IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 , recante la «Riforma dell'organizzazione del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
Salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  Funzione  Pubblica  e
dell'Economia   e   delle   Finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  Italiana  del
Farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri  per
la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione  e  dell'Economia  e
delle Finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.; 
  Vista  la  determinazione  AIFA  n.  1133  del  2  dicembre   2013:
«Definizione  degli  specialisti  prescrittori  delle  confezioni  di
medicinali contenenti solo protossido di azoto  in  bombole  di  peso
inferiore o uguale a 20  kg»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale  n.  296  del  18  dicembre
2013, che in  considerazione  degli  atti  d'ufficio  si  ritiene  di
rettificare relativamente alla parte in cui individua gli specialisti
in anestesia e rianimazione, gli odontoiatri  e  gli  specialisti  in
odontoiatria  come  specialisti  prescrittori  delle  confezioni   di
medicinali contenenti  azoto  protossido  da  solo  e  non  anche  in
associazione con ossigeno al 50%, in  bombole  di  peso  inferiore  o
uguale a 20 kg; 
  Considerato che occorre provvedere, pertanto, alla  modifica  degli
stampati  relativi  all'indicazione  degli  specialisti  prescrittori
delle confezioni di medicinali contenenti azoto protossido da solo  o
in associazione con ossigeno al 50%, in bombole di peso  inferiore  o
uguale a 20 kg; 
  Visto l'art. 80 comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.
219 e s.m.i. relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette
e del foglio illustrativo dei medicinali; 
  Visti gli atti d'Ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Rettifica della determinazione AIFA n.  1133  del  2  dicembre  2013,
  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
  Serie generale n. 296 del 18 dicembre 2013. 
  E' rettificata, nei termini che seguono, la determinazione AIFA  n.
1133 del 2 dicembre 2013, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale n.  296  del  18  dicembre  2013,
concernente  la  definizione  degli  specialisti  prescrittori  delle
confezioni di medicinali contenenti azoto protossido  in  bombole  di
peso inferiore o uguale a 20 kg: 
  Gli specialisti in anestesia e rianimazione, gli odontoiatri e  gli
specialisti  in  odontoiatria   sono   indicati   quali   specialisti
prescrittori  delle  confezioni  di   medicinali   contenenti   azoto
protossido da solo o in associazione con ossigeno al 50%  in  bombole
di peso inferiore o uguale a 20 kg.