IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 giugno 2002, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2003 e, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3646 del 23 gennaio 2008, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009, n. 3885 del 2 luglio 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 3926 del 26 febbraio 2011; Visto l'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, con il quale e' stato disposto che continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2013, le disposizioni di cui all'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 e' e successive modificazioni; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Viste le note del Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3738/2009 sopra citata del 20 dicembre 2013 e del 10 gennaio 2014, quest'ultima comprendente la relazione conclusiva del 9 gennaio 2014 del medesimo Commissario delegato sulle attivita' svolte per il superamento del contesto critico in rassegna; Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale tutela del territorio e risorse idriche prot. n. 2842 del 28 gennaio 2014; Acquisita l'intesa delle Regione Siciliana con nota prot. n. 2259 del 19 febbraio 2014; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. La Regione Siciliana e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento della situazione di criticita' connessa all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi ai soggetti ordinariamente competenti. 3. Per i fini di cui al comma 2, la struttura commissariale istituita ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3764 del 6 maggio 2009 provvede entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, a trasferire al dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile eventuali aggiornamenti della relazione conclusiva del 9 gennaio 2014 sulle attivita' svolte dal Commissario delegato pro-tempore per il superamento del contesto critico in rassegna. 4. Il dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5265, che viene allo stesso intestata per ventidue mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale piano sara' oggetto di un Accordo di programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Siciliana. 7. A seguito della avvenuta stipula dell'accordo di cui al comma 6, le risorse residue relative al predetto accordo giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. 8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nell'Accordo di programma approvato dal Dipartimento della protezione civile. 9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 10. Il dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana, a seguito della chiusura della contabilita' speciale provvede, altresi', ad inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 marzo 2014 Il Capo del dipartimento: Gabrielli