IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  il
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture
e il relativo decreto di attuazione di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  ottobre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre  2013,  di  decisione
del ricorso straordinario al Capo dello Stato che  ha,  tra  l'altro,
disposto l'annullamento delle disposizioni regolamentari del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di  cui  agli
articoli 107, comma 2, e 109, comma 2,  in  relazione,  quest'ultimo,
alla tabella sintetica delle categorie contenuta nell'Allegato A  del
medesimo decreto; 
  Visto il decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47,  recante  "Misure
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per Expo 2015" e, in particolare, l'articolo 12 (Disposizioni urgenti
in materia di qualificazione degli esecutori  dei  lavori  pubblici),
nel quale e' previsto che, al fine di  garantire  la  stabilita'  del
mercato  dei  lavori  pubblici,  nelle  more  dell'emanazione   delle
disposizioni   regolamentari   sostitutive   delle    sopra    citate
disposizioni regolamentari annullate, con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del citato decreto-legge, sono  individuate
le categorie di lavorazioni di cui all'Allegato  A  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  207  del  2010  che,  in   ragione
dell'assoluta  specificita'  strettamente  connessa  alla   rilevante
complessita' tecnica o al notevole contenuto tecnologico,  richiedono
l'esecuzione da  parte  di  operatori  economici  in  possesso  della
specifica qualificazione e, tra di esse, le categorie di  lavorazioni
per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
  Considerato che per quanto attiene le  categorie  a  qualificazione
obbligatoria,  la  riduzione  delle  categorie  specialistiche   gia'
individuate dall'articolo 109, comma 2, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 207 del  2010,  puo'  essere  operata  attraverso
l'eliminazione  di  alcune   categorie   caratterizzate   da   minore
complessita' tecnica quali le categorie OS 9, OS 12-B, OS 15, OS  16,
OS 31, nonche' delle categorie OS 17, OS 19, OS 22, OS 27 e OS 29  in
quanto in generale afferenti a settori per  i  quali  il  sistema  di
qualificazione e' solo uno dei parametri che regola il  funzionamento
del mercato e la selezione degli  operatori  economici,  mentre,  per
quanto concerne le categorie cc.dd.  "superspecialistiche",  evidenti
ragioni di tutela, da un lato, della corretta dinamica concorrenziale
fra operatori ed,  al  contempo,  della  salvaguardia  dell'interesse
pubblico posto in capo  alle  stazioni  appaltanti,  suggeriscono  il
mantenimento  del  possesso  di  specifici  requisiti  selettivi  per
l'esecuzione di opere connotate  da  rilevante  complessita'  tecnica
ovvero da  notevole  contenuto  tecnologico  nell'alveo  delle  quali
rientrano le categorie afferenti i beni culturali (OS 2-A, OS 2-B, OS
25), la sicurezza strutturale e infrastrutturale (OS 11, OS 12-A;  OS
13; OS 18-A, OS 18-B; OS 21; OS 32), la sicurezza  impiantistica  (OG
11, OS 4, OS 30) ed il ciclo dei rifiuti (OS 14), anche alla luce dei
requisiti particolarmente stringenti  richiesti  dal  vigente  quadro
normativo, per l'esecuzione delle singole realizzazioni cui le citate
categorie afferiscono, nonche' per il possibile impatto sulla  salute
pubblica e la pubblica  incolumita'  di  talune  delle  realizzazioni
sussumibili nelle categorie in parola; 
  Considerato il complesso processo di revisione  delle  categorie  a
qualificazione obbligatoria  e  delle  categorie  superspecialistiche
volto ad una riduzione delle categorie stesse, tale da raggiungere un
adeguato punto di equilibrio che tenga  conto  di  criteri  oggettivi
indicativi del livello di specializzazione delle opere  riconducibili
alle singole categorie oltre che  di  un  attento  bilanciamento  dei
contrapposti interessi tra imprese generali e specialistiche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria 
 
  1. Non possono essere  eseguite  direttamente  dall'affidatario  in
possesso della qualificazione per la sola  categoria  prevalente,  se
privo  delle  relative  adeguate  qualificazioni,   le   lavorazioni,
indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella  lettera  di
invito, di importo superiore ai limiti  indicati  dall'articolo  108,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,
n.  207,  relative  alle  categorie  di  opere  generali  individuate
nell'allegato A al predetto decreto, nonche' le categorie individuate
nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di  seguito  elencate:  OS
2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS
14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25,  OS  28,
OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35.