IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della Salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Considerato che il Regolamento (CE) n.  1107/2009  ha  abrogato  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio, la quale  prevedeva  l'iscrizione
delle sostanze attive ritenute  idonee  mediante  direttive  recepite
nell'ordinamento nazionale con decreti ministeriali; 
  Considerato che il comunicato del 2 ottobre 2011, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21  ottobre  2011,  informava  che  con
l'entrata in vigore del regolamento (CE)  n.  1107/2009  le  sostanze
attive sarebbero  state  approvate  mediante  regolamenti  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; 
  Considerato che e' stata  allegata  al  suindicato  comunicato  una
tabella riepilogativa, consultabile  sul  sito  di  questo  Ministero
all'indirizzo www.salute.gov.it, al  fine  di  garantire  la  massima
divulgazione di detti regolamenti comunitari di approvazione o di non
approvazione delle sostanze attive, con indicazione delle modalita' e
dei  termini  entro  i  quali  le  Imprese   devono   presentare   la
documentazione necessaria al riesame dei prodotti fitosanitari; 
  Visto il regolamento (UE) n. (UE) n. 820/2011 della Commissione che
ha approvato la sostanza attiva  «terbutilazina»  in  conformita'  al
regolamento  (CE)  n.  1107/2009  e  ha  modificato   l'allegato   al
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per includervi la sostanza
attiva stessa; 
  Considerato che,  sulla  base  delle  indicazioni  riportate  nella
suddetta tabella, i titolari delle autorizzazioni dovevano presentare
un fascicolo conforme, ai requisiti del regolamento (UE) n. 545/2011,
e alla «parte B»  delle  disposizioni  specifiche  dell'allegato  del
regolamento (UE) n.  820/2011,  per  la  valutazione  alla  luce  dei
principi uniformi di cui all'art. 29, paragrafo  6,  del  regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Considerato  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari, in alternativa alla presentazione del dossier,  possono
dimostrare di  potervi  comunque  accedere  tramite  una  lettera  di
accesso   al   dossier   del   Notificante   principale    ai    fini
dell'approvazione comunitaria della sostanza attiva «terbutilazina»; 
  Considerato   che,    all'esito    delle    necessarie    verifiche
amministrative e' emerso che  per  i  titolari  delle  autorizzazioni
all'immissione in  commercio  e  impiego  dei  prodotti  fitosanitari
indicati nell'allegato al presente decreto non  hanno  presentato  un
fascicolo conforme alle prescrizioni del suddetto regolamento (UE) n.
545/2011; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  revoca  delle  autorizzazioni
all'immissioni in  commercio  e  impiego  dei  prodotti  fitosanitari
riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti  la  sostanza
attiva «terbutilazina»; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data di pubblicazione del presente  decreto  sono
revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio e impiego  dei
prodotti fitosanitari riportati in allegato, per omessa presentazione
di un fascicolo conforme alle prescrizioni del  suddetto  regolamento
(UE) n. 545/2011. 
  Ai sensi del  comunicato  del  2  ottobre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2011, fino al 31 agosto 2014
e' consentita la commercializzazione e la  vendita  dei  quantitativi
prodotti fino alla data di revoca, mentre  l'utilizzo  e'  consentito
fino al 31 dicembre 2014. 
  I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari  indicati
nell'allegato del presente  decreto  sono  tenuti  ad  adottare  ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e  gli  utilizzatori  dei
prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca  e  del  rispetto
dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e notificato in via amministrativa  alle  Imprese
interessate. 
 
    Roma, 26 febbraio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello