IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  5  dicembre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 6 marzo 2014, n.  54,  recante  i  termini,  le  modalita'  e  le
procedure per la concessione ed erogazione  di  agevolazioni  per  il
rafforzamento della competitivita' complessiva di imprese localizzate
nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania,  Puglia
e Sicilia), attraverso la realizzazione  di  programmi  integrati  di
investimento finalizzati alla  riduzione  ed  alla  razionalizzazione
dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei  cicli  di  lavorazione
e/o  di  erogazione  dei  servizi  svolti  all'interno  di  un'unita'
produttiva; 
  Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, del  predetto  decreto  5
dicembre 2013, che prevede che il termine di apertura e le  modalita'
per la presentazione delle domande di agevolazioni siano definiti con
un  successivo  decreto  a  firma  del  Direttore  generale  per  gli
incentivi alle imprese; 
  Visto, altresi', che lo stesso art. 8, comma 2, prevede che con  il
medesimo provvedimento siano definiti le condizioni, i punteggi e  le
soglie minime per la valutazione delle domande, nonche' le  modalita'
di presentazione delle richieste di erogazione  e  che  ad  esso  sia
allegato, ai sensi della  normativa  vigente,  l'elenco  degli  oneri
informativi introdotti ai fini della fruizione delle agevolazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Modalita' di presentazione delle domande di agevolazioni 
 
  1.Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico  5  dicembre  2013  (nel  seguito
decreto), le imprese sono tenute a presentare, secondo  le  modalita'
indicate al comma 2, la seguente documentazione: 
    a) domanda di agevolazioni, redatta  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato n. 1, riportante anche i dati inerenti  alla  dimensione
dell'impresa proponente, alla tipologia del programma di investimento
nonche' agli obiettivi di efficienza energetica da conseguire; 
    b) relazione tecnica del programma di investimento redatta da  un
tecnico qualificato nella forma di perizia giurata secondo lo  schema
di cui all'allegato n. 2. La sezione  C.1  della  medesima  relazione
deve essere compilata con  l'ausilio  della  tabella  di  conversione
riportata nell'allegato n. 3; 
    c) computo metrico estimativo delle opere murarie  ed  assimilate
redatto da un tecnico abilitato; 
    d) documentazione comprovante la disponibilita'  dell'immobile  o
degli   immobili   presenti   all'interno   dell'unita'    produttiva
interessata dal programma di investimento proposto; 
    e) piano  di  investimento  redatto  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato n. 4; 
    f) con riferimento a quanto previsto all'art. 8, comma 3, lettera
c),  del  decreto,  la  dichiarazione  sostitutiva   d'atto   notorio
concernente i  dati  relativi  agli  ultimi  due  esercizi  contabili
antecedenti la data di presentazione della domanda  di  agevolazione,
per i quali siano stati approvati e depositati  i  relativi  bilanci,
ovvero, nel caso di imprese individuali e societa'  di  persone,  per
cui siano state presentate le  relative  dichiarazioni  dei  redditi,
utili per il calcolo della capacita' di rimborso di  cui  all'art.  9
del decreto e degli indicatori relativi ai criteri di cui all'art. 8,
comma 9, del decreto, redatta secondo lo schema di  cui  all'allegato
n.  5.  Tale  dichiarazione  e'  resa   dal   legale   rappresentante
dell'impresa proponente e controfirmata dal presidente  del  collegio
sindacale ovvero, nel  caso  in  cui  tale  organo  sociale  non  sia
presente, da un professionista iscritto all'albo dei revisori legali,
dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o  in
quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del  centro
di assistenza fiscale; 
    g) dichiarazione,  resa  secondo  le  modalita'  stabilite  dalla
Prefettura competente, in merito ai dati necessari per  la  richiesta
delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla  verifica
di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6; 
    h) limitatamente  alle  grandi  imprese,  relazione  relativa  al
possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma  3,  del  Regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione  del  6  agosto  2008,  pubblicato
nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, redatta secondo lo schema  di
cui all'allegato n. 7. 
  2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma
1,   firmate   digitalmente,   devono   essere    presentate,    pena
l'invalidita', a partire dalle ore 10, del 23 aprile 2014, attraverso
un'apposita procedura informatica accessibile  dalla  sezione  «Bando
Efficienza  Energetica»  del  sito  del  Ministero   dello   sviluppo
economico www.mise.gov.it 
  3.La procedura informatica di presentazione della domanda  prevede,
secondo le istruzioni di dettaglio  contenute  nell'apposita  sezione
del sito di cui al comma 2, lo svolgimento delle seguenti attivita': 
    a) registrazione dell'impresa proponente; 
    b) compilazione della domanda e dei relativi allegati utilizzando
l'apposita procedura guidata; 
    c) acquisizione  del  codice  identificativo  della  domanda  che
attesta  il  completamento  delle  attivita'  di  compilazione  della
stessa; 
    d) invio della domanda, utilizzando il codice  identificativo  di
cui alla lettera c). 
  4. Nella fase di registrazione di  cui  al  comma  3,  lettera  a),
l'impresa proponente e' tenuta a inserire il proprio  codice  fiscale
in un'apposita area dedicata. La procedura  informatica  verifica  la
correttezza di tale  codice  e  invia  un  messaggio,  contenente  la
password  di  primo  accesso,  all'indirizzo  di  posta   elettronica
certificata (PEC) dell'impresa  proponente  risultante  dal  registro
delle imprese. 
  5. Le attivita' di cui al comma 3, lettere da  a)  a  c),  inerenti
alla predisposizione della domanda  di  agevolazioni  possono  essere
svolte  dalle  imprese  anche  prima  dell'apertura  del  termine  di
presentazione delle domande  di  cui  al  comma  2.  A  tal  fine  il
Ministero  rende  disponibile  la  procedura   informatica   per   lo
svolgimento di dette attivita' a partire dal 15 aprile 2014. 
  6. La domanda  predisposta  dall'impresa  puo'  essere  presentata,
mediante lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 3, lettera d),
solo a partire dal termine di cui al comma 2. 
  7. Le imprese possono presentare una sola domanda  di  agevolazioni
per ciascuna unita' produttiva. 
  8. La chiusura dello sportello per la presentazione  delle  domande
e'  disposta  con  provvedimento  del  Direttore  generale  per   gli
incentivi alle imprese e comunicata nel sito internet del Ministero e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  9.  Le  imprese,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno  diritto  alle  agevolazioni
esclusivamente  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie.   Le
domande presentate nell'ultimo giorno in  cui  risultano  disponibili
risorse  finanziarie  sono  ammesse  all'istruttoria  secondo  quanto
previsto dall'art. 8 del decreto. Le domande  presentate  nelle  more
della chiusura dello sportello che non trovano copertura  finanziaria
si considerano decadute.