IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e successive modificazioni (di seguito LdA); Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante «Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, e, in particolare, l'art. 7, comma 1, che, tra l'altro, dispone la costituzione del nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalita' giuridica di diritto privato che «opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'art. 7 della legge n. 93 del 1992, e che riordinano con proprio decreto l'intera materia del diritto connesso»; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e, in particolare, l'art. 39, comma 2, il quale dispone che: «Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari di diritti, l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, e' libera.»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2013, n. 59, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del predetto decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si e' provveduto all'individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013 con il quale l'on. Giovanni Legnini, e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2013 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Giovanni Legnini, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d'autore, vigilanza sulla SIAE e sul nuovo IMAIE, nonche' l'attuazione delle relative politiche; Audite, nella seduta del 1° luglio 2013, le associazioni di categoria che, dopo la trasmissione dello schema di decreto elaborato dall'apposito Gruppo di lavoro costituito nell'ambito del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui al titolo VII della LdA, hanno formulato osservazioni sul testo chiedendo di essere ascoltate per illustrare le proprie proposte di modifica; Visto il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui al titolo VII della LdA, espresso in data 27 settembre 2013; Considerato che nell'ambito delle citate audizioni e' emersa, in larga misura, la condivisione dell'opportunita' di definire un provvedimento che, completando il quadro normativo di riferimento, possa avviare il riordino della materia del diritto connesso, tenuto conto dell'impatto della liberalizzazione introdotta dal citato art. 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' della fissazione dei requisiti minimi per le imprese operanti nel mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore; Ritenuto pertanto necessario procedere all'emanazione del suddetto provvedimento; Decreta: Art. 1 Definizioni di artista primario e comprimario nel settore musicale e nel settore delle opere cinematografiche e assimilate 1. In attesa di pervenire ad una definizione di artista primario e comprimario in linea anche con le future opportunita' derivanti dall'evoluzione tecnologica ed al fine di consentire un corretto ed effettivo funzionamento del mercato dell'amministrazione, intermediazione e riscossione dei diritti connessi, fino al 31 dicembre 2014, la qualificazione dei titolari dei diritti connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e successive modificazioni (di seguito LdA), comune per tutte le imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, risponde ai seguenti criteri: a) nel settore musicale e' artista primario l'artista, o il collettivo artistico, il cui nome e' indicato sulla copertina del supporto che contiene il fonogramma ovvero, in assenza di supporto, sul formato digitale dell'opera o che, comunque, e' indicato come tale dal produttore di fonogrammi, anche eventualmente menzionato insieme ad altri artisti primari; b) nel settore musicale e' artista comprimario l'artista esecutore che, nell'esecuzione dell'opera, sostiene una parte di notevole importanza artistica e il cui nome e' menzionato nella confezione del fonogramma o nello stesso o che, comunque, e' indicato come tale dal produttore di fonogrammi; c) nel settore musicale un complesso orchestrale o corale dotato di personalita' giuridica, e' artista comprimario dei fonogrammi in cui la parte eseguita dall'orchestra non e' di mero accompagnamento ma e' parte principale della composizione per i quali il direttore di orchestra o coro e' artista primario; non sono aventi diritto a compenso i singoli componenti dei complessi orchestrali o corali la cui esecuzione e' diretta da un direttore di orchestra o coro; per i fonogrammi in cui la parte orchestrale riveste parte di mero accompagnamento al fianco di altre parti strumentali, il direttore di orchestra o coro e' artista comprimario, mentre il complesso orchestrale o corale non e' artista avente diritto; d) nel settore musicale sono artisti primari, i solisti dei complessi orchestrali o corali che eseguono le relative parti, anche sotto la conduzione di un direttore di orchestra, in fonogrammi il cui titolo ne richiami l'importanza nella composizione; sono, altresi', artisti comprimari le prime parti dell'orchestra e il maestro del basso continuo al cembalo; inoltre, per particolari tipologie di organico ovvero di composizione, in cui singoli componenti di un collettivo orchestrale o corale che hanno reso la propria esecuzione sotto conduzione, hanno sostenuto parti di specifico rilievo, e' riconosciuto il ruolo di artista comprimario per effetto di specifica dichiarazione del produttore di fonogrammi o, in assenza, del direttore di orchestra o coro. Ciascun componente di complessi di piccole e medie dimensioni che esegue partiture senza raddoppi di parte e senza conduzione, e' primario; se uno dei componenti e' specificamente indicato come maestro concertatore, tale componente e' artista primario, mentre gli altri componenti sono artisti comprimari; tale criterio si applica anche ai gruppi musicali in cui e' esplicitato, nel nome del gruppo, il ruolo di artista primario assunto dal solista. Nel caso di orchestra da camera senza direttore, il maestro concertatore, primo violino di spalla, e' artista primario, mentre i restanti componenti sono artisti comprimari; e) nel settore musicale sono artisti primari dei fonogrammi che riproducono opere liriche i cantanti che interpretano i ruoli protagonisti, mentre sono artisti comprimari i cantanti che interpretano i ruoli minori ed il coro, secondo i criteri di cui alla lettera b); f) nel settore delle opere cinematografiche e assimilate e' artista primario l'artista indicato come tale dal produttore ai sensi dell'art. 4 ovvero che abbia la maggiore rilevanza nei titoli dell'opera come protagonista del suo intreccio narrativo; g) nel settore delle opere cinematografiche e assimilate e' artista comprimario l'artista indicato come tale dal produttore ai sensi dell'art. 4 ovvero che appaia tale dai titoli dell'opera interpretando un ruolo, seppure non protagonista, comunque rilevante rispetto al suo intreccio narrativo. 2. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui all'art. 190 della LdA, provvedono all'analisi e, entro il 31 dicembre 2014, possono adottare differenti criteri per la definizione di artista primario e comprimario. Fino all'adozione di tale provvedimento restano comunque fermi i criteri contemplati al comma 1.