IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d.  «legge  obiettivo»),
che, all'art. 1, ha  stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche  e
private e gli  insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione  e  lo  sviluppo  del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  Programma
formulato secondo i criteri e le  indicazioni  procedurali  contenuti
nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare,  in
sede di prima applicazione della legge, il suddetto  Programma  entro
il 31 dicembre 2001; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art.  13,  oltre  a
recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n.  443/2001  e  ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione delle opere incluse nel programma approvato  da  questo
Comitato, prevede,  in  particolare,  che  le  opere  medesime  siano
comprese in intese generali quadro tra  il  Governo  e  ogni  singola
Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto  coordinamento  e
della realizzazione degli interventi; 
  Vista la legge 27 settembre 2002, n. 228, concernente la  «Ratifica
ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica francese  per  la  realizzazione  di  una
nuova linea ferroviaria Torino - Lione, fatto a Torino il 29  gennaio
2001»; 
  Vista  legge  16  gennaio  2003,  n.   3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio  2003,  ogni  progetto  di
investimento pubblico deve  essere  dotato  di  un  Codice  unico  di
progetto (CUP); 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE»  (da  ora  in
avanti «codice  dei  contratti  pubblici»),  e  s.m.i.,  e  visti  in
particolare: 
    l'art. 33, comma 3, il  quale  prevede  che  «le  amministrazioni
aggiudicatrici... non possono affidare a soggetti pubblici o  privati
l'espletamento  delle  funzioni  e  delle   attivita'   di   stazione
appaltante di lavori pubblici», ma «possono affidare le  funzioni  di
stazione  appaltante  di  lavori  pubblici   ai   Servizi   integrati
infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali,
sulla base di apposito disciplinare che prevede altresi' il  rimborso
dei costi sostenuti dagli stessi per le attivita' espletate,  nonche'
a centrali di committenza»; 
    la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi  a
infrastrutture   strategiche    e    insediamenti    produttivi»    e
specificamente l'art. 163, che: 
      conferma in  capo  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  la  proposta  a  questo  Comitato  per  l'assegnazione  ai
soggetti aggiudicatori  delle  risorse  finanziarie  necessarie  alla
realizzazione, in particolare, delle infrastrutture; 
      conferma la responsabilita' dell'istruttoria e la  funzione  di
supporto  alle  attivita'  di  questo  Comitato  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, che puo' in  proposito  avvalersi  di
apposita «Struttura tecnica di missione» alla quale e'  demandata  la
responsabilita' di assicurare  la  coerenza  tra  i  contenuti  della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; 
    l'art. 256, che ha abrogato  il  decreto  legislativo  20  agosto
2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001  per
la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale»,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Vista la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n. 217, che reca  un  piano  straordinario  contro  la
mafia, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia  e
che, tra l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di
inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra  cui  la
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  e  s.m.i.,  che
all'art. 32, comma  1,  istituisce  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   il   «Fondo
infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di  interesse
strategico nonche' per gli interventi di cui all'art. 6  della  legge
29 novembre 1984, n. 798» (di seguito «Fondo»), con una dotazione  di
930 milioni per l'anno 2012 e 1.000  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo
sono assegnate da questo Comitato, su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  giugno  2013,  n.  71,  che,  all'art.
