IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  e   successivi   regolamenti   di
adeguamento  al  progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi   alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visti i decreti con  i  quali  i  prodotti  fitosanitari  riportati
nell'allegato al presente decreto sono stati  autorizzati  ad  essere
immessi in commercio al numero, alla data e  a  nome  dell'impresa  a
fianco indicata; 
  Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009, di recepimento  della
direttiva  2008/116/CE  della  Commissione  relativo   all'iscrizione
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  di
alcune sostanze attive che ora figurano nel Reg. (UE) 540/2011  della
Commissione, tra le quali la sostanza attiva imidacloprid, componente
i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto; 
  Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12  marzo  2010
che ha modificato l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per  quanto
riguarda le  disposizioni  specifiche  relative  ad  alcune  sostanze
attive tra le quali la sostanza attiva imidacloprid; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   485/2013   della
Commissione, in vigore dal 25  maggio  2013,  il  quale  modifica  le
condizioni di approvazione di alcune sostanze attive sostanze tra  le
quali la sostanza attiva imidacloprid, e vieta l'uso e la vendita  di
sementi conciate con prodotti fitosanitari che le contengono; 
  Visto il decreto dirigenziale 30 settembre 2013 con il  quale  sono
state modificate le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego di alcuni prodotti  riportati  in  allegato  al  presente
decreto, ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento (UE) n. 485/2013
della Commissione del 24 maggio 2013; 
  Visti  altresi'  i  decreti  ministeriali  di   recepimento   delle
rispettive  direttive  della  Commissione,  relativi   all'iscrizione
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  delle
altre sostanze attive  componenti  i  prodotti  fitosanitari  miscele
elencati nell'allegato al presente decreto  ora  approvate  con  Reg.
(UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive; 
  Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari, elencati  nell'allegato  al  presente  decreto
hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento  della
direttiva di iscrizione di ciascuna sostanza attiva  componente,  nei
tempi e nelle forme da esso stabiliti; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio  1999,  in
vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  Consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle sostanze  attive  componenti
in  attesa  della  loro  valutazione  secondo  i  principi   di   cui
all'Allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 nei  tempi
e con le modalita' definite dalla direttiva di iscrizione stessa; 
  Considerato altresi' che, ai sensi del  citato  decreto  22  aprile
2009,  le  imprese  titolari  hanno  presentato,   per   i   prodotti
fitosanitari  di  cui  trattasi,  contenenti   la   sostanza   attiva
imidacloprid come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze
attive, anch'esse considerate approvate prima del 31 luglio 2009,  un
fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato  III  del  citato
decreto legislativo n. 194/1995 e che ora figurano nel Reg.  (UE)  n.
545/2011  della  Commissione,  nei  tempi  e  con  le  modalita'  ivi
previste; 
  Considerato  che  sono  tuttora  in   corso   per   tali   prodotti
fitosanitari, le relative valutazioni secondo i principi uniformi  di
cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo  n.  194/1995  e
che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione; 
  Considerato, di conseguenza, che  la  ri-registrazione  provvisoria
dei  prodotti  fitosanitari  puo'  essere  concessa  fino  alla  data
riportata  nella  VIII  colonna  dell'elenco  allegato  al   presente
decreto,  corrispondente  alla  data  di  scadenza  di   approvazione
dell'ultima tra le sostanze attive componenti, fatti comunque salvi 
    la presentazione dei dati indicati nella  parte  B  dell'allegato
alle rispettive  direttive  di  approvazione  che  i  notificanti  di
ciascuna delle sostanze attive  di  riferimento  dovranno  presentare
alla Commissione e  agli  Stati  relatori  nei  tempi  e  secondo  le
modalita' definite in ciascuna direttiva di iscrizione; 
    gli adeguamenti alle conclusioni della  valutazione,  tuttora  in
corso, dei prodotti  stessi,  secondo  i  principi  uniformi  di  cui
all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 e che  ora
figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione; 
    gli  adempimenti  ed  i  conseguenti  adeguamenti  relativi  alle
procedure  di  rinnovo  di   approvazione   delle   sostanze   attive
componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009; 
  Ritenuto pertanto, di  ri-registrare  provvisoriamente  i  prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto fino al termine
dell'approvazione dell'ultima  tra  le  sostanze  attive  componenti,
fatti salvi gli adempimenti sopra  menzionati  nei  tempi  e  con  le
modalita' definite dai rispettivi decreti  di  recepimento,  pena  la
revoca dell'autorizzazione; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati provvisoriamente, fino alla data riportata nella
VIII colonna dell'elenco allegato al presente decreto, corrispondente
alla data di scadenza di approvazione  dell'ultima  tra  le  sostanze
attive componenti, nell'allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 194, e  che  ora  figurano  nel  Reg.  (UE)  540/2011  della
Commissione,  i  prodotti  fitosanitari  riportati  in  allegato   al
presente  decreto  contenenti  la   sostanza   attiva   imidacloprid,
registrati al numero, alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a  fianco
indicata. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari in questione, 
    l'esito della valutazione da parte  della  Commissione  dei  dati
indicati nella parte B dell'allegato  al  decreto  di  iscrizione  di
ciascuna delle sostanze attive componenti dei  prodotti  fitosanitari
miscele elencati nell'allegato  al  presente  decreto,  che  dovranno
essere presentati entro  le  date  di  presentazione  previste  dalle
relative direttive di iscrizione; 
    gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso, dei
prodotti stessi, secondo i principi uniformi di cui  all'allegato  VI
del citato decreto legislativo n. 194/1995 e  che  ora  figurano  nel
Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione; 
    gli  adempimenti  ed  i  conseguenti  adeguamenti  relativi  alle
procedure  di  rinnovo  di   approvazione   delle   sostanze   attive
componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 aprile 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello