IL DIRETTORE GENERALE delle Finanze IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate IL DIRETTORE dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure; Visto l'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 149 del 2012, il quale prevede che con provvedimento del direttore generale delle finanze e dei direttori delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato sono stabilite le modalita' procedurali per il recupero dei crediti; Visto l'art. 9, commi 3 e 7, del suddetto decreto legislativo n. 149 del 2012, il quale dispone che con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo sono stabilite le modalita' della sospensione delle misure di recupero nei casi di notizia dell'avvenuta impugnazione presso l'organo competente nello Stato membro richiedente nonche' di procedure amichevoli in corso con l'autorita' competente dello Stato membro che ha presentato una richiesta di recupero; Visto il regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011; Vista la decisione C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione del 18 novembre 2011; Viste le note esplicative del Comitato di recupero del 19 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze», a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 settembre 2012, concernente «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziali non generali dei dipartimenti»; Visto l'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del 5 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2013, recante: «Designazione dell'Ufficio centrale di collegamento del Dipartimento delle finanze previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, ai fini del recepimento della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure»; Visto il decreto del 28 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2013, recante: «Assistenza reciproca per le richieste di notifica degli altri Stati membri concernenti i tributi rientranti nelle competenze del Dipartimento delle finanze - Direzione relazioni internazionali»; Decretano: Art. 1 Gestione delle richieste di recupero 1. L'Ufficio cooperazione amministrativa della Direzione relazioni internazionali del Dipartimento delle finanze, l'Ufficio cooperazione operativa del Settore internazionale della Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate, il Servizio autonomo interventi settore agricolo (S.A.I.S.A.) dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che sono gli uffici di collegamento responsabili dei contatti con gli altri Stati membri per le richieste di recupero dei crediti relativi ai tributi rientranti nelle rispettive competenze ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, nonche' l'Ufficio centrale di collegamento sono collegati con la rete «CCN» che permette le trasmissioni per via elettronica tra le autorita' richiedenti e le autorita' adite degli Stati membri. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate svolge le funzioni attribuite all'Ufficio di collegamento dell'Agenzia del territorio dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 149 del 2012. 2. Ai fini della comunicazione con mezzi elettronici delle domande di assistenza, i suddetti uffici utilizzano le caselle di posta elettronica previste dall'art. 3, comma 1, della decisione C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011, secondo la seguente ripartizione: Dipartimento delle finanze: dazi e imposte riscosse da enti locali o per loro conto; Agenzia delle entrate: imposta sul valore aggiunto - imposte sul reddito o sul capitale - imposte sui premi assicurativi - imposte sulle successioni e sulle donazioni - imposte e dazi nazionali sui beni immobili diversi da quelli sopramenzionati - dazi e imposte nazionali sull'utilizzo o la proprieta' di mezzi di trasporto; Agenzia delle dogane e dei monopoli: dazi doganali - accise - restituzioni, interventi ed altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni e contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; Ufficio centrale di collegamento: altri dazi e imposte riscossi dallo Stato (richiedente) o per suo conto - dazi e imposte riscossi dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato (richiedente) o per loro conto, con l'esclusione di dazi e imposte riscossi dagli enti locali - altri crediti di natura tributaria. 3. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si avvalgono delle strutture interne cui e' demandata la gestione dei tributi.