IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive
modificazioni  e  integrazioni,   concernente   il   riordino   della
disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1  della  legge  23
ottobre 1992, n. 421; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 12, comma  9,
prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio  sanitario
nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato  in
attuazione dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre  1996,
n. 662 - che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su  proposta  del
Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano (Conferenza Stato - Regioni),  l'assegnazione  annuale  delle
quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore  delle
Regioni e Province autonome; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997,  n.  449  recante  misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica e in  particolare  l'art.  32,
comma 16, che dispone, tra  l'altro,  che  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, la  Regione  Valle  d'Aosta  e  la  Regione  Friuli
Venezia Giulia provvedano al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico  del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge  23
dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n.
662/1996; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112  -  emanato  in
attuazione dell'art. 1 della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  -  che
all'art. 115, comma 1, lettera  a),  dispone  che  il  riparto  delle
risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga
previa intesa della Conferenza Stato - Regioni, a norma dell'art.  1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  -  emanato  in
attuazione dell'art. 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n.  40  -
che all'art. 35, comma 3, garantisce ai cittadini stranieri  presenti
sul territorio  nazionale,  non  in  regola  con  le  norme  relative
all'ingresso e al soggiorno,  le  cure  ambulatoriali  e  ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia e
infortunio, nonche' i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva, presso i  presidi  pubblici  e
accreditati  e  considerato  che  il  medesimo  art.  35  prevede  al
successivo  comma  6  che,  agli  oneri  connessi  alle   prestazioni
descritte nei confronti degli stranieri privi di  risorse  economiche
sufficienti, si provveda nell'ambito delle disponibilita'  del  Fondo
sanitario nazionale; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296  (legge  finanziaria  2007)
che all'art. 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento  il
concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma  836,  stabilisce
che la Regione Sardegna, dall'anno 2007,  provveda  al  finanziamento
del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio  senza  alcun
contributo a carico del bilancio dello Stato; 
  Vista la propria delibera del 20  gennaio  2012,  n.  15  (G.U.  n.
95/2012)  relativa  al  riparto  delle  risorse  disponibili  per  il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per  l'anno  2011  che
accantona, al punto 3.6 del deliberato, la somma di  30.990.000  euro
per le cure mediche e l'assistenza sanitaria ai  cittadini  stranieri
irregolari presenti sul territorio nazionale; 
  Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota  n.
25938 dell'11  ottobre  2013,  concernente  la  ripartizione  tra  le
Regioni a statuto ordinario e la  Regione  Siciliana  del  richiamato
importo di 30.990.000 euro a valere  sulle  disponibilita'  vincolate
del Fondo sanitario nazionale 2011; 
  Considerato che la predetta assegnazione e' determinata per il  50%
sulla base della spesa sostenuta per i ricoveri  di  donne  straniere
irregolari per gravidanza, parto e puerperio avvenuti nell'anno  2011
e per il 50% sulla base del numero dei cittadini stranieri irregolari
intercettati sul  territorio  nazionale  dal  Ministero  dell'interno
nello stesso anno; 
  Tenuto  conto  che  nella  proposta,  a  norma  della  legislazione
vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta,
Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome  di  Trento  e
Bolzano, mentre per la Regione Siciliana viene  operata  la  prevista
riduzione del  49,11  per  cento,  corrispondente  a  un  importo  di
1.188.506  euro  che  viene  redistribuito  tra  le   altre   Regioni
interessate al riparto; 
  Vista l'intesa della  Conferenza  Stato  -  Regioni  sancita  nella
seduta del 26 settembre 2013 (Rep. Atti n. 136/CSR); 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62,  art.
3, pubblicata nella G.U. n. 122/2012); 
  Vista  la  nota  n.  4524-P  del  8   novembre   2013   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base dell'odierna seduta del Comitato; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  A valere sulle disponibilita' del  Fondo  sanitario  nazionale  per
l'annualita'  2011,  viene  ripartita,  tra  le  Regioni  a   statuto
ordinario e la Regione Siciliana, la somma complessiva di  30.990.000
euro,  riservata  a  favore  dei  cittadini  stranieri  presenti  sul
territorio  nazionale,  non  in  regola   con   le   norme   relative
all'ingresso e al soggiorno,  al  fine  di  garantire  loro  le  cure
ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali  nonche'  i
programmi  di  medicina  preventiva  a  salvaguardia   della   salute
individuale e collettiva, presso i presidi pubblici e accreditati  di
cui all'art. 35, commi 3 e 6, del  decreto  legislativo  n.  286/1998
richiamato in premessa. 
  La predetta somma di 30.990.000 euro e' ripartita tra  le  predette
Regioni come da allegata tabella  che  costituisce  parte  integrante
della  presente  delibera,  sulla  base  dell'entita'   della   spesa
sostenuta  per  i  ricoveri  di  donne   straniere   irregolari   per
gravidanza, parto e puerperio avvenuti nell'anno 2011  e  sulla  base
del  numero  dei  cittadini  stranieri  irregolari  intercettati  sul
territorio nazionale dal Ministero dell'interno nello stesso anno. 
    Roma, 8 novembre 2013 
 
                                       Il vice Presidente: Saccomanni 
 
Il segretario delegato: Girlanda 

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registrazione Economia e finanze, n. 686