IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata; Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformita' delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B; Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale e' stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi»; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari»; Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo; Viste le richieste formulate dagli enti locali interessati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sopra richiamato; Considerato che la fattispecie delineata dalla norma citata, configurando il mantenimento dell'ufficio soppresso, individua necessariamente il relativo assetto territoriale nella pregressa circoscrizione giudiziaria, laddove questa non risulti in contrasto con l'assetto generale fissato dalla riforma della geografia giudiziaria; Valutato, infatti, che interventi ablativi o deflattivi sul territorio compreso nella giurisdizione dell'ufficio da mantenere, non imputabili ad esigenze di coordinamento con i principi cui e' improntata la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, realizzerebbe la fattispecie, non prevista dalla norma citata, di istituzione di un nuovo ufficio giudiziario; Ritenuto che analoghe considerazioni, entro i medesimi limiti di compatibilita' con l'ordinamento generale, possono essere svolte con riferimento all'ipotesi di accorpamento tra uffici limitrofi soppressi e che, pertanto, l'aggregazione richiesta deve realizzarsi mediante attribuzione alla sede mantenuta dell'intero territorio in precedenza compreso nelle circoscrizioni di rispettiva competenza; Rilevato che l'esercizio della facolta' di cui all'art. 3 comporta l'assunzione, da parte dell'ente richiedente, degli oneri relativi alle spese di funzionamento ed erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, che deve essere messo a disposizione dall'ente medesimo; Considerato che l'istruttoria condotta ha consentito di valutare positivamente le istanze dirette al mantenimento degli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante; Ritenuto che, in considerazione degli oneri derivanti a regime dall'accoglimento della richiesta di mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, si rende opportuno prevedere in favore degli enti richiedenti la facolta' di revocare l'istanza presentata entro termini compatibili con i successivi adempimenti idonei a dare attuazione alla previsione normativa; Considerato che, per consentire la definizione in tempo utile delle attivita' propedeutiche all'esercizio dell'attivita' giudiziaria secondo il nuovo modello organizzativo e gestionale, si rende necessario prevedere a carico dell'ente richiedente l'obbligo di procedere, dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione, alla puntuale individuazione dei locali destinati ad ospitare l'ufficio nonche' del personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all'attivita' giurisdizionale da avviare alla fase formativa; Valutato che, per gli uffici del giudice di pace soppressi per i quali non sia previsto il mantenimento ai sensi dell'art. 3, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, puo' essere fissata, in conformita' del dettato normativo, alla data di entrata in vigore del presente decreto; Decreta: Art. 1 Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.