IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la nota della Regione Veneto dell'11 dicembre  2013,  recante
la richiesta di dichiarazione dello stato di  emergenza,  nonche'  la
nota della Regione Veneto del 20 febbraio 2014 concernente il  «Piano
Operativo di Evacuazione per  disinnesco  ordigno  bellico»,  da  cui
risulta che l'ordigno bellico ritrovato nell'area  dell'ex  aeroporto
militare  di  Vicenza  «Dal  Molin»   deve   essere   necessariamente
disinnescato sul luogo di ritrovamento, che nel raggio  di  eventuale
deflagrazione  sono  presenti  abitazioni  dei  comune  di   Vicenza,
Costabissara (VI) e Caldogno (VI), nonche'  il  presidio  ospedaliero
principale del territorio vicentino ed altre  strutture  sensibili  e
strategiche, oltre alla antistante base militare statunitense; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014  con
la quale e'  stato  dichiarato,  per  centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza nel territorio della provincia di Vicenza in  conseguenza
del ritrovamento dell'ordigno bellico inesploso -  da  4.000  libbre,
caricato con 1.800 kg di esplosivo e dotato di tre  spolette  di  cui
due armate - , nell'area dell'ex aeroporto militare di  Vicenza  «Dal
Molin» antistante la base militare statunitense; 
  Considerato  che   il   disinnesco   di   tale   ordigno   comporta
l'attivazione delle articolazioni territoriali del Servizio nazionale
di  protezione  civile  per  l'adozione  e  la  gestione  di   misure
finalizzate alla tutela della pubblica e privata  incolumita',  quali
l'evacuazione di circa ventisettemila persone  delle  aree  cittadine
interessate, nonche' dell'ospedale, delle caserme e  delle  strutture
di accoglienza, oltre alla sospensione dei servizi essenziali; 
  Ravvisata la necessita' di adottare ogni utile  iniziativa  urgente
finalizzata alla gestione ed al superamento dell'emergenza; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Veneto; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Nomina Commissario e piano degli interventi 
 
  1.  Per  fronteggiare  le  esigenze  straordinarie  ed  urgenti  di
salvaguardia della  pubblica  e  privata  incolumita'  connesse  alle
operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico di cui in premessa,  il
Sindaco di Vicenza e' nominato Commissario delegato. 
  2.  Il  Commissario  delegato  provvede  al   coordinamento   delle
attivita'  previste  nel  Piano  operativo  di  evacuazione  per   il
disinnesco del predetto ordigno bellico, trasmesso con la nota  della
Regione Veneto del 20 febbraio 2014 di cui in premessa, attraverso il
concorso dei  Comuni  di  Vicenza,  Costabissara  e  Caldogno,  della
Provincia di Vicenza, della Prefettura di  Vicenza,  delle  strutture
organizzative   della   Regione   Veneto,   delle   associazioni   di
volontariato di protezione civile,  nonche'  di  tutte  le  strutture
operative del Servizio nazionale di protezione civile. 
  3. In considerazione delle caratteristiche tecniche dell'intervento
strettamente  correlate  alle  operazioni  di  disinnesco,   per   la
realizzazione  delle  opere  di  apprestamento  e  barricamento,   il
Commissario delegato  puo'  avvalersi  direttamente  delle  strutture
militari specializzate. 
  4. Il Commissario  delegato,  per  l'espletamento  delle  attivita'
previste  nel  piano  di  cui  al  comma  2,  puo',  mediate   propri
provvedimenti e senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza
pubblica, costituire apposita struttura  tecnica,  apposito  comitato
interistituzionale  volto  al  coordinamento   delle   attivita'   di
competenza degli enti coinvolti per le finalita' di cui alla presente
ordinanza, nonche' nominare  soggetti  attuatori  ai  quali  affidare
l'adozione di provvedimenti gestionali oltre  allo  svolgimento,  per
materie omogenee, delle attivita' finalizzate  al  superamento  della
situazione di criticita' di cui in premessa. 
  5. Per l'espletamento della attivita' di cui  al  comma  4  non  e'
prevista la corresponsione di alcun compenso.