IL DIRETTORE GENERALE per gli incentivi alle imprese Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 marzo 2014, n. 54, recante i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per il rafforzamento della competitivita' complessiva di imprese localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), attraverso la realizzazione di programmi integrati di investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unita' produttiva; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, del predetto decreto 5 dicembre 2013, che prevede che il termine di apertura e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazioni siano definiti con un successivo decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese; Visto, altresi', che lo stesso art. 8, comma 2, prevede che con il medesimo provvedimento siano definiti le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande, nonche' le modalita' di presentazione delle richieste di erogazione e che ad esso sia allegato, ai sensi della normativa vigente, l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione delle agevolazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Decreta: Art. 1 Modalita' di presentazione delle domande di agevolazioni 1.Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 (nel seguito decreto), le imprese sono tenute a presentare, secondo le modalita' indicate al comma 2, la seguente documentazione: a) domanda di agevolazioni, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, riportante anche i dati inerenti alla dimensione dell'impresa proponente, alla tipologia del programma di investimento nonche' agli obiettivi di efficienza energetica da conseguire; b) relazione tecnica del programma di investimento redatta da un tecnico qualificato nella forma di perizia giurata secondo lo schema di cui all'allegato n. 2. La sezione C.1 della medesima relazione deve essere compilata con l'ausilio della tabella di conversione riportata nell'allegato n. 3; c) computo metrico estimativo delle opere murarie ed assimilate redatto da un tecnico abilitato; d) documentazione comprovante la disponibilita' dell'immobile o degli immobili presenti all'interno dell'unita' produttiva interessata dal programma di investimento proposto; e) piano di investimento redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4; f) con riferimento a quanto previsto all'art. 8, comma 3, lettera c), del decreto, la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati relativi agli ultimi due esercizi contabili antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, per i quali siano stati approvati e depositati i relativi bilanci, ovvero, nel caso di imprese individuali e societa' di persone, per cui siano state presentate le relative dichiarazioni dei redditi, utili per il calcolo della capacita' di rimborso di cui all'art. 9 del decreto e degli indicatori relativi ai criteri di cui all'art. 8, comma 9, del decreto, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5. Tale dichiarazione e' resa dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero, nel caso in cui tale organo sociale non sia presente, da un professionista iscritto all'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale; g) dichiarazione, resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6; h) limitatamente alle grandi imprese, relazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 3, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7. 2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma 1, firmate digitalmente, devono essere presentate, pena l'invalidita', a partire dalle ore 10, del 23 aprile 2014, attraverso un'apposita procedura informatica accessibile dalla sezione «Bando Efficienza Energetica» del sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it 3.La procedura informatica di presentazione della domanda prevede, secondo le istruzioni di dettaglio contenute nell'apposita sezione del sito di cui al comma 2, lo svolgimento delle seguenti attivita': a) registrazione dell'impresa proponente; b) compilazione della domanda e dei relativi allegati utilizzando l'apposita procedura guidata; c) acquisizione del codice identificativo della domanda che attesta il completamento delle attivita' di compilazione della stessa; d) invio della domanda, utilizzando il codice identificativo di cui alla lettera c). 4. Nella fase di registrazione di cui al comma 3, lettera a), l'impresa proponente e' tenuta a inserire il proprio codice fiscale in un'apposita area dedicata. La procedura informatica verifica la correttezza di tale codice e invia un messaggio, contenente la password di primo accesso, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa proponente risultante dal registro delle imprese. 5. Le attivita' di cui al comma 3, lettere da a) a c), inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni possono essere svolte dalle imprese anche prima dell'apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal fine il Ministero rende disponibile la procedura informatica per lo svolgimento di dette attivita' a partire dal 15 aprile 2014. 6. La domanda predisposta dall'impresa puo' essere presentata, mediante lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 3, lettera d), solo a partire dal termine di cui al comma 2. 7. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazioni per ciascuna unita' produttiva. 8. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande e' disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e comunicata nel sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 9. Le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Le domande presentate nell'ultimo giorno in cui risultano disponibili risorse finanziarie sono ammesse all'istruttoria secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.