IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale  sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta  al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile; 
  Vista la delibera della giunta comunale del  comune  di  Ischia  in
data 13 marzo 2014, n. 26, concernente il divieto di  afflusso  e  di
circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori, appartenenti a persone residenti  nel  territorio  della
regione Campania; 
  Vista la delibera della giunta comunale del comune di  Lacco  Ameno
in data 13 gennaio 2014, n. 16, concernente il divieto di afflusso  e
di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli  appartenenti
a persone residenti nel territorio della regione Campania; 
  Vista  la  delibera  del  commissario  prefettizio  del  comune  di
Casamicciola Terme in data 11 febbraio 2014, n.  22,  concernente  il
divieto di afflusso e di  circolazione  sull'isola  di  Ischia  degli
autoveicoli appartenenti a persone  residenti  nel  territorio  della
regione Campania; 
  Vista la delibera della giunta municipale del comune  di  Forio  in
data 30 gennaio 2014, n. 13, concernente il divieto di afflusso e  di
circolazione sull'isola di Ischia degli  autoveicoli  appartenenti  a
persone  residenti  nel  territorio  della  regione   Campania,   con
esclusione di quelli appartenenti ai residenti della regione Campania
che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa  privata
o per sette giorni in un albergo  situato  nella  frazione  Panza  in
Forio, limitatamente  ad  un  solo  autoveicolo  per  ciascun  nucleo
familiare; 
  Vista la delibera  della  giunta  comunale  del  comune  di  Barano
d'Ischia in data 5 novembre 2013, n. 128, concernente il  divieto  di
afflusso e di circolazione sull'isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio  della  regione  Campania   con   esclusione   di   quelli
appartenenti ai residenti nella regione Campania  che  dimostrino  di
soggiornare almeno quindici  giorni  in  casa  privata  con  regolare
contratto di affitto, o sette giorni in  un  albergo  del  comune  di
Barano d'Ischia, limitatamente ad un  solo  autoveicolo  per  ciascun
nucleo familiare; 
  Vista la delibera della  giunta  comunale  del  comune  di  Serrara
Fontana in data 13 novembre 2013, n. 136, concernente il  divieto  di
afflusso e di circolazione sull'isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio  della  regione  Campania   con   esclusione   di   quelli
appartenenti ai residenti nella regione Campania  che  dimostrino  di
soggiornare almeno quindici  giorni  in  casa  privata  con  regolare
contratto di affitto, o sette giorni in  un  albergo  del  comune  di
Serrara Fontana, limitatamente ad un  solo  autoveicolo  per  ciascun
nucleo familiare; 
  Vista la nota n. 5639 del 20 settembre 2013 e la nota di  sollecito
n. 194 del 15 gennaio 2014, con le quali  si  richiedeva  all'Azienda
autonoma di cura, soggiorno e turismo delle  isole  di  Ischia  e  di
Procida  ed  alla  regione  Campania,  l'emissione  del   parere   di
competenza; 
  Vista la nota della prefettura di Napoli prot. 21979 del  17  marzo
2014; 
  Vista l'ordinanza del tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio - sezione 3° - n. 1109 del  18  giugno  1999  che  considera  i
soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate  nei  comuni
dell'isola di Ischia, come facenti parte della  «popolazione  stabile
dell'isola stessa»; 
  Vista l'ordinanza del tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Campania - sezione 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000  che  ritiene
che  la  soluzione  di  riduzione  dei  veicoli   appartenenti   alla
popolazione residente, proposta dal comune  di  Barano  d'Ischia,  in
favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti,  costituisca
un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza  stradale
e di promozione turistica; 
  Ritenuto opportuno adottare i richiesti  provvedimenti  restrittivi
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieto 
 
  Dal 17 aprile 2014 al 30 settembre 2014 sono vietati  l'afflusso  e
la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di  Casamicciola  Terme,
Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno,  degli
autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori,  appartenenti  a   persone
residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone
residenti sul territorio della regione  Campania  con  esclusione  di
quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile
dell'isola.