IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                                  e 
 
 
                        IL MINISTRO DEI BENI 
                     E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
                            E DEL TURISMO 
 
  Vista la legge 22 aprile 1941,  n.  633,  recante  «Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi  al  suo  esercizio»,  e
successive modificazioni (di seguito LdA); 
  Visto  il  regio  decreto  18  maggio  1942,   n.   1369,   recante
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22  aprile
1941, n. 633, per la protezione del diritto  di  autore  e  di  altri
diritti connessi al suo esercizio», e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n.  93,  recante  «Norme  a  favore
delle imprese fonografiche e compensi  per  le  riproduzioni  private
senza scopo di lucro» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante «Disposizioni
urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali»,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno  2010,  n.  100,  e,  in
particolare,  l'art.  7,  comma  1,  che,  tra  l'altro,  dispone  la
costituzione  del  nuovo  Istituto  mutualistico  artisti  interpreti
esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente  personalita'  giuridica
di diritto privato che «opera  sotto  la  vigilanza  congiunta  della
Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -   Dipartimento   per
l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le  attivita'
culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  che
ne  approvano  lo  statuto  e  ogni  successiva   modificazione,   il
regolamento elettorale e di attuazione dell'art. 7 della legge n.  93
del 1992, e che riordinano con proprio decreto l'intera  materia  del
diritto connesso»; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo
2012, n. 27, e, in particolare, l'art. 39, comma 2, il quale  dispone
che: «Al fine di favorire la creazione di nuove imprese  nel  settore
della tutela dei  diritti  degli  artisti  interpreti  ed  esecutori,
mediante  lo  sviluppo  del  pluralismo  competitivo  e   consentendo
maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva  partecipazione
e  controllo  da  parte  dei  titolari  di  diritti,  l'attivita'  di
amministrazione e intermediazione dei  diritti  connessi  al  diritto
d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma
attuata, e' libera.»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale  della  Repubblica
italiana 11 marzo 2013, n. 59, con il quale, ai sensi  dell'art.  39,
comma  3,  del  predetto  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  si
e' provveduto all'individuazione, nell'interesse dei titolari  aventi
diritto, dei requisiti minimi necessari ad un  razionale  e  corretto
sviluppo del mercato  degli  intermediari  dei  diritti  connessi  al
diritto d'autore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013  con
il quale l'on. Giovanni Legnini, e' stato nominato Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
maggio 2013 con il quale al Sottosegretario di Stato alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri, on. Giovanni Legnini, sono state delegate
le funzioni spettanti al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
materia  di  editoria  e  prodotti  editoriali,   diritto   d'autore,
vigilanza sulla SIAE e sul nuovo IMAIE,  nonche'  l'attuazione  delle
relative politiche; 
  Audite, nella  seduta  del  1°  luglio  2013,  le  associazioni  di
categoria che, dopo la trasmissione dello schema di decreto elaborato
dall'apposito Gruppo di lavoro costituito  nell'ambito  del  Comitato
consultivo permanente per il diritto d'autore di cui  al  titolo  VII
della LdA, hanno formulato osservazioni sul testo chiedendo di essere
ascoltate per illustrare le proprie proposte di modifica; 
  Visto il parere del Comitato consultivo permanente per  il  diritto
d'autore di cui  al  titolo  VII  della  LdA,  espresso  in  data  27
settembre 2013; 
  Considerato che nell'ambito delle citate audizioni  e'  emersa,  in
larga  misura,  la  condivisione  dell'opportunita'  di  definire  un
provvedimento che, completando il quadro  normativo  di  riferimento,
possa avviare il riordino della materia del diritto connesso,  tenuto
conto dell'impatto della liberalizzazione introdotta dal citato  art.
