IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6, della legge 30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
Salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  Salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative :immissione in commercio  dei
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e  rese
a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda presentata dall'impresa  Scotts  France  SAS,  con
sede legale in 2l Chemin de la Sauvegarde,  Ecully  Cedex  (Francia),
finalizzata   al   rilascio    dell'autorizzazione    del    prodotto
fitosanitario  MARTO'  a  base  delle  sostanze  attive  glifosate  e
pyraflufen, come diserbante fogliare per parchi, giardini pubblici  e
marciapiedi,  secondo  la  procedura  del  riconoscimento   reciproco
prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'impresa  per  il
rilascio di detta autorizzazione, gia' registrata per lo stesso uso e
con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, e'  stata
esaminata e valutata positivamente nell'ambito della riunione del  10
ottobre 2013 da parte di un Gruppo di esperti  che  afferiscono  alla
Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari; 
  Visto  il  mandato  conferito  dalla  Commissione  Consultiva   dei
Prodotti  Fitosanitari  in  data  17  ottobre  2013  all'Ufficio   di
acquisire  l'ulteriore  documentazione  richiesta  che,  in  caso  di
riscontro positivo, le  avrebbe  permesso  di  procedere  con  l'iter
autorizzativo; 
  Vista la nota con  la  quale  e'  stata  richiesta  all'impresa  di
inviare la pertinente documentazione necessaria a  completare  l'iter
autorizzativo del prodotto; 
  Vista la nota con la quale l'Impresa Scotts France SAS ha trasmesso
la suddetta documentazione richiesta e  necessaria  al  completamento
del rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  del
prodotto fitosanitario MARTO'; 
  Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto  fitosanitario,  fino
al  31  dicembre  2015,  data  di  scadenza  dell'approvazione  delle
sostanze attive riportate nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011; 
  Visto il versamento effettuato ai  sensi  del  sopracitato  decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Scotts France SAS, con sede legale in  21  Chemin  de  la
Sauvegarde, Ecully Cedex (Francia), e' autorizzata  ad  immettere  in
commercio il prodotto fitosanitario MARTO',  a  base  delle  sostanze
attive glifosate e pyraflufen, come diserbante fogliare  per  parchi,
giardini  pubblici  e  marciapiedi,  con  la  composizione   e   alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il  prodotto  fitosanitario  MARTO'  e'  autorizzato   secondo   la
procedura del  riconoscimento  reciproco,  di  cui  all'art.  40  del
Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di
riferimento e' autorizzato per lo stesso uso e con pratiche  agricole
comparabili in un altro Stato membro. 
  L'iscrizione e' valida fino al 31 dicembre 2015, data  di  scadenza
dell'approvazione delle sostanze attive riportate  nell'allegato  del
reg. (UE) n. 540/2011. 
  Il prodotto e'  confezionato  nella  taglia  da  litri  1-5  ed  e'
preparato nello stabilimento dell'Impresa Scotts France SAS  sito  in
Bourth (Francia) - 9 Route du Foumeau. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15883. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 10 febbraio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello