IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto il decreto-legge  14  agosto  2013  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa, nonche' il successivo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato  stato
d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 33 del 28 dicembre 2012, recante: «Ordinanza di protezione  civile
finalizzata  a  regolare  la  chiusura  dello  stato   di   emergenza
umanitaria ed il rientro  nella  gestione  ordinaria,  da  parte  del
Ministero dell'interno  e  delle  altre  amministrazioni  competenti,
degli interventi concernenti l'afflusso di  cittadini  stranieri  sul
territorio nazionale; 
  Considerato che le  risorse  finanziarie  stanziate  dall'art.  23,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  per  fronteggiare
l'emergenza   inerente   all'eccezionale   afflusso   di    cittadini
appartenenti ai paesi del Nord Africa, sono  risultate  insufficienti
rispetto ai fabbisogni accertati; 
  Considerato quindi, che in conseguenza del ritardato  trasferimento
delle risorse finanziarie i soggetti attuatori delle Regioni Calabria
ed Emilia-Romagna non hanno potuto effettuare i  pagamenti  dovuti  e
pertanto si rende necessario prorogare  il  termine  di  mantenimento
delle contabilita' speciali agli stessi intestate; 
  Considerato inoltre, che per quanto concerne i  soggetti  attuatori
delle Regioni Campania, Lazio,  Puglia  e  del  centro  di  Mineo  in
Sicilia, sussistono tuttora pagamenti sospesi a causa di inadempienze
documentali da parte dei creditori, di sequestri cautelari  da  parte
della Procura della Repubblica, nonche' di accantonamenti relativi  a
contenziosi in atto con le strutture creditrici; 
  Ravvisata, quindi,  la  necessita'  di  prorogare  il  termine  del
mantenimento di alcune contabilita' intestate ai soggetti  attuatori,
al  fine  di  assicurare  il  completamento,   senza   soluzioni   di
continuita',   degli   interventi    finalizzati    al    superamento
dell'emergenza, onde evitare ulteriori rallentamenti delle  procedure
di liquidazione  delle  somme  dovute  e  scongiurare  i  conseguenti
contenziosi; 
  Vista la nota del 2 gennaio 2014 con cui il direttore generale  del
Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato  regionale  all'energia
dei servizi di pubblica utilita' della  regione  Siciliana,  soggetto
responsabile delle  iniziative  finalizzate  al  definitivo  subentro
della regione Siciliana nel coordinamento degli  interventi  previsti
dall'art. 1, comma 12 e successivi dell'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei ministri n.  3933  del  13  aprile  2011  e  successive
modificazioni, ha  chiesto  la  proroga  degli  effetti  dell'art.  8
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
33/2012; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per  consentire  l'espletamento  delle  attivita'  solutorie  di
competenza,   i   soggetti   attuatori,   delle   Regioni   Calabria,
Emilia-Romagna, Sicilia, Campania, Lazio,  Puglia  e  del  centro  di
Mineo, nominati dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13  aprile  2011  e
successive modificazioni, titolari  delle  contabilita'  speciali  n.
5620, n. 5615, n. 5597, 5607, n.  5598,  n.  5591  e  n.  5633,  sono
autorizzati a mantenere aperte le predette contabilita', fino  al  31
dicembre 2014.