IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, ed in particolare l'art. 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 in materia di
immissione sul mercato di biocidi e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione  sul
mercato e all'uso dei biocidi; 
  Vista la direttiva 2013/27/UE della Commissione del 17 maggio 2013,
che ha iscritto il clorfenapir come principio attivo nell'allegato  I
della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Considerato che la data di iscrizione del clorfenapir, per il  tipo
di prodotto 8, «Preservanti del legno», e' il 1° maggio  2015  e  che
pertanto, a decorrere da tale  data,  l'immissione  sul  mercato  dei
preservanti  del  legno,  aventi  come  unica  sostanza   attiva   il
clorfenapir, per il tipo di prodotto 8, e'  subordinata  al  rilascio
dell'autorizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012. 
  Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2013/27/UE, e'
possibile che prodotti contenenti il clorfenapir come unico principio
attivo siano stati autorizzati come  presidi  medico  chirurgici,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998,  n.
392, in quanto disinfettanti  e  sostanze  poste  in  commercio  come
germicide o battericide, insetticidi  per  uso  domestico  e  civile,
insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico  e  civile,
oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in  quanto
non rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva  2013/27/UE,  il  termine
per provvedere  al  rilascio,  alla  modifica  o  alla  revoca  delle
autorizzazioni per preservanti del legno gia'  presenti  sul  mercato
aventi come unica sostanza attiva il  clorfenapir  e'  il  30  aprile
2017; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro  il  30  aprile  2017  l'esame  delle  richieste  di
autorizzazione  che  saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti
appartenenti alla categoria dei preservanti del legno  contenenti  il
clorfenapir gia' presenti sul mercato come prodotti di libera vendita
o registrati come presidi medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro  tale  data  la  valutazione  dei
fascicoli  presentati  dai  titolari  di  registrazioni  di   presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione  di  cui  al
regolamento (UE) 528/2012 devono pervenire al Ministero della  salute
entro il 30 aprile 2015; 
  Considerato che dopo il 30 aprile  2017  non  possono  piu'  essere
mantenute registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici  aventi  come
unica sostanza attiva il clorfenapir rientranti nella  categoria  dei
preservanti del legno; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano  nella  categoria  dei  «Preservanti  del  legno»   e   che
contengono come unica sostanza  attiva  il  clorfenapir  non  possono
essere immessi sul mercato dopo il 30 aprile 2017 se non  autorizzati
come prodotti biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi medico-chirurgici contenenti il  clorfenapir  impiegati  come
preservanti del legno; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»   e   in
particolare l'art. 35; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione della direttiva 2013/27/UE della Commissione del
17 maggio 2013, il clorfenapir  e'  qualificato  sostanza  biocida  a
seguito della sua iscrizione nell'«Elenco  dei  principi  attivi  con
indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli
includere tra i  biocidi»  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva
98/8/CE. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano  le  disposizioni
specifiche  della  direttiva  2013/27/UE,  relative   alla   sostanza
clorfenapir, iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal 1° maggio 2015, l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti
al tipo di prodotto 8 preservanti del legno, di cui  all'allegato  IV
del decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,  contenenti  il
principio  attivo  clorfenapir  come  unica   sostanza   attiva,   e'
subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal  regolamento
(UE) n. 528/2012.