IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare  l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di
indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e
strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  91997  del  19  dicembre  2013,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del  2003,  ove  si  definiscono  per  l'anno
finanziario 2014 gli obiettivi,  i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  direttore  della  Direzione  Seconda  del
Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto il decreto n. 44223  del  5  giugno  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  133  dell'8  giugno
2013, con il quale sono state stabilite in  maniera  continuativa  le
caratteristiche e la modalita' di emissione dei  titoli  di  Stato  a
medio e lungo temine, da emettersi tramite asta; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  24
febbraio 2014 ammonta, al netto dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a 34.610 milioni di euro; 
  Visti i propri decreti in data 9 maggio, 11 giugno, 10  luglio,  11
settembre, 10 ottobre, 12 novembre 2013 e  28  gennaio  2014,  con  i
quali e' stata disposta l'emissione delle prime  quattordici  tranche
dei  certificati  di  credito  del  Tesoro  con   tasso   d'interesse
indicizzato al tasso Euribor a sei mesi  (di  seguito  «CCTeu»),  con
godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
dispone  l'emissione  di  una  quindicesima  tranche   dei   predetti
certificati di credito del Tesoro; 
  Considerato che, in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta, viene disposta l'emissione della diciannovesima tranche dei
certificati di credito del Tesoro con  godimento  15  aprile  2011  e
scadenza 15 aprile 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di  una  quindicesima  tranche  dei  CCTeu,  con
godimento 1° maggio 2013 e scadenza  1°  novembre  2018.  I  predetti
titoli vengono emessi congiuntamente ai CCTeu con godimento 15 aprile
2011 e  scadenza  15  aprile  2018  citati  nelle  premesse,  per  un
ammontare nominale complessivo compreso  fra  un  importo  minimo  di
1.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro. 
  Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti
in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di  ogni
anno. 
  Il tasso di interesse  semestrale  da  corrispondere  sui  predetti
CCTeu sara' calcolato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso
EURIBOR a sei mesi maggiorato dell'1,80%, e verra' calcolato contando
i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla  base  dell'anno
commerciale, con arrotondamento al terzo decimale. 
  In  applicazione  dei  suddetti  criteri,  il   tasso   d'interesse
semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di  cui  al  presente
decreto e' pari a 1,080%. 
  La prima cedola dei buoni emessi con il presente  decreto,  essendo
pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta. 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno  2013,  citato
nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si
rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in
particolare, si rinvia all'art. 18 del decreto medesimo.