IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
            e certificazione e la tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28  giugno
2007 «Relativo alla  produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE)  n.  2092/91»  e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  889/2008  della  Commissione  del  5
settembre 2008 «Recante modalita'  di  applicazione  del  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti  biologici,  per  quanto  riguarda  la
produzione biologica, l'etichettatura e  i  controlli»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n.  1235/2008  della  Commissione  dell'8
dicembre 2008 «Recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n.  834/2007  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  il   regime   di
importazione di prodotti biologici  dai  Paesi  terzi»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220  «Attuazione
degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n.  2092/91  in  materia  di
produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico»; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  27  novembre  2009,  n.  18354
«Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e  n.
1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione  biologica
e l'etichettatura dei prodotti biologici» e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto interministeriale 22 dicembre  2009  «Designazione
di Accredia quale unico organismo nazionale  italiano  autorizzato  a
svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  1°   febbraio   2012,   n.   2049
«Disposizioni per  l'attuazione  del  regolamento  di  esecuzione  n.
426/11 e la gestione informatizzata della notifica di  attivita'  con
metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento  (CE)  n.  834
del Consiglio del 28 giugno 2007  e  successive  modifiche,  relativo
alla  produzione   biologica   e   all'etichettatura   dei   prodotti
biologici»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio 2013,  n.  105  «Regolamento  recante  l'organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
  Visto il decreto ministeriale del 15 maggio 2012 n.  13843  con  il
quale «Biozoo srl», con sede in Sassari, via Chironi n. 9,  e'  stato
autorizzato ad esercitare l'attivita' di  controllo  sugli  operatori
che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo
i prodotti di  cui  all'art.  1  comma  2  del  regolamento  (CE)  n.
834/2007; 
  Vista la comunicazione del 19 febbraio 2014 n. DC2014UTD057 con  la
quale Accredia ha disposto nei confronti di «Biozoo  srl»  l'adozione
del provvedimento di revoca dell'accreditamento; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 27, punto  9,  lettera  d)  del
regolamento  (CE)  n.   834/2007,   l'autorita'   competente   revoca
l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti  di  cui
alle lettere a) e b) o non rispetta piu' i criteri indicati nei punti
5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14  del
medesimo articolo; 
  Considerato che la societa' «Biozoo srl» non soddisfa le condizioni
e i criteri previsti dall'art. 27, punto 5 del  regolamento  (CE)  n.
834/2007 ed in particolare non e' piu' in possesso del certificato di
accreditamento alla norma EN 45011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A «Biozoo srl», con sede in Sassari, via Chironi n. 9, e'  revocata
l'autorizzazione, rilasciata con decreto ministeriale del  15  maggio
2012,  n.  13843,  ad  esercitare  l'attivita'  di  controllo   sugli
operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano  da  un
Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1,  comma  2  del  regolamento
(CE) n. 834/2007.