IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  5  dicembre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 6 marzo 2014, n. 54 (in appresso «Bando Efficienza Energetica»  o
«Bando»), recante i termini, le  modalita'  e  le  procedure  per  la
concessione ed erogazione di agevolazioni per il rafforzamento  della
competitivita'  complessiva  di  imprese  localizzate  nelle  regioni
dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania,  Puglia  e  Sicilia),
attraverso la realizzazione di programmi  integrati  di  investimento
finalizzati  alla  riduzione  ed  alla   razionalizzazione   dell'uso
dell'energia primaria utilizzata nei  cicli  di  lavorazione  e/o  di
erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unita' produttiva; 
  Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, del  predetto  decreto  5
dicembre 2013, che prevede che il termine di apertura e le  modalita'
per la presentazione delle domande di agevolazioni siano definiti con
un  successivo  decreto  a  firma  del  direttore  generale  per  gli
incentivi alle imprese; 
  Visto, altresi', che lo stesso art. 8, comma 2, prevede che con  il
medesimo provvedimento siano definiti le condizioni, i punteggi e  le
soglie minime per la valutazione delle domande, nonche' le  modalita'
di presentazione delle richieste di erogazione  e  che  ad  esso  sia
allegato, ai sensi della  normativa  vigente,  l'elenco  degli  oneri
informativi introdotti ai fini della fruizione delle agevolazioni; 
  Visto il decreto direttoriale 19 marzo 2014 recante le disposizioni
attuative del Bando Efficienza Energetica e la  relativa  modulistica
per l'accesso alle relative agevolazioni; 
  Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b),  del
predetto decreto direttoriale secondo cui, ai fini dell'accesso  alle
agevolazioni del Bando, le  imprese  devono  produrre  una  relazione
tecnica redatta da un tecnico  qualificato  nella  forma  di  perizia
giurata e  la  sezione  C.1  della  medesima  relazione  deve  essere
compilata  con  l'ausilio  della  tabella  di  conversione  riportata
nell'allegato n. 3 del decreto; 
  Viste le disposizioni di cui all'art.  2,  comma  7,  dello  stesso
decreto direttoriale, in base alle quali il  Ministero  procede  alla
valutazione  dell'ammissibilita'  dei   programmi   di   investimento
proposti  attraverso  l'attribuzione  di  un  punteggio  secondo   le
modalita' indicate nell'allegato n. 8 del decreto; 
  Considerata la necessita' di procedere  alla  rettifica  di  alcuni
errori materiali contenuti negli allegati n. 3 e n. 8 del piu'  volte
citato decreto direttoriale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'allegato n. 3,  «Tabella  di  conversione  TEP»,  del  decreto
direttoriale 19 marzo 2014 e' sostituito dall'allegato A del presente
decreto, di cui costituisce parte integrante. 
  2. L'allegato n. 8, «Punteggi e soglie minime di  accesso  previste
in relazione ai criteri di valutazione di cui all'art.  8,  comma  9,
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5  dicembre  2013»,
del decreto direttoriale 19 marzo 2014 e' sostituito dall'allegato  B
del presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 
  3. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto  direttoriale
19 marzo 2014 non espressamente modificato dal presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 marzo 2014 
 
                                       Il direttore generale: Sappino