IL DIRETTORE GENERALE 
                            delle Finanze 
 
 
                            IL DIRETTORE 
                     dell'Agenzia delle entrate 
 
 
                            IL DIRETTORE 
              dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149  di  attuazione
della  direttiva  2010/24/UE  relativa  all'assistenza  reciproca  in
materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte  e  altre
misure; 
  Visto l'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 149  del
2012, il quale prevede che con provvedimento del  direttore  generale
delle finanze e dei direttori  delle  Agenzie  delle  entrate,  delle
dogane e del territorio, di concerto con il Ragioniere generale dello
Stato sono stabilite le modalita' procedurali  per  il  recupero  dei
crediti; 
  Visto l'art. 9, commi 3 e 7, del suddetto  decreto  legislativo  n.
149 del 2012, il quale  dispone  che  con  il  provvedimento  di  cui
all'art. 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo sono  stabilite
le modalita' della sospensione delle misure di recupero nei  casi  di
notizia dell'avvenuta impugnazione presso l'organo  competente  nello
Stato membro richiedente nonche' di procedure amichevoli in corso con
l'autorita' competente dello  Stato  membro  che  ha  presentato  una
richiesta di recupero; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (CE)  n.  1189/2011   della
Commissione del 18 novembre 2011; 
  Vista la decisione C (2011) 8193 di  esecuzione  della  Commissione
del 18 novembre 2011; 
  Viste le note esplicative del Comitato di  recupero  del  19  marzo
2012; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente  la
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e  delle
agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6  luglio  2002,  n.
137; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
n. 43, recante il  «Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze», a norma dell'art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  5
luglio 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  179  del  3
settembre 2012,  concernente  «Individuazione  e  attribuzioni  degli
uffici di livello dirigenziali non generali dei dipartimenti»; 
  Visto l'art. 23-quater del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
recante disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai   cittadini   nonche'   misure   di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 67, concernente la riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter
e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del  5  agosto  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  186  del  9  agosto   2013,   recante:   «Designazione
dell'Ufficio centrale di collegamento del Dipartimento delle  finanze
previsto dall'art. 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  14  agosto
2012, n. 149, ai fini  del  recepimento  della  direttiva  2010/24/UE
relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei  crediti
risultanti da dazi, imposte ed altre misure»; 
  Visto il decreto del 28 ottobre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2013, recante: «Assistenza  reciproca
per le richieste di notifica degli altri Stati membri  concernenti  i
tributi rientranti nelle competenze del Dipartimento delle finanze  -
Direzione relazioni internazionali»; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Gestione delle richieste di recupero 
 
  1. L'Ufficio cooperazione amministrativa della Direzione  relazioni
internazionali del Dipartimento delle finanze, l'Ufficio cooperazione
operativa  del  Settore  internazionale  della   Direzione   centrale
accertamento  dell'Agenzia  delle  entrate,  il   Servizio   autonomo
interventi settore agricolo (S.A.I.S.A.) dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, che sono gli uffici di  collegamento  responsabili  dei
contatti con gli altri Stati membri per le richieste di recupero  dei
crediti relativi ai tributi rientranti nelle rispettive competenze ai
sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14  agosto  2012,
n. 149, nonche' l'Ufficio centrale di collegamento sono collegati con
la rete «CCN» che permette le trasmissioni per via elettronica tra le
autorita' richiedenti e le autorita' adite  degli  Stati  membri.  Ai
sensi di quanto stabilito dall'art.  23-quater  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, l'Ufficio  di  collegamento  dell'Agenzia  delle
entrate svolge le funzioni  attribuite  all'Ufficio  di  collegamento
dell'Agenzia  del  territorio  dall'art.  3,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 149 del 2012. 
  2. Ai fini della comunicazione con mezzi elettronici delle  domande
di assistenza, i suddetti  uffici  utilizzano  le  caselle  di  posta
elettronica previste dall'art. 3, comma 1, della decisione  C  (2011)
8193 di esecuzione della Commissione, del 18 novembre  2011,  secondo
la seguente ripartizione: 
    Dipartimento delle finanze:  dazi  e  imposte  riscosse  da  enti
locali o per loro conto; 
    Agenzia delle entrate: imposta sul valore aggiunto - imposte  sul
reddito o sul capitale - imposte sui  premi  assicurativi  -  imposte
sulle successioni e sulle donazioni - imposte e  dazi  nazionali  sui
beni immobili diversi da quelli  sopramenzionati  -  dazi  e  imposte
nazionali sull'utilizzo o la proprieta' di mezzi di trasporto; 
    Agenzia delle dogane e dei monopoli: dazi  doganali  -  accise  -
restituzioni, interventi ed altre misure che fanno parte del  sistema
di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo  agricolo  di
garanzia (FEAGA), e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di  queste
azioni  e  contributi  e  gli   altri   dazi   previsti   nell'ambito
dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; 
    Ufficio centrale di collegamento: altri dazi e  imposte  riscossi
dallo Stato (richiedente) o per suo conto - dazi e  imposte  riscossi
dalle  ripartizioni  territoriali  o   amministrative   dello   Stato
(richiedente) o per loro conto, con l'esclusione di  dazi  e  imposte
riscossi dagli enti locali - altri crediti di natura tributaria. 
  3. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Agenzia delle entrate e
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si  avvalgono  delle  strutture
interne cui e' demandata la gestione dei tributi.