IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico, ed in particolare l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di
indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e
strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  91997  del  19  dicembre  2013,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del  2003,  ove  si  definiscono  per  l'anno
finanziario 2014 gli obiettivi,  i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  Direttore  della  Direzione  Seconda  del
Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»,  ed  in
particolare l'art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che  le
disposizioni  del  codice  stesso  non  si  applicano  ai   contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,  all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento  di  titoli  o  di  altri  strumenti
finanziari; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96717  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  294
del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione
collettiva (CACs) nei titoli di Stato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni  disposte  a  tutto  l'11
marzo 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti  pubblici  gia'
effettuati, a 34.025 milioni di euro; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre  2024,
indicizzati,  nel   capitale   e   negli   interessi,   all'andamento
dell'Indice Armonizzato dei Prezzi  al  Consumo  nell'area  dell'euro
(IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco,  ai  fini  del
presente decreto d'ora innanzi indicato come «Indice Eurostat»; 
  Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento  dei  citati
buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari  Banca
IMI S.p.A., Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Ltd., Goldman
Sachs Int. Bank e Societe' Generale Inv. Banking, al fine di ottenere
la piu' ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e  di
contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo; 
  Considerato  che  l'offerta  dei   suddetti   buoni   avverra'   in
conformita' all' «Offering Circular» del 12 marzo 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), di cui  alle
premesse, con le seguenti caratteristiche: 
    importo: 4.500 milioni di euro; 
    decorrenza: 15 marzo 2014; 
    scadenza: 15 settembre 2024; 
    tasso di interesse: semestrale, pagabile il 15  marzo  ed  il  15
settembre di ogni anno di durata del prestito; 
    tasso cedolare base: 2,35% annuo; 
    rimborso del capitale; 
    e   pagamento   degli   interessi:   indicizzati    all'andamento
dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui  agli  articoli
3, 4 e 5 del presente decreto; 
    dietimi d'interesse: 4 giorni; 
    prezzo di emissione: 99,755; 
    commissione  di   collocamento:   0,20%   dell'importo   nominale
dell'emissione. 
  Ai sensi del decreto ministeriale n. 96717  del  7  dicembre  2012,
citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle  clausole
di azione collettiva  di  cui  ai  «Termini  Comuni  di  Riferimento»
allegati al decreto medesimo (Allegato A).