IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 31, comma 1, della legge  12  novembre  2011,  n.  183
(legge di stabilita' 2012) che prevede  che,  ai  fini  della  tutela
dell'unita' economica della Repubblica, le province e  i  comuni  con
popolazione superiore a 1.000 abitanti, concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica; 
  Visto l'art. 31, comma  2,  della  legge  n.  183  del  2011,  come
modificato dall'art. 1, comma 532, della legge 27 dicembre  2013,  n.
147 (legge di stabilita'  2014),  che  prevede  che,  ai  fini  della
determinazione dello specifico obiettivo  di  saldo  finanziario,  le
province e i  comuni  con  popolazione  superiore  a  1.000  abitanti
applicano,  per  l'anno  2014,  alla  media  della   spesa   corrente
registrata negli anni 2009-2011, cosi' come desunta  dai  certificati
di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a) 19,25 per
cento  per  le  province;  b)  14,07  per  cento  per  i  comuni  con
popolazione superiore a 1.000 abitanti; 
  Visto l'art. 31, comma 2-quater, della legge n. 183 del 2011,  come
introdotto dall'art. 1, comma 533, della legge 27 dicembre  2013,  n.
147,  che  prevede  che  la  determinazione  della   popolazione   di
riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno  dei
comuni e' effettuata sulla base del criterio  previsto  dal  comma  2
dell'art. 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267; 
  Visto l'art. 31, comma 2-quinques, della legge  n.  183  del  2011,
introdotto dall'art. 1, comma 533, della legge 27 dicembre  2013,  n.
147, che dispone che per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario
dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali  di  cui  ai
commi  da  2  a  6  e'  rideterminato,  fermo  restando   l'obiettivo
complessivo   di   comparto,   attraverso   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la  Conferenza
Stato-citta' ed  autonomie  locali  entro  il  31  gennaio  2014.  Il
predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi  un
peggioramento superiore al 15 per  cento  rispetto  all'obiettivo  di
saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009
con le modalita' previste dalla normativa previgente; 
  Visto l'art. 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che
dispone che il saldo finanziario tra entrate finali  e  spese  finali
sia calcolato in termini di  competenza  mista  e'  costituito  dalla
somma  algebrica  degli  importi  risultanti  dalla  differenza   tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra
incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al  netto  delle
entrate  derivanti  dalla  riscossione  di  crediti  e  delle   spese
derivanti  dalla  concessione  di   crediti,   come   riportati   nei
certificati di conto consuntivo; 
  Visto l'art. 31, comma 4, della legge n. 183 del 2011, in cui viene
stabilito che, ai fini del concorso  al  contenimento  dei  saldi  di
finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono  conseguire,  per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario  in
termini di competenza mista non inferiore al  valore  individuato  ai
sensi del comma 2 diminuito di un importo  pari  alla  riduzione  dei
trasferimenti di cui al comma 2 dell'art.  14  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122; 
  Visto l'art.  31,  comma  4-bis,  della  legge  n.  183  del  2011,
introdotto dall'art. 9, comma 6, lettera  a),  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
ottobre 2013, n. 124, e,  successivamente,  modificato  dall'art.  2,
comma 5, lettera b), del  decreto-legge  15  ottobre  2013,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n.  137,
che stabilisce  che  per  gli  anni  2013  e  2014,  le  disposizioni
dell'art. 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e successive modificazioni sono sospese; 
  Visto l'art.  31,  comma  4-ter,  della  legge  n.  183  del  2011,
introdotto dall'art. 9, comma 6, lettera  a),  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
ottobre 2013, n. 124, che stabilisce che, per l'anno 2014,  il  saldo
obiettivo  del  patto  di  stabilita'  interno  per   gli   enti   in
sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118, e' ridotto proporzionalmente di un  valore  compatibile
con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione  del  successivo
comma 4-quater e, comunque, non oltre un  saldo  pari  a  zero;  tale
riduzione  non  si   applica   agli   enti   locali   esclusi   dalla
sperimentazione ai sensi dell'art. 5 del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011; 
  Visto l'art. 31, comma 4-quater,  della  legge  n.  183  del  2011,
introdotto dall'art. 9, comma 6, lettera  a),  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
ottobre 2013, n. 124, che stabilisce  che  alla  compensazione  degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e  d'indebitamento  netto
derivanti dal comma 4-ter si  provvede  con  le  risorse  finanziarie
derivanti dalle percentuali di cui al comma 6  applicate  dagli  enti
locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante l'utilizzo
per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali,  di  cui  all'art.  6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 31, comma  6,  della  legge  n.  183  del  2011,  come
modificato dall'art. 9, comma 6, lettere b) e c),  del  decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124, e  dall'art.  1,  comma  534,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, che dispone che per l'anno 2014 le province ed
i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'art.  36
del decreto legislativo n. 118 del 2011, applicano le percentuali  di
cui  al  comma  2  come  rideterminate  con  decreto  del   Ministero
dell'economia e delle finanze e che tali percentuali  nell'anno  2014
non possono essere superiori a: 20,25  per  cento  per  le  province;
15,07 per cento per  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  1.000
abitanti; 
  Visto l'art. 36 del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio  2009,  n.  42,  che  prevede  un   periodo   transitorio   di
sperimentazione  per  l'attuazione  dei  nuovi   principi   contabili
generali  e  applicati  con  particolare  riguardo  all'adozione  del
bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di  cassa,
e della classificazione per missioni e programmi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
dicembre 2011, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, in materia di  sperimentazione
della disciplina concernente i sistemi  contabili  e  gli  schemi  di
bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  enti  ed
organismi di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno  2011,
n. 118; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
maggio 2012 con cui sono state  individuate  le  amministrazioni  che
partecipano  alla  sperimentazione  della  disciplina  concernente  i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli  Enti
locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo
2013  con  cui  sono  state  individuate   le   amministrazioni   che
partecipano al secondo anno della  sperimentazione  della  disciplina
concernente i sistemi  contabili  e  gli  schemi  di  bilancio  delle
Regioni, degli Enti locali e dei  loro  enti  ed  organismi,  di  cui
all'art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011; 
  Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,
che ha prolungato di un anno la  sperimentazione  prevista  dall'art.
