aprile 1976,  di  recepimento  della  direttiva  76/114/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli  Stati  membri  relative  alle  targhette  ed  alle  iscrizioni
regolamentari nonche' alla loro posizione e modo di fissaggio  per  i
veicoli a motore e i loro rimorchi; 
  Visto il decreto del Ministro per  i  trasporti  24  gennaio  1977,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  84
del 28 marzo  1977,  di  recepimento  della  direttiva  76/757/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi; 
  Visto il decreto del Ministro per  i  trasporti  24  gennaio  1977,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  84
del 28 marzo  1977,  di  recepimento  della  direttiva  76/758/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri  relative  alle  luci  d'ingombro,  alle  luci  di
posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori, alle luci  di
arresto, alle luci di marcia diurna e alle luci di posizione laterali
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 
  Visto il decreto del Ministro per  i  trasporti  24  gennaio  1977,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  84
del 28 marzo  1977,  di  recepimento  della  direttiva  76/759/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi; 
  Visto il decreto del Ministro per  i  trasporti  24  gennaio  1977,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  84
del 28 marzo  1977,  di  recepimento  della  direttiva  76/760/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri  relative  ai  dispositivi  d'illuminazione  della
targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e  dei  loro
rimorchi; 
  Visto il decreto del Ministro per  i  trasporti  24  gennaio  1977,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  84
del 28 marzo  1977,  di  recepimento  della  direttiva  76/761/CEE  e
successive  modificazioni,  concernente   il   ravvicinamento   delle
legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli  a
motore con funzione di fari  abbaglianti  e/o  anabbaglianti  e  alle
sorgenti luminose, lampade a incandescenza e altre, da utilizzare nei
dispositivi omologati di illuminazione dei veicoli  a  motore  e  dei
loro rimorchi; 
  Visto il decreto del Ministro per  i  trasporti  24  gennaio  1977,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  84
del 28 marzo  1977,  di  recepimento  della  direttiva  76/762/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia  anteriori  dei
veicoli a motore; 
  Visto il decreto del Ministro per i trasporti  29  settembre  1977,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  305
del 9 novembre 1977, di  recepimento  della  direttiva  77/538/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori  dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi; 
  Visto il decreto del Ministro per i trasporti  29  settembre  1977,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  305
del 9 novembre 1977, di  recepimento  della  direttiva  77/539/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei  veicoli
a motore e dei loro rimorchi; 
  Visto il decreto del Ministro per i trasporti  29  settembre  1977,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  305
del 9 novembre 1977, di  recepimento  della  direttiva  77/540/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli  a
motore; 
  Visto il decreto del Ministro per i  trasporti  19  novembre  1977,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  336
del 10 dicembre 1977, di recepimento  della  direttiva  77/541/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di
ritenuta dei veicoli a motore; 
  Visto il decreto del Ministro  per  i  trasporti  30  giugno  1978,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  247
del 4 settembre 1978, di recepimento  della  direttiva  78/318/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo  dei
veicoli a motore; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  212  del  10
febbraio 1981, pubblicato nel Supplemento  ordinario  della  Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981, di  attuazione  della  direttiva
78/764/CEE e successive modificazioni, concernente il  ravvicinamento
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al  sedile   del
conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  10  aprile  1979,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  206
del 28 luglio 1979,  di  recepimento  della  direttiva  78/932/CEE  e
successive modificazioni, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative ai poggiatesta dei sedili dei  veicoli  a
motore; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  18  maggio  1989,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  217
del 16 settembre 1989, di recepimento della  direttiva  86/298/CEE  e
successive modificazioni, relativa ai dispositivi di protezione,  del
tipo a  due  montanti  posteriori,  in  caso  di  capovolgimento  dei
trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  5  agosto  1991,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  12
del 16 gennaio 1992, di  recepimento  della  direttiva  87/402/CEE  e
successive modificazioni, relativa ai dispositivi di  protezione,  in
caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a  ruote,  a
carreggiata stretta, montati anteriormente; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  8
maggio 1995,  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento  della  direttiva
94/20/CE e successive modificazioni,  concernente  i  dispositivi  di
attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro
agganciamento a detti veicoli; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  29
agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre
1996,  di  recepimento  della   direttiva   95/28/CE   e   successive
modificazioni,  relativa  al  comportamento  alla   combustione   dei
materiali usati per l'allestimento interno  di  talune  categorie  di
veicoli a motore; 
  Vista la direttiva 1999/17/CE della Commissione del 18  marzo  1999
che adegua al progresso tecnico la richiamata  direttiva  76/761/CEE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.  L  97
del 12 aprile 1999; 
