IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  14
giugno 2002, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
10 gennaio 2003 e, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 20 gennaio 2012 con il  quale  e'  stato  prorogato,
fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza nel territorio  delle
isole Eolie; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per   il
coordinamento della protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002 e  le
ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3397  del  28
gennaio 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006,  n.  3646  del  23  gennaio
2008, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3764
del 6 maggio 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009, n. 3885 del  2  luglio
2010, n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 3926 del 26 febbraio 2011; 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, con il  quale  e'
stato disposto che continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre
2013,  le  disposizioni  di  cui  all'art.  17   dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009  e'
e successive modificazioni; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge
12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note del Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3738/2009 sopra  citata  del
20 dicembre 2013 e del 10 gennaio 2014, quest'ultima comprendente  la
relazione conclusiva del 9  gennaio  2014  del  medesimo  Commissario
delegato sulle attivita'  svolte  per  il  superamento  del  contesto
critico in rassegna; 
  Vista la nota  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare - Direzione generale tutela  del  territorio  e
risorse idriche prot. n. 2842 del 28 gennaio 2014; 
  Acquisita l'intesa delle Regione Siciliana con nota prot.  n.  2259
del 19 febbraio 2014; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Siciliana  e'  individuata  quale  amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' connessa all'approvvigionamento idrico
nel territorio delle isole Eolie. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  dirigente  generale  del
Dipartimento dell'acqua e dei  rifiuti  della  Regione  Siciliana  e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
subentro della medesima regione nel  coordinamento  degli  interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Egli e' autorizzato  a  porre  in  essere,  entro
trenta giorni  dal  trasferimento  della  documentazione  di  cui  al
successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il  proseguimento  in
regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna, e  provvede  alla  ricognizione  ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai  fini  del  definitivo  trasferimento  dei  medesimi  ai  soggetti
ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini  di  cui  al  comma  2,  la  struttura  commissariale
istituita ai sensi dell'art.  4  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3764 del 6 maggio 2009 provvede entro dieci
giorni dalla data di pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta  Ufficiale,  a  trasferire   al   dirigente   generale   del
Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti della Regione  Siciliana  tutta
la documentazione amministrativa e contabile inerente  alla  gestione
commissariale e ad inviare al Dipartimento  della  protezione  civile
eventuali aggiornamenti della relazione conclusiva del 9 gennaio 2014
sulle attivita' svolte dal Commissario delegato  pro-tempore  per  il
superamento del contesto critico in rassegna. 
  4. Il dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei  rifiuti
della  Regione  Siciliana,  che  opera   a   titolo   gratuito,   per
l'espletamento delle iniziative di cui  al  comma  2  puo'  avvalersi
delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonche'  della
collaborazione degli enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente  ordinanza,  il  dirigente  generale  del  Dipartimento
dell'acqua e  dei  rifiuti  provvede,  fino  al  completamento  degli
interventi   di    cui    al    comma    2    e    delle    procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse  disponibili
sulla contabilita' speciale n. 5265, che viene allo stesso  intestata
per ventidue  mesi  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente  ordinanza  sulla  Gazzetta   ufficiale   della   Repubblica
italiana,  salvo  proroga  da  disporsi  con  decreto  del   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   previa   relazione   che   motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il  cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di
avanzamento degli interventi. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  dirigente
generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti  puo'  predisporre
un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati
al superamento della situazione di criticita', da realizzare  a  cura
dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure
di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui,  di  cui  al
secondo periodo  del  comma  4-quater  dell'art.  5  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.  Tale  piano  sara'
oggetto di un Accordo di programma da stipulare, ai  sensi  dell'art.
15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, tra il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e la Regione Siciliana. 
  7. A seguito della avvenuta stipula dell'accordo di cui al comma 6,
le risorse  residue  relative  al  predetto  accordo  giacenti  sulla
contabilita' speciale  sono  trasferite  al  bilancio  della  Regione
Siciliana ovvero,  ove  si  tratti  di  altra  amministrazione,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nell'Accordo di programma approvato dal Dipartimento  della
protezione civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo,  le  eventuali  somme  residue  presenti   sulla   predetta
contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio  dei
ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330  aperto  presso  la
Tesoreria centrale dello Stato per  la  successiva  rassegnazione  al
Fondo della protezione civile, ad eccezione di  quelle  derivanti  da
fondi di diversa provenienza, che vengono versate al  bilancio  delle
amministrazioni di provenienza. 
  10. Il dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti
della Regione Siciliana, a seguito della chiusura della  contabilita'
speciale provvede, altresi', ad inviare al Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare  ed  al  Dipartimento  della
protezione civile una relazione conclusiva  riguardo  alle  attivita'
poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 marzo 2014 
 
                                  Il Capo del dipartimento: Gabrielli