36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011; 
  Visto l'art. 9, comma 4, del decreto-legge n.  102  del  2013,  che
dispone che con decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
la sperimentazione puo' essere estesa agli  enti  che,  entro  il  30
settembre 2013, presentano domanda di partecipazione al terzo anno di
sperimentazione; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
92164 del 15 novembre 2013 che individua gli enti ai quali e'  estesa
nell'anno 2014 la sperimentazione di cui all'art. 36,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 118 del 2011; 
  Ravvisata l'opportunita' di fissare al 29  gennaio  2014,  data  di
predisposizione del presente decreto,  la  data  di  riferimento  per
l'individuazione   degli   enti   locali   che    partecipano    alla
sperimentazione nonche' degli enti che ne sono esclusi per  i  quali,
conseguentemente, non opera la riduzione dell'obiettivo ai sensi  del
comma 4-ter, secondo periodo, dell'art. 31 della  legge  n.  183  del
2011; 
  Considerate le comunicazioni pervenute entro la predetta  data  del
29 gennaio 2014 con le quali i seguenti enti  hanno  rinunciato  alla
sperimentazione:  Accadia,   Adro,   Aielli,   Baranzate,   Bardello,
Biancavilla, Bussi sul Tirino, Carnago, Castello  di  Godego,  Castel
Madama,  Cerchio,  Colbordolo,   Collebeato,   Collelongo,   Cugnoli,
Dorgali, Fiumicino, Genzano di Roma, Greve  in  Chianti,  La  Spezia,
Lomazzo, Luino, Maglie, Mariano Comense, Montano  Lucino,  Monte  San
Giusto,  Montegiorgio,   Muro   Leccese,   Negrar,   Paese,   Petilia
Policastro, Pontida, Porto San Elpidio, Porto San Giorgio,  Quiliano,
San Valentino in  Abruzzo  Citeriore,  Saccolongo,  Scafa,  Schiavon,
Todi, Torri del Benaco, Veggiano, Vertemate Con Minoprio; 
  Considerato    che    gli    effetti     finanziari     determinati
dall'applicazione delle percentuali di cui al summenzionato  comma  6
dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 ammontano a 57,5 milioni  di
euro per le province e a  391  milioni  di  euro  per  i  comuni  con
popolazione superiore a 1.000 abitanti; 
  Considerato  che  alla  compensazione   degli   ulteriori   effetti
finanziari  in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento   netto
derivanti dal comma 4-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 si
provvede mediante l'utilizzo di 120 milioni di euro del Fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di
cui, in proporzione agli effetti  derivanti  dall'applicazione  delle
percentuali di cui al comma 6 del citato art.  31,  15,4  milioni  di
euro sono attribuiti alle province  e  104,6  milioni  di  euro  sono
attribuiti ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto
del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  la  riduzione,  ai
sensi del comma 4-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del  2011,  del
saldo obiettivo  dei  predetti  enti  in  sperimentazione  e  per  la
rideterminazione delle percentuali degli enti  locali  esclusi  dalla
sperimentazione ai sensi del comma 6 del citato art. 31; 
  Ritenuto superato il decreto n. 10574 del 5 febbraio 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Per l'anno 2014, l'obiettivo determinato ai sensi dei commi 2  e
4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 degli enti che partecipano
alla sperimentazione di cui all'art. 36 del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, individuati con i  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri citati in premessa, e' ridotto del  17,20  per
cento per le province e del 52,80 per cento per i comuni. Gli importi
degli obiettivi ridotti, indicati nella colonna «e» dell'allegato  al
presente decreto, trovano evidenza nel prospetto degli obiettivi,  di
cui al comma 19 dell'art. 31 della legge 12 novembre  2011,  n.  183,
con cui e' individuato il saldo obiettivo definitivo del 2014. 
  2.  Per  l'anno  2014,  gli   enti   che   non   partecipano   alla
sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118, applicano alla media della  spesa  corrente  registrata
negli anni 2009-2011 le seguenti  percentuali:  20,25  per  cento  le
province e 15,07 per cento i comuni. 
  3. Gli obiettivi dei comuni individuati ai sensi dei commi  1  e  2
saranno rideterminati, in attuazione del comma 2-quinquies  dell'art.
31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze da emanare d'intesa con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali al fine di garantire che per  nessun
comune si  realizzi  un  peggioramento  superiore  al  15  per  cento
rispetto all'obiettivo di  saldo  finanziario  2014  calcolato  sulla
spesa corrente  media  2007-2009  con  le  modalita'  previste  dalla
normativa previgente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 febbraio 2014 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco