IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele  e
successivi  regolamenti  di  adeguamento  al  progresso   tecnico   e
scientifico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il regolamento (UE) n. 200/2013 della Commissione che approva
la  sostanza  attiva  ametoctradin,  fino  al  31  luglio  2023,   in
conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009  e  modifica  l'allegato
del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; 
  Visto l'art. 2, par. 1,  del  regolamento  (UE)  n.  200/2013,  che
stabilisce  i  tempi  e  le  modalita'  per   adeguare   i   prodotti
fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva   ametoctradin,   alle
disposizioni in esso riportate; 
  Considerato  che,  in  particolare,  per  questa  prima   fase   di
adeguamento e' previsto  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle
prescrizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.   544/2011,   o   in
alternativa, possano comunque dimostrare di potervi accedere; 
  Considerato  che  l'Impresa  titolare  dei  prodotti  fitosanitari,
riportati in allegato al presente decreto, ha ottemperato, nei  tempi
e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione  della
sostanza attiva; 
  Considerato  che  la  ri-registrazione  provvisoria  dei   prodotti
fitosanitari di cui trattasi puo' essere concessa fino al  31  luglio
2023,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva
stessa, fatta salva la presentazione entro  i  termini  previsti  dal
regolamento  (UE)  n.  200/2013  della  Commissione,  di  un  dossier
adeguato alle prescrizione di cui al  regolamento  (UE)  n.  545/2011
della Commissione, nonche' ai  dati  indicati  nella  parte  B  delle
«disposizioni   specifiche»   dell'allegato   al    regolamento    di
approvazione della sostanza attiva in questione; 
  Considerato che detti dossier saranno oggetto  di  una  valutazione
secondo i principi uniformi di cui  all'art.  29,  par.  6  del  Reg.
1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall'art. 2, par.  2,  parte  a)
del regolamento (UE) n. 200/2013 della Commissione; 
  Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti  fitosanitari
in questione, fino al 31 luglio 2023, termine dell'approvazione della
sostanza attiva  ametoctradin,  fatti  salvi  gli  adempimenti  sopra
menzionati nei tempi e con le modalita' definite dal regolamento (UE)
n. 200/2013; 
  Visto  il  versamento  effettuato  ai  sensi  del  citato  D.M.  28
settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 luglio  2023,  data
di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva  ametoctradin,  i
prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari  in  questione,  gli  adempimenti  e   gli   adeguamenti
stabiliti dal Regolamento (UE)  n.  200/2013  di  approvazione  della
sostanza  attiva  medesima,  che  prevede  la  presentazione  di   un
fascicolo adeguato  ai  requisiti  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
545/2011, nonche' ai dati indicati nella parte B delle  «disposizioni
specifiche»  dell'allegato  al  regolamento  di  approvazione   della
sostanza attiva ametoctradin. Detti fascicoli saranno  valutati  alla
luce dei principi uniformi  di  cui  all'art.  29,  paragrafo  6  del
regolamento (CE) n. 1107/2009. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 marzo 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello