IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294 e, in particolare, la
sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese
start-up innovative», che, dagli articoli 25 a 32, disciplina le
misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative;
Visto l'art. 29, comma 8, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, e successive modificazioni, con il quale e' disposto che con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le modalita'
di attuazione dei commi da 1 a 7 dello stesso articolo concernenti
gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;
Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a
promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e
medie imprese (2006/C 194/02, pubblicati nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea n. 194 del 18 agosto 2006); nonche' la
Comunicazione della Commissione recante modifica degli Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese
(2010/C 329/05, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea n. 329 del 7 dicembre 2010);
Vista la Comunicazione della Commissione sugli Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta' (2004/C 244/02, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 244 del 1° ottobre
2004);
Vista la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
(2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
n. 124 del 20 maggio 2003);
Vista la procedura di notifica comunitaria adottata ai sensi
dell'art. 29, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
conclusasi con la decisione della Commissione europea del 5 dicembre
2013 C(2013)8827 che considera la misura di aiuto di stato notificata
compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo
3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto reca disposizioni di attuazione per
l'applicazione di quelle contenute nell'art. 29 della Sezione IX del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
2. Ai fini del presente decreto:
a) per «testo unico» si intende il testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
b) per «start-up innovative» si intendono le societa' indicate
all'art. 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
anche non residenti in possesso dei medesimi requisiti, ove
compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo ed esercitino nel territorio dello Stato
un'attivita' d'impresa mediante una stabile organizzazione;
c) per «start-up a vocazione sociale» si intendono le societa'
indicate nell'art. 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179;
d) per «incubatore certificato», si intende la societa' indicata
nell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
e) per «organismi di investimento collettivo del risparmio che
investono prevalentemente in start-up innovative» si intendono quegli
organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre
dell'anno in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono
azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70 per
cento del valore complessivo degli investimenti in strumenti
finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio
chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta;
f) per «altre societa' di capitali che investono prevalentemente
in start-up innovative» si intendono quelle societa' che, al termine
del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui e'
effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di
start-up innovative, classificate nella categoria delle
immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al 70 per cento
del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte
nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta.