IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione  di  servizi  aerei  nella  Comunita',   in   particolare
l'articolo 16; 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che  assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio
decreto oneri  di  servizio  pubblico  sui  servizi  aerei  di  linea
effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i  principali
aeroporti nazionali, in conformita' alle conclusioni della Conferenza
di servizi prevista  dal  comma  2  dello  stesso  articolo  ed  alle
disposizioni  del  Regolamento  CEE  n.  2408/92,  ora   abrogato   e
sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Visto l'art. 1 comma 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle  funzioni  in
materia di  continuita'  territoriale  alla  Regione  Autonoma  della
Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico  della
medesima Regione; 
  Visto il Protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea
da e per la Sardegna tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC)  e  la
Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010; 
  Visto il decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio  2013  e  succ.
mod., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 61 del 13 marzo 2013, avente per oggetto "Imposizione di oneri  di
servizio pubblico sulle rotte  Alghero-Roma  Fiumicino  e  viceversa,
Alghero-Milano  Linate  e  viceversa,   Cagliari-Roma   Fiumicino   e
viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e
viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa; 
  Vista la nota n. 12813 del 31  ottobre  2013  con  cui  la  Regione
Autonoma della Sardegna ha proposto di modificare, relativamente alla
rotta Olbia-Milano, l'allegato tecnico del decreto ministeriale sopra
citato in ordine  allo  spostamento  della  fascia  oraria  di  meta'
giornata del secondo volo previsto nei mesi in  cui  sono  prescritte
almeno due frequenze giornaliere alla prima serata al fine di  venire
incontro alle preferenze dell'utenza per i  voli  relativi  alle  ore
serali; 
  Considerato che con nota prot.  n.  4238  del  03  aprile  2014  la
Regione Autonoma  della  Sardegna  ha  confermato  la  necessita'  di
apportare le modifiche al D.M. n. 61/2013 nei termini richiesti; 
  Tenuto conto delle esigenze rappresentate  dalla  Regione  Autonoma
della Sardegna; 
  Ritenuto di modificare il testo dell'allegato tecnico al decreto n.
61  del  21  febbraio  2013  limitatamente,   per   il   collegamento
Olbia-Milano Linate, alla fascia oraria di meta' giornata relativa al
secondo volo nel periodo in cui sono previste  almeno  due  frequenze
giornaliere. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'allegato tecnico al decreto ministeriale n. 61  del  21  febbraio
2013 avente per oggetto «Imposizione di oneri  di  servizio  pubblico
sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate
e viceversa, Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,  Cagliari-Milano
Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino  e  viceversa,  Olbia-Milano
Linate  e  viceversa»,  pubblicato  nella  Gazzetta  fficiale   della
Repubblica italiana - serie generale - n. 61 del 13  marzo  2013,  e'
cosi' modificato: 
    al paragrafo 3.1.6 lett. b) orari, la prima colonna della tabella
OLB-LIN e' sostituita dalla seguente: 
 
OLB-LIN 
    

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|   2 voli    |
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|  7.00/7.30  |
| 19.30/21.00 |
+-------------+