IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica   e
dell'economia e finanze, come modificato con decreto  n.  53  del  29
marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco,  emanato  a  norma  del  comma  13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE»,  e  s.m.i.,  in
particolare l'art. 38; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la determinazione AIFA n. 521 del  31  maggio  2013,  con  la
quale e' stata conferita al dott. Giuseppe  Pimpinella  la  direzione
dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013; 
  Vista la determinazione FV n. 2/2014 del 7 gennaio 2014  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  28  del  4
febbraio   2014   concernente    il    rinnovo    dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  secondo  la  procedura  Nazionale  del
medicinale CHINOCID con conseguente modifica stampati; 
  Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C.  Bioakos
Farma Laboratori S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via A.
Giacomini, 4 - Firenze, nella richiesta di  proroga  del  termine  di
smaltimento delle scorte del 5 febbraio 2014; 
  Visti gli atti istruttori e la  corrispondenza  degli  stessi  alla
normativa vigente; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Medicinale: CHINOCID. 
  Confezioni: 
    A.I.C. n. 037293 014 - 250 mg compresse  rivestite  con  film  10
compresse; 
    A.I.C. n. 037293 026 - 500 mg  compresse  rivestite  con  film  6
compresse; 
    A.I.C. n. 037293 038 - 750 mg compresse  rivestite  con  film  12
compresse. 
  Titolare A.I.C.: Bioakos Farma Laboratori S.r.l. 
  Procedura: Nazionale. 
  Le modifiche all'etichettatura di cui  alla  determinazione  FV  n.
2/2014 del 7 gennaio 2014 devono essere apportate alla prima ristampa
successiva  alla  data  di   entrata   in   vigore   della   suddetta
determinazione. 
  I lotti delle confezioni del  medicinale  Chinocid  gia'  prodotti,
presenti nel magazzino dell'officina  di  produzione  ma  non  ancora
immessi  nel  ciclo  distributivo,  potranno  essere  dispensati   al
pubblico  fino  alla  data  di  scadenza  indicata  in  etichetta   a
condizione che il foglio  illustrativo  rechi  le  modifiche  di  cui
all'art. 2 della determinazione FV  n.  2/2014  del  7  gennaio  2014
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  28
del 4 febbraio 2014.