IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE  e  91/414/CEE,  in  particolare  l'art.  40   concernente
"Riconoscimento reciproco"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il decreto del 12  dicembre  2013,  con  il  quale  e'  stato
registrato al n.  15831,  secondo  la  procedura  del  riconoscimento
reciproco,   il   prodotto   fitosanitario   denominato   VACCIPLANT,
contenente  la  sostanza  attiva  laminarina,  a  nome   dell'Impresa
Laboratoires  Goemar  S.A,  con  sede  legale  in  Saint  Malo  Cedex
(Francia), Avenue du General Patton CS 61848; 
  Considerato che l'etichetta del  prodotto  autorizzato  in  Francia
riporta la coltura fragola, non presente nel testo dell'etichetta del
prodotto  VACCIPLANT,  autorizzato   in   Italia   con   il   decreto
sopracitato; 
  Ritenuto di dover adeguare l'etichetta a  quella  del  prodotto  di
riferimento autorizzato per lo stesso uso  e  con  pratiche  agricole
comparabili in un altro Stato membro; 
 
                              Decreta: 
 
  E' autorizzata la modifica del testo  dell'etichetta  relativamente
all'inserimento della  coltura  fragola  del  prodotto  fitosanitario
denominato VACCIPLANT, registrato al n. 15831  in  data  12  dicembre
2013, a nome dell'Impresa Laboratoires Goemar S.A, con sede legale in
Saint Malo Cedex  (Francia),  Avenue  du  General  Patton  CS  61848,
secondo la procedura del riconoscimento reciproco in applicazione del
Regolamento (CE) n. 1107/2009 - art. 40, preparato negli stabilimenti
e nelle taglie gia' autorizzati. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Entro 30 giorni dalla notifica del presente  decreto,  il  titolare
dell'autorizzazione   e'   tenuto   a   rietichettare   il   prodotto
fitosanitario  non  ancora  immesso  in  commercio  e  a  fornire  ai
rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le  confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuto  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  del  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata. 
    Roma, 10 febbraio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello