LA COMMISSIONE 
                   DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 
 
  Visto l'art. 18, comma 2 del decreto legislativo 5  dicembre  2005,
n. 252 (di seguito: decreto n. 252  del  2005)  che  dispone  che  la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di  seguito:  COVIP)  e'
istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la  correttezza
dei  comportamenti  e  la  sana  e  prudente  gestione  delle   forme
pensionistiche  complementari,  avendo  riguardo  alla  tutela  degli
iscritti e dei beneficiari e al buon  funzionamento  del  sistema  di
previdenza complementare; 
  Visto l'art. 13, comma  3,  della  legge  n.  335  del  1995,  come
modificato dall'art. 1, comma 68, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, l'art. 16, comma 2, lettera b) del decreto n.  252  del  2005  e
l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  relativi
al finanziamento della COVIP; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge  n.  266
del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che  prevede  che  a
decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP  sono
finanziate dal mercato di competenza, per la parte  non  coperta  dal
finanziamento a carico del bilancio  dello  Stato,  e  che  l'entita'
della contribuzione, i termini e  le  modalita'  di  versamento  sono
determinate dalla COVIP  con  propria  deliberazione,  sottoposta  ad
approvazione del Presidente del Consiglio dei  ministri  con  proprio
decreto; 
  Visto l'art. 13, comma  40,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  che
ha stabilito l'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2013, dell'art.
13,  comma  2,  della  legge  n.  335  del  1995  che  prevedeva   un
finanziamento per il funzionamento della COVIP a carico del  bilancio
dello Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai
sensi del quale la COVIP e' tenuta, per  gli  anni  2014  e  2015,  a
trasferire alla Commissione di garanzia dell'attuazione  della  legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (di cui alla legge  12
giugno 1990, n. 146) la somma di 0,98 milioni  di  euro  per  ciascun
anno a valere sulle entrate di cui all'art. 13 della legge n. 335 del
1995, e successive modificazioni, e  all'art.  59,  comma  39,  della
legge n. 449 del 1997; 
  Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il
2014,  all'ammontare   del   finanziamento   pubblico,   alla   stima
dell'importo  delle  contribuzioni  incassate  dai   fondi   pensione
nell'anno 2013, nonche' alla contribuzione  dovuta  all'Autorita'  di
cui alla legge n. 146 del 1990, il versamento a  carico  delle  forme
pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura  dello
0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque
titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse; 
  Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2014 debba  essere
calcolato in base ai contributi incassati dalle forme  pensionistiche
complementari nell'anno 2013; 
  Vista la deliberazione del Presidente del 13 febbraio 2014 con  cui
e' stato approvato lo schema del presente provvedimento; 
  Vista la nota del 14 febbraio 2014 con  la  quale  tale  schema  e'
stato trasmesso  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  al
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
marzo 2014 di approvazione della citata deliberazione  COVIP  del  13
febbraio 2014; 
 
                              Delibera: 
 
di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e
modalita' di versamento del contributo dovuto  alla  COVIP  da  parte
delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2014. 
                               Art. 1 
 
 
                       Contributo di vigilanza 
 
  1. Ad integrazione del finanziamento  della  COVIP  e'  dovuto  per
l'anno 2014, dai soggetti di cui al successivo art. 2, il  versamento
di un contributo nella misura  dello  0,5  per  mille  dell'ammontare
complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo  dalle  forme
pensionistiche complementari nell'anno 2013. 
  2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi  i  flussi
in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni  maturate  presso
altre forme pensionistiche complementari, nonche'  i  contributi  non
finalizzati alla  costituzione  delle  posizioni  pensionistiche,  ma
relativi a prestazioni accessorie quali premi  di  assicurazione  per
invalidita' o premorienza. 
  3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno
di societa', qualora il fondo  o  singole  sezioni  dello  stesso  si
configuri quale mera posta contabile nel bilancio della societa',  la
base di calcolo ai sensi del comma 1 dovra' tenere anche conto  degli
accantonamenti  effettuati  nell'anno  al  fine  di   assicurare   la
copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni
previdenziali.