IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (d'ora in poi testo unico); Visto l'art. 5 del testo unico che dispone l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale per morte della persona alla quale si riferiscono; Visto l'art. 19, comma 5 del testo unico che assegna al Ministero - Ufficio del casellario centrale della Direzione generale della giustizia penale - la competenza per l'eliminazione dal Sistema Informativo del Casellario (SIC) delle iscrizioni relative alle persone morte; Visto l'art. 20, comma 3 del testo unico che dispone che il comune competente comunichi senza ritardo all'ufficio del casellario centrale l'avvenuta morte della persona; Visto l'art. 20, comma 4 del testo unico che dispone che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' tecnico operative per consentire la rapida trasmissione, anche telematica, dei provvedimenti e delle informazioni, sentita la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali; Visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 del Ministero della giustizia, recante "le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del D.P.R. 313/2002" (d'ora in poi decreto 25 gennaio 2007); Visto l'art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale, che disciplina l'accessibilita' dei dati di una pubblica amministrazione da parte di altre amministrazioni; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile; Ritenuto che e' ancora in corso di attuazione l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) istituita presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 18 agosto 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221); Considerato che per dare attuazione all'art. 20, commi 3 e 4 testo unico, l'Ufficio del casellario centrale ha progettato e realizzato una procedura, basata sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) che consentira' ai comuni la trasmissione al SIC dei dati relativi alle persone decedute e di eliminare direttamente le iscrizioni eventualmente presenti nelle banche dati del casellario giudiziale del SIC; Considerato che attualmente i comuni inviano con modalita' cartacea i dati relativi alle persone decedute agli uffici del casellario nel cui ambito territoriale le persone sono nate, e che la completa operativita' della trasmissione telematica delle informazioni di cui all'art. 20, comma 4 testo unico consentira' di eliminare tale invio cartaceo; Considerato che si e' conclusa con esito positivo la fase sperimentale della procedura con il Comune di Milano, avviata in data 24 ottobre 2012 a seguito della stipula del protocollo di intesa tra il Ministero della giustizia e lo stesso Comune; Considerato che sino alla completa operativita' della trasmissione telematica delle informazioni di cui all'art. 20, comma 4 testo unico, i comuni che non hanno attivato la citata trasmissione continueranno a comunicare la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate ed all'ufficio locale di Roma, se le persone sono nate all'estero, o per le quali non si sia potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato; Considerato che l'eliminazione dei soggetti iscritti nella banca dati del casellario dei carichi pendenti eliminabili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) seconda ipotesi, testo unico potra' avvenire solo dal momento che sara' reso completamente operativo il sistema di interconnessione tra il SIC e il Sistema Informativo della Cognizione Penale (SICP); Sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Agenzia per l'Italia digitale; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e contenuto 1. Il presente decreto stabilisce le regole procedurali di carattere tecnico-operativo per consentire ai comuni la trasmissione per via telematica delle informazioni relative all'avvenuta morte delle persone nel rispettivo ambito territoriale (d'ora in poi "deceduti"), ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, del testo unico. 2. Se la persona risulta deceduta all'estero il comune competente e' quello individuato ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 3.11.2000 n. 396. Se la persona risulta deceduta in viaggio marittimo o aereo o per ferrovia si applicano le disposizioni degli articoli 79 e 80 del medesimo d.P.R. 3. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto e' assicurata secondo le modalita' tecnico-operative di seguito indicate: a) la trasmissione per via telematica avviene mediante l'utilizzo della PEC; b) l'attivazione della trasmissione e' subordinata alla registrazione dei dati identificativi del comune sul SIC e dei referenti designati (art. 3); c) i comuni, a seguito dell'attivazione, trasmettono via PEC un file in formato XML contenente i dati relativi alle persone decedute, firmato digitalmente da un referente (art. 4); d) il SIC attraverso la procedura (denominata "comunicazione deceduti") elabora i dati ricevuti via PEC e provvede ad eliminare dalle banche dati del casellario giudiziale del SIC le iscrizioni eventualmente presenti a carico dei soggetti deceduti (art. 5). 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti iscritti nella banca dati del casellario giudiziale ed eliminabili ai sensi dell'art. 5, comma 1, testo unico 5. L'eliminazione dei soggetti iscritti nella banca dati del casellario dei carichi pendenti eliminabili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) seconda ipotesi, del testo unico potra' avvenire solo a partire dalla piena operativita' del sistema di interconnessione tra il SIC e il SICP. 6. L'eliminazione avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 22 del decreto 25 gennaio 2007.