IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013  con  la
quale e' stato dichiarato lo stato d'emergenza in  conseguenza  delle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo  e
aprile 2013 ed il giorno 3 maggio  2013  nei  comuni  del  territorio
della regione Emilia-Romagna, nonche' le delibere del  Consiglio  dei
ministri del 2 agosto 2013 e del  27  settembre  2013  che  ne  hanno
disposto la proroga, da ultimo, fino al 3 febbraio 2014; 
  Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile
n. 83 del 27 maggio  2013,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  delle   eccezionali   avversita'
atmosferiche verificatesi nei mesi di  marzo  e  aprile  2013  ed  il
giorno  3  maggio  2013  nei  comuni  del  territorio  della  regione
Emilia-Romagna»; 
  Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile
n. 130 del 22 novembre 2013,  adottata  in  attuazione  dell'art.  5,
comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  per  la
ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle
infrastrutture pubbliche e private  danneggiate,  nonche'  dei  danni
subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali  e
dal   patrimonio   edilizio   per   il   superamento   dell'emergenza
determinatasi a seguito  delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche
verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il  giorno  3  maggio
2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna; 
  Vista la relazione del Commissario delegato sui fabbisogni, di  cui
all'art. 4, comma 3,  della  predetta  ordinanza  n.  130  del  2013,
trasmessa con nota del 23 gennaio  2014,  di  cui  alle  disposizioni
contenute nell'art. 5, comma 2, lettere d)  ed  e)  della  richiamata
legge n. 225/1992; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note del presidente della Regione  Emilia-Romagna  del  24
gennaio 2014 e del 6 febbraio 2014; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna e' individuata  quale  amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' determinatasi a seguito  degli  eventi
di cui in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Direttore dell'Agenzia di
protezione civile della Regione Emilia-Romagna e'  individuato  quale
responsabile delle  iniziative  finalizzate  al  definitivo  subentro
della   medesima   Regione   nel   coordinamento   degli   interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente  ordinanza.  Egli  e'  autorizzato  a  porre  in  essere  le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in rassegna, ivi compreso il proseguimento delle misure di assistenza
alla popolazione ed in particolare ai nuclei familiari sfollati,  nei
limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale  di  cui
al comma 4 ed a tal fine gia' destinate, e provvede alla ricognizione
ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei   rapporti   giuridici
pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate
ai Soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Il Direttore dell'Agenzia di  protezione  civile  della  Regione
Emilia-Romagna, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle
iniziative  di  cui  al  comma  2  puo'  avvalersi  delle   strutture
organizzative della Regione, nonche' della collaborazione degli  Enti
territoriali e non territoriali e delle  Amministrazioni  centrali  e
periferiche dello  Stato,  che  provvedono  sulla  base  di  apposita
convenzione,  nell'ambito  delle   risorse   gia'   disponibili   nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   Amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza,  il  Direttore  dell'Agenzia  di  protezione
civile  della  Regione  Emilia-Romagna  provvede   con   le   risorse
disponibili sulla contabilita' speciale  n.  5760,  aperta  ai  sensi
dell'art. 7 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione
civile  n.  83  del  2013,  che  viene  allo  stesso  intestata   per
ventiquattro  mesi  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente  ordinanza  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana,  salvo  proroga  da  disporsi  con  decreto  del   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   previa   relazione   che   motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il  cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di
avanzamento degli  interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  5. Qualora a seguito  del  compimento  delle  iniziative  cui  alla
presente  ordinanza,  residuino  delle  risorse  sulla   contabilita'
speciale,  il  Direttore  dell'Agenzia  di  protezione  civile  della
Regione Emilia-Romagna  puo'  predisporre  un  Piano  contenente  gli
ulteriori interventi strettamente finalizzati  al  superamento  della
situazione  di  criticita',  da  realizzare  a  cura   dei   soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie  procedure  di  spesa.
Tale Piano deve essere sottoposto alla  preventiva  approvazione  del
Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la  rispondenza
alle finalita' sopra indicate. 
  6. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
5 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al  bilancio  della  Regione  Emilia-Romagna
ovvero,  ove  si  tratti  di  altra  Amministrazione,  sono   versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  Protezione  Civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 5. 
  7. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  6  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile. 
  8. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del
Consiglio dei ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo della  Protezione  Civile,  ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  9. Il Direttore dell'Agenzia di  protezione  civile  della  Regione
Emilia-Romagna a seguito della chiusura della  contabilita'  speciale
di cui al comma 4, provvede, altresi',  ad  inviare  al  Dipartimento
della  protezione  civile  una  relazione  conclusiva   riguardo   le
attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico  in
rassegna. 
  10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 febbraio 2014 
 
                                  Il capo del Dipartimento: Gabrielli