IL CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE 
        della tutela della qualita' e della repressione frodi 
                     dei prodotti agroalimentari 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28  giugno
2007 «Relativo alla  produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE)  n.  2092/91»  e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  889/2008  della  Commissione  del  5
settembre 2008 «Recante modalita'  di  applicazione  del  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti  biologici,  per  quanto  riguarda  la
produzione biologica, l'etichettatura e  i  controlli»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n.  1235/2008  della  Commissione  dell'8
dicembre 2008 «Recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n.  834/2007  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  il   regime   di
importazione di prodotti biologici  dai  Paesi  terzi»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto in particolare l'art. 1, punto 2, lettera e) del  regolamento
di esecuzione (UE) n. 395/2013 della Commissione del 29  aprile  2013
che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto  riguarda  il
sistema di controllo per la produzione biologica; 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220  «Attuazione
degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n.  2092/91  in  materia  di
produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico»; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  27  novembre  2009,  n.  18354
«Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e  n.
1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione  biologica
e l'etichettatura dei prodotti biologici» e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  1°   febbraio   2012,   n.   2049
«Disposizioni per  l'attuazione  del  regolamento  di  esecuzione  n.
426/11 e la gestione informatizzata della notifica di  attivita'  con
metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento  (CE)  n.  834
del Consiglio del 28 giugno 2007  e  successive  modifiche,  relativo
alla  produzione   biologica   e   all'etichettatura   dei   prodotti
biologici»; 
  Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012, n.  10071  «Misure
urgenti  per  il  miglioramento  del  sistema   di   controllo   come
disciplinato agli articoli 27 e  seguenti  del  regolamento  (CE)  n.
834/2007 e relativi regolamenti di applicazione»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  9  agosto  2012,  n.   18321
«Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di
produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e
delle  importazioni  con  metodo  biologico   e   per   la   gestione
informatizzata del documento  giustificativo  e  del  certificato  di
conformita' ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28
giugno 2007 e successive  modifiche  ed  integrazioni»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio 2013,  n.  105  «Regolamento  recante  l'organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
  Visto il decreto del 24 febbraio 2014,  n.  4017,  recante  «Revoca
dell'autorizzazione  alla  societa'  Biozoo  S.r.l.,  rilasciata  con
decreto ministeriale del 15 maggio  2012,  n.  13843,  ad  effettuare
attivita' di controllo  sugli  operatori  che  producono,  preparano,
immagazzinano o importano  da  un  Paese  terzo  i  prodotti  di  cui
all'art. 1, comma 2 del regolamento (CE) 834/2007»; 
  Considerato che per non creare disagi  agli  operatori  attualmente
assoggettati al controllo di Biozoo srl, e'  opportuno  prevedere  un
periodo transitorio per consentire ai medesimi operatori biologici di
rimanere assoggettati al sistema di controllo ed iscritti nell'elenco
degli operatori biologici; 
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
e della  certificazione  delle  produzioni  agroalimentari  come  «da
agricoltura biologica o  biologica»  degli  operatori  sottoposti  al
controllo del suddetto organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli operatori assoggettati al sistema  di  controllo  di  Biozoo
srl, che intendono rimanere inseriti  nel  sistema  della  produzione
biologica di cui  all'art.  28  del  regolamento  (CE)  n.  834/2007,
presentano notifica di variazione per cambiare organismo di controllo
alle autorita' competenti entro trenta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto. 
  2. Il Ministero,  attraverso  l'Ufficio  territoriale  di  Cagliari
dell'ICQRF,  rilascia  la  liberatoria  richiesta  dall'organismo  di
controllo subentrante per gli operatori che presentano la notifica di
variazione di cui al comma 1 e  trasmette  a  predetto  organismo  di
controllo anche «il fascicolo di controllo» dell'operatore. 
  Per le finalita' di cui al comma 2, la  societa'  «Biozoo  srl»,  a
titolo gratuito, rende disponibile presso la propria sede di Sassari,
in via Chironi n. 9, tutta la documentazione inerente il controllo  e
la certificazione degli operatori di cui  al  comma  1.  La  predetta
documentazione deve consentire all'Ufficio territoriale  di  Cagliari
dell'ICQRF di adempiere tempestivamente alle disposizioni di  cui  al
presente decreto.