IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di
seguito decreto-legge n. 347/2003);
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 2011, con il quale la
societa' Valtur S.p.A. e' stata ammessa alla procedura di
amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del
predetto decreto-legge n. 347/2003 con contestuale nomina dei
commissari straordinari nelle persone dei signori avv. Stefano Coen,
avv. Daniele G. Discepolo e prof. avv. Andrea Gemma;
Vista la sentenza n. 791/2011 in data 21 ottobre 2011, con la quale
il Tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della societa'
sopra citata, gia' ammessa alla procedura di amministrazione
straordinaria;
Visto il decreto ministeriale in data 10 novembre 2011, con il
quale e' nominato il Comitato di sorveglianza della Valtur S.p.A. in
amministrazione straordinaria;
Visti i propri decreti in data 15 maggio 2012 con cui la procedura
di amministrazione straordinaria e' stata estesa alle societa'
Mediterraneo Villages S.r.l. a socio unico, Villaggio di Marilleva
S.r.l. a socio unico, Villaggio degli Atleti S.r.l. a socio unico e
Villaggio di Ostuni S.r.l. a socio unico, tutte facenti capo al
Gruppo Valtur ed interamente controllate da Valtur S.p.A.;
Viste le sentenze n. 461/2012, n. 477/2012, n. 501/2012 e n.
513/2012 con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di
insolvenza delle sopra citate societa' del Gruppo;
Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale
dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario
straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive
l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre
imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la
dichiarazione di insolvenza al tribunale che ha dichiarato
l'insolvenza della «procedura madre»;
Vista l'istanza in data 20 febbraio 2014, con la quale i commissari
straordinari richiedono l'ammissione alla amministrazione
straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge
n. 347/2003 della Torre Pizzo Investimenti S.r.l. in liquidazione;
Esaminata la documentazione allegata alla precitata istanza;
Rilevato che, secondo quanto prospettato nell'istanza:
la Torre Pizzo Investimenti S.r.l. in liquidazione e' societa'
del Gruppo ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettera b), punto 2,
atteso che il capitale sociale e' detenuto al 100% da Valtur S.p.A.;
la Torre Pizzo Investimenti S.r.l. in liquidazione versa in una
situazione di insolvenza, atteso che la situazione patrimoniale
aggiornata al 31 dicembre 2013 registra attivo circolante per
4.652,00 euro, quasi interamente costituito da crediti tributari allo
stato non esigibili, a fronte di debiti a breve scadenza per circa 4
milioni di euro cui la societa' non puo' far fronte disponendo di
liquidita' pressoche' nulla (circa 38.000,00 euro);
l'estensione si rileva necessaria al fine di una soluzione
unitaria della crisi del Gruppo Valtur;
Rilevato, pertanto, che sussistono i requisiti di cui al citato
art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge, ai fini della estensione
della procedura di amministrazione straordinaria;
Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999, il quale
dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria
dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per
la procedura madre»;
Decreta:
Art. 1
La Torre Pizzo Investimenti S.r.l. in liquidazione, con sede legale
in Milano, partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione al
registro delle imprese di Milano 03360120756, e' ammessa alla
procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.