IL DIRETTORE 
                     DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA 
                    DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al  libro
sesto  del  codice  civile  e  norme  di  servizio   ipotecario,   in
riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica
nelle conservatorie dei registri immobiliari; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  30  novembre   1993,   n.   591,   concernente   la
determinazione dei campioni nazionali di talune unita' di misura  del
Sistema internazionale; 
  Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  il
quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati  e  documenti  formati
dalla  pubblica  amministrazione  e   dai   privati   con   strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche'  la  loro  archiviazione   e   trasmissione   con   strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  concernente
«Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art.  11  della
legge 15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive  modificazioni  e,  in
particolare, l'art. 64, concernente ulteriori  funzioni  dell'Agenzia
delle entrate; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n.  9,  che
ha aggiunto, tra l'altro, gli articoli 3-bis, 3-ter  e  3-sexies  del
decreto  legislativo  18   dicembre   1997,   n.   463,   riguardanti
l'utilizzazione di  procedure  telematiche  per  gli  adempimenti  in
materia  di  registrazione,  di  trascrizione,  di   iscrizione,   di
annotazione  e  di  voltura  degli  atti  relativi  a  diritti  sugli
immobili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n.
308,  recante  il  regolamento  per  l'utilizzazione   di   procedure
telematiche  per  gli  adempimenti  tributari  in  materia  di   atti
immobiliari; 
  Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal  direttore  generale
del  Dipartimento  delle  entrate  e  dal  direttore   generale   del
Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di  concerto
con il direttore generale del  Dipartimento  degli  affari  civili  e
delle libere professioni del Ministero  della  giustizia,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  29  dicembre  2000,  n.  302,  concernente
l'utilizzazione delle procedure telematiche per  gli  adempimenti  in
materia di  atti  immobiliari  e  l'approvazione  del  modello  unico
informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione
dei dati; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81,  il
quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei  direttori
delle Agenzie delle entrate e del  territorio,  di  concerto  con  il
Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini  e  le  modalita'
della progressiva  estensione  delle  procedure  telematiche  di  cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  463,  a
tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la  registrazione
di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di  successione,
le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari  e
alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre  le
modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via  telematica,
relative sia alla prima fase di  sperimentazione,  che  a  quella  di
regime; 
  Visto  il  provvedimento   interdirigenziale   6   dicembre   2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  288  del  12  dicembre  2006,
emanato dal direttore dell'Agenzia del  territorio  e  dal  direttore
dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il capo del  Dipartimento
per  gli  affari  di  giustizia  del   Ministero   della   giustizia,
riguardante  l'estensione  delle  procedure   telematiche   per   gli
adempimenti in materia di  registrazione,  trascrizione,  iscrizione,
annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti; 
  Visto il provvedimento interdirigenziale 30 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 109  del  10  maggio  2008,  emanato  dal
direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del
territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia,  con  il  quale  sono  state
approvate le specifiche tecniche per gli adempimenti  in  materia  di
registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura; 
  Visto  il  provvedimento  interdirigenziale   17   novembre   2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  279  del  30  novembre  2009,
emanato dal direttore dell'Agenzia  delle  Entrate  e  dal  direttore
dell'Agenzia del Territorio di concerto con il capo del  Dipartimento
per  gli  affari  di  Giustizia  del   Ministero   della   giustizia,
concernente  l'estensione  delle  procedure  telematiche   ad   altri
pubblici ufficiali; 
  Visto  il  provvedimento  interdirigenziale   18   dicembre   2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010, emanato
dal direttore dell'Agenzia delle Entrate e dal direttore dell'Agenzia
del Territorio di concerto con  il  capo  del  Dipartimento  per  gli
affari  di  Giustizia  del  Ministero  della  giustizia,  concernente
l'estensione  delle   procedure   telematiche   agli   agenti   della
riscossione; 
  Visto  il  provvedimento  interdirigenziale   21   dicembre   2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  302  del  28  dicembre  2010,
emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con  il
Direttore generale della Giustizia civile del  Dipartimento  per  gli
Affari di giustizia del Ministero della giustizia, con  il  quale  e'
stato attivato, a  titolo  sperimentale,  il  regime  transitorio  di
facoltativita' della trasmissione per via telematica  del  titolo  da
presentare al Conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle
procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 463; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 10
maggio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio
in data 10 maggio 2011, ai sensi dell'articolo 1,  comma  361,  della
legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  concernente  l'attribuzione  delle
funzioni di Conservatore dei registri immobiliari; 
  Visto il provvedimento interdirigenziale 20 luglio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 173  del  26  luglio  2012,  emanato  dal
Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto  con  il  Direttore
generale della Giustizia civile del Dipartimento per  gli  Affari  di
giustizia del Ministero della giustizia, concernente  l'estensione  a
tutto   il   territorio   nazionale   del   regime   transitorio   di
facoltativita' della trasmissione per via telematica  del  titolo  da
presentare al conservatore dei registri immobiliari; 
  Visto l'art. 23-quater del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  che
ha disposto, con decorrenza dal 1°  dicembre  2012,  l'incorporazione
dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  117  del  21
maggio  2013,  che  definisce  le  regole  tecniche  in  materia   di
generazione,  apposizione  e  verifica   delle   firme   elettroniche
avanzate, qualificate e digitali; 
  Considerata l'esigenza di estendere ad  altri  soggetti  il  regime
transitorio di facoltativita' della trasmissione per  via  telematica
del titolo da presentare al conservatore  dei  registri  immobiliari,
nonche'  di  estendere  la  restituzione  per  via   telematica   del
certificato di eseguita formalita' a tutte  le  formalita'  trasmesse
per via telematica; 
 
                             Dispongono: 
 
                               Art. 1 
 
Estensione ad altri pubblici  ufficiali  del  regime  transitorio  di
  facoltativita' della trasmissione telematica del titolo 
  1. A decorrere dal 31 marzo 2014, a titolo sperimentale e in regime
transitorio di  facoltativita',  i  pubblici  ufficiali  che  operano
nell'ambito degli enti di cui all'art. 1, lett. e), del provvedimento
interdirigenziale del 17 novembre 2009, possono trasmettere  per  via
telematica il titolo per gli atti da presentare ai  conservatori  dei
registri immobiliari, utilizzando le  procedure  telematiche  di  cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  463,
secondo le modalita' di cui  al  provvedimento  interdirigenziale  21
dicembre 2010. 
  2.  La  trasmissione  telematica  riguarda  la  copia  autenticata,
integralmente predisposta con strumenti informatici e l'impiego della
firma digitale, degli atti dei pubblici ufficiali di cui al comma  1,
dagli stessi conservati in originale.