39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  nonche'  della
fissazione dei requisiti minimi per le imprese operanti  nel  mercato
dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere all'emanazione del  suddetto
provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Definizioni di artista primario e comprimario nel settore musicale  e
  nel settore delle opere cinematografiche e assimilate 
  1. In attesa di pervenire ad una definizione di artista primario  e
comprimario in linea  anche  con  le  future  opportunita'  derivanti
dall'evoluzione tecnologica ed al fine di consentire un  corretto  ed
effettivo    funzionamento    del    mercato    dell'amministrazione,
intermediazione e  riscossione  dei  diritti  connessi,  fino  al  31
dicembre 2014, la qualificazione dei titolari  dei  diritti  connessi
previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi  al  suo  esercizio»,  e
successive modificazioni  (di  seguito  LdA),  comune  per  tutte  le
imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  19  dicembre  2012,  risponde  ai  seguenti
criteri: 
    a) nel settore musicale  e'  artista  primario  l'artista,  o  il
collettivo artistico, il cui nome e'  indicato  sulla  copertina  del
supporto che contiene il fonogramma ovvero, in assenza  di  supporto,
sul formato digitale dell'opera o che,  comunque,  e'  indicato  come
tale dal produttore di  fonogrammi,  anche  eventualmente  menzionato
insieme ad altri artisti primari; 
    b)  nel  settore  musicale  e'  artista   comprimario   l'artista
esecutore che, nell'esecuzione  dell'opera,  sostiene  una  parte  di
notevole importanza artistica e  il  cui  nome  e'  menzionato  nella
confezione del fonogramma o nello stesso o che, comunque, e' indicato
come tale dal produttore di fonogrammi; 
    c) nel settore musicale un complesso orchestrale o corale  dotato
di personalita' giuridica, e' artista comprimario dei  fonogrammi  in
cui la parte eseguita dall'orchestra non e' di  mero  accompagnamento
ma e' parte principale della composizione per i quali il direttore di
orchestra o coro e' artista  primario;  non  sono  aventi  diritto  a
compenso i singoli componenti dei complessi orchestrali o  corali  la
cui esecuzione e' diretta da un direttore di orchestra o coro; per  i
fonogrammi  in  cui  la  parte  orchestrale  riveste  parte  di  mero
accompagnamento al fianco di altre parti strumentali, il direttore di
orchestra  o  coro  e'  artista  comprimario,  mentre  il   complesso
orchestrale o corale non e' artista avente diritto; 
    d) nel settore musicale  sono  artisti  primari,  i  solisti  dei
complessi orchestrali o corali che eseguono le relative parti,  anche
sotto la conduzione di un direttore di orchestra,  in  fonogrammi  il
cui  titolo  ne  richiami  l'importanza  nella  composizione;   sono,
altresi', artisti comprimari  le  prime  parti  dell'orchestra  e  il
maestro del basso  continuo  al  cembalo;  inoltre,  per  particolari
tipologie  di  organico  ovvero  di  composizione,  in  cui   singoli
componenti di un collettivo orchestrale o corale che  hanno  reso  la
propria  esecuzione  sotto  conduzione,  hanno  sostenuto  parti   di
specifico rilievo, e' riconosciuto il ruolo  di  artista  comprimario
per effetto di specifica dichiarazione del produttore  di  fonogrammi
o, in assenza, del direttore di orchestra o coro. Ciascun  componente
di complessi di piccole e medie dimensioni che esegue partiture senza
raddoppi di parte  e  senza  conduzione,  e'  primario;  se  uno  dei
componenti e' specificamente indicato come maestro concertatore, tale
componente e' artista primario,  mentre  gli  altri  componenti  sono
artisti comprimari; tale criterio si applica anche ai gruppi musicali
in cui e' esplicitato, nel nome  del  gruppo,  il  ruolo  di  artista
primario assunto dal solista. Nel caso di orchestra da  camera  senza
direttore, il maestro  concertatore,  primo  violino  di  spalla,  e'
artista  primario,  mentre  i  restanti   componenti   sono   artisti
comprimari; 
    e) nel settore musicale sono artisti primari dei  fonogrammi  che
riproducono  opere  liriche  i  cantanti  che  interpretano  i  ruoli
protagonisti,  mentre  sono  artisti  comprimari   i   cantanti   che
interpretano i ruoli minori ed il coro, secondo i criteri di cui alla
lettera b); 
    f) nel settore  delle  opere  cinematografiche  e  assimilate  e'
artista primario l'artista indicato come tale dal produttore ai sensi
dell'art. 4  ovvero  che  abbia  la  maggiore  rilevanza  nei  titoli
dell'opera come protagonista del suo intreccio narrativo; 
    g) nel settore  delle  opere  cinematografiche  e  assimilate  e'
artista comprimario l'artista indicato come tale  dal  produttore  ai
sensi dell'art. 4  ovvero  che  appaia  tale  dai  titoli  dell'opera
interpretando un ruolo, seppure non protagonista, comunque  rilevante
rispetto al suo intreccio narrativo. 
  2. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera  a),  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19  dicembre  2012,
sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore  di
cui all'art. 190 della LdA, provvedono all'analisi  e,  entro  il  31
dicembre 2014, possono adottare differenti criteri per la definizione
di  artista  primario  e  comprimario.  Fino  all'adozione  di   tale
provvedimento restano comunque fermi i criteri contemplati  al  comma
1.