IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.", in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti); Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformita'; Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008."; Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato."; Vista la Convenzione, del 13 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione; Vista l'istanza della societa' CSI SpA del 06/03/2014, prot. n. 38651, volta a svolgere attivita' di valutazione di conformita' di cui alla direttiva 97/23/CE citata; Acquisita in data 21 agosto 2012, n. 179042, la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 27 luglio 2012, con la quale e' rilasciato alla societa' CSI SpA, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999, per la direttiva 97/23/CE; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti; Decreta: Art. 1 1. L'Organismo CSI SpA, con sede in Viale Lombardia, 20, - 20020 Bollate (MI), e' autorizzato ad effettuare la valutazione di conformita' ai sensi della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione, per i seguenti allegati o moduli: Modulo A1- controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale; Modulo B - esame CE del tipo; Modulo B1 - esame CE della progettazione; Modulo C1 - conformita' al tipo; Modulo D - garanzia qualita' produzione; Modulo D1 - garanzia qualita' produzione; Modulo E - garanzia qualita' prodotti; Modulo E1 - garanzia qualita' prodotti; Modulo F - verifica su prodotto; Modulo G - verifica CE di un unico prodotto; Modulo H - garanzia qualita' totale; Modulo H1 - garanzia qualita' totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale. 2. La valutazione e' effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 citato.