  Vista la direttiva 1999/18/CE della Commissione del 18  marzo  1999
che adegua al progresso tecnico la richiamata  direttiva  76/762/CEE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.  L  97
del 12 aprile 1999; 
  Considerato  che  la  trasposizione  nel  diritto   interno   delle
direttive 1999/17/CE e 1999/18/CE era subordinata alla  pubblicazione
nella G.U.U.E. dei relativi regolamenti delle Nazioni Unite - UNECE -
nella versione in lingua italiana; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2
maggio 2001,  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, di recepimento  della  direttiva
2000/25/CE e  successive  modificazioni,  relativa  a  misure  contro
l'emissione di inquinanti gassosi e particolato  inquinante  prodotti
dai  motori  destinati  alla  propulsione  dei  trattori  agricoli  o
forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
26 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  60  del  12
marzo  2002,  di  recepimento   della   direttiva   2000/40/CE,   sul
ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  ai
dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
13 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  125  del  30
maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE  e  successive
modificazioni, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore  e  dei
loro rimorchi; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
20 giugno 2003, pubblicato nel Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003, di recepimento  della  direttiva
2001/85/CE, relativa  alle  disposizioni  speciali  da  applicare  ai
veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto  posti  a
sedere oltre al sedile del conducente; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  123  del  29
maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE  e  successive
modificazioni, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o
tre ruote; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
19 novembre 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di  recepimento  della  direttiva
2003/37/CE e successive modificazioni, elativa  all'omologazione  dei
trattori agricoli  o  forestali,  dei  loro  rimorchi  e  delle  loro
macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed
entita' tecniche di tali veicoli; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
19 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  69  del  24
marzo 2005, di recepimento della direttiva  2003/97/CE  e  successive
modificazioni, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione
indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  28  aprile  2008,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  162
del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva quadro  2007/46/CE
e  successive   modificazioni,   che   istituisce   un   quadro   per
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche'  dei
sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli; 
  Vista  la  direttiva  2009/57/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del  13  luglio  2009,  di  codificazione  della  direttiva
77/536/CEE,  relativa  ai  dispositivi  di  protezione  in  caso   di
capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 261 del  3  ottobre
2009 e recepita con il decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
febbraio 1981, n. 212; 
  Vista  la  direttiva  2009/64/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del  13  luglio  2009,  di  codificazione  della  direttiva
75/322/CEE,  relativa  ai  dispositivi  di  protezione  in  caso   di
capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 216 del  20  agosto
2009 e recepita con il decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
febbraio 1981, n. 212; 
  Vista  la  direttiva  2009/75/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 13 luglio 2009, di codificazione della direttiva 79/622
CEE, relativa ai dispositivi di protezione in caso di  capovolgimento
dei  trattori  agricoli  o  forestali  a  ruote   (prove   statiche),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 261  del
3 ottobre 2009  e  recepita  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 marzo 1983, n. 296; 
  Vista  la  direttiva  2009/144/CE  del  parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 novembre  2009,  di  codificazione  della  direttiva
89/173/CEE, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori
agricoli  o  forestali  a  ruote,   pubblicata   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea n. L 27 del 10 gennaio 2010  e  recepita  con  il
decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991; 
  Vista la direttiva 2013/15/UE del Consiglio del 13 maggio 2013  che
adegua, tra l'altro, le su elencate direttive in  materia  di  libera
circolazione delle merci a motivo dell'adesione della  Repubblica  di
Croazia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L
158 del 10 giugno 2013; 
  Ritenuto  necessario  recepire  la  richiamata  direttiva  2013/15,
nonche' le direttive 1999/17/CE e 1999/18/CE a seguito  dell'avvenuta
pubblicazione nella G.U.U.E. dei relativi regolamenti  delle  Nazioni
Unite - UNECE - nella versione in lingua italiana; 
  Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,
recante «Nuovo Codice della Strada»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, che delega i  Ministri  della  Repubblica  a  recepire,
secondo le  competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie
concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; 
 
                               Adotta 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche agli allegati del decreto del Ministro per i  trasporti  24
  gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/761/CEE. 
 
  1. Gli allegati del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio
1977 di recepimento della direttiva 76/761/CEE relativa ai proiettori
dei  veicoli  a  motore  con  funzione  di   fari   abbaglianti   e/o
anabbaglianti  nonche'  alle  lampade  ad  incandescenza   per   tali
proiettori,  e   successive   modificazioni,   sono   sostituiti   in
conformita' all'allegato A del presente decreto.