IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; Vista la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari - Prot. n. 10553/13.14/EE.LL del 14 marzo 2014, con la quale e' stata inviata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, lo stralcio della sentenza di condanna non definitiva n. 57/2014 del 13 febbraio 2014, emessa dal Tribunale di Brindisi - Ufficio del giudice per le indagini preliminari -, in data 13 febbraio 2014, relativa ai fascicoli processuali n. 3214/12 R.G. e n. 1908/13 R.G. G.I.P., che condanna il sig. Fabiano Amati, Consigliere Regionale della Regione Puglia, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata minima di anni cinque, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 48-479, 61 n. 2, 110 e 323 del codice penale; Considerata l'intervenuta entrata in vigore del decreto legislativo n. 235/2012 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di Presidente della Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) tra i quali e' contemplato anche il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione della sentenza, emessa il 13 febbraio 2014, con la quale il sig. Fabiano Amati e' stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata minima di anni cinque, colpevole del reato di cui all'art. 323 del codice penale, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; Sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno; Decreta: A decorrere dal 13 febbraio 2014 e' accertata la sospensione del signor Fabiano Amati dalla carica di consigliere regionale della Regione Puglia, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi ovvero nei casi in cui venga emessa nei confronti dell'interessato sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione, cosi' come previsto dall'art. 8, commi 3 e 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Roma, 23 aprile 2014 Il Presidente: Renzi