7-quater, prevede  che  i  pagamenti  relativi  all'attuazione  degli
interventi di riqualificazione  del  territorio  che  accompagneranno
l'esecuzione del progetto approvato da questo Comitato con delibera 3
agosto 2011, n. 57, o  che  in  tal  senso  saranno  individuati  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  dai  rappresentanti
degli enti locali interessati all'opera, finanziati  con  le  risorse
comunali, regionali e statali, nel  limite  di  10  milioni  di  euro
annui, sono esclusi, per gli anni 2013, 2014 e 2015, dai  limiti  del
patto di stabilita' interno degli enti interessati, per la  quota  di
rispettiva competenza; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2013)», che all'art. 1, comma 208,  autorizza,  per  il
finanziamento di studi,  progetti,  attivita'  e  lavori  preliminari
nonche' lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione,
la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013,  di  100  milioni  di
euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno  2015  e  150
milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2016  al  2029,  per  un
importo totale di 2.940 milioni di euro; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002  S.O.),
con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 della citata legge
n. 443/2001,  ha  approvato  il  1°  Programma  delle  infrastrutture
strategiche, che include all'allegato  1,  nell'ambito  del  «Sistema
valichi», la infrastruttura ferroviaria «Frejus»  e  all'allegato  2,
concernente  l'articolazione  del  programma  per   Regioni   e   per
macrotipologie, tra i corridoi ferroviari della Regione Piemonte,  la
«Tratta AV Torino - Lyon»; 
  Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata
corrige in G.U.  n.  140/2003),  con  la  quale  questo  Comitato  ha
definito il sistema per  l'attribuzione  del  CUP,  che  deve  essere
richiesto dai  soggetti  responsabili  di  cui  al  punto  1.4  della
delibera stessa; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con  la
quale questo Comitato  ha  formulato,  tra  l'altro,  indicazioni  di
ordine  procedurale  riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere
ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi  nel
Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004),  con
la quale  questo  Comitato  ha  stabilito  che  il  CUP  deve  essere
riportato su tutti i documenti amministrativi e  contabili,  cartacei
ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e  deve
essere utilizzato nelle banche dati  dei  vari  sistemi  informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U.  n.  199/2006  S.O.),
con la quale questo Comitato, nel rivisitare il  1°  Programma  delle
infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo  2005,
n. 3 (G.U. n. 207/2005), all'allegato  1,  nell'ambito  del  «Sistema
valichi» ha confermato l'infrastruttura ferroviaria «Frejus»; 
  Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 57 (G.U. n. 272/2011),  con  la
quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Nuovo
collegamento ferroviario  Torino  -  Lione,  sezione  internazionale,
parte  comune  italo-francese,  tratta   in   territorio   italiano»,
prendendo atto che  nel  limite  di  spesa  dell'intervento,  pari  a
complessivi 4.563,5 milioni di euro, sono compresi  41,5  milioni  di
euro per opere compensative; 
  Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 23 (G.U. n. 196/2012),  con  la
quale, per la realizzazione delle opere e misure compensative atte  a
favorire l'inserimento territoriale della  «Nuova  linea  ferroviaria
Torino - Lione», questo Comitato: 
    ha disposto l'assegnazione di 10 milioni di euro a  valere  sulle
risorse del Fondo sopra citato,  secondo  la  seguente  articolazione
temporale: 2 milioni per il 2013, 5 milioni per il 2014 e  3  milioni
per il 2015; 
    ha previsto che l'Osservatorio sulla Torino - Lione, d'intesa con
la Regione Piemonte e  la  Provincia  di  Torino,  sentiti  gli  enti
locali,  trasmettesse  al  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti le proposte relative alle misure compensative  strettamente
correlate alla funzionalita' dell'opera da finanziare con la suddetta
assegnazione, nel quadro  delle  misure  emerse  sul  territorio  per
preparare e accompagnare l'inserimento della nuova linea; 
  Viste le delibere 26 ottobre 2012, n.  97  (G.U.  n.  89/2013),  11
dicembre 2012, n. 126 (G.U. n. 89/2013), 21  dicembre  2012,  n.  137
(G.U. n. 121/2013), e 18 febbraio 2013, nn. 7 e  8  (rispettivamente,
G.U. n. 120/2013 e n. 129/2013), con  le  quali  questo  Comitato  ha
provveduto  alla  rimodulazione  del  citato  Fondo,  destinando  tra
l'altro, alle «Opere e misure compensative dell'impatto  territoriale
e  sociale  correlate  alla  realizzazione  di  progetti  pilota  nei
territori   interessati   dal    nuovo    collegamento    ferroviario
Torino-Lione», 2 milioni di euro nell'anno 2013 e 8 milioni  di  euro
nell'anno 2016, a modifica  dell'originaria  articolazione  temporale
dell'assegnazione disposta con la citata delibera n. 23/2012; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (G.U. n. 103/2013),  con
la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in  ordine  al
10° Allegato infrastrutture al Documento di economia e  finanza,  che
include nella «Tabella 0 - Programma infrastrutture strategiche»,  il
Nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione; 
  Vista la delibera 31 maggio 2013, n. 29 (G.U. n. 227/2013), con  la
quale questo Comitato, relativamente alle opere e misure compensative
previste nel quadro del piano di accompagnamento della  «Nuova  linea
ferroviaria Torino - Lione», tra l'altro: 
    ha preso atto del processo svolto, per la selezione  delle  opere
compensative di cui alla sopra  citata  delibera  n.  23/2012,  dalla
Regione  Piemonte,  in  coordinamento  con  l'Osservatorio   per   il
collegamento ferroviario Torino - Lione e  la  Provincia  di  Torino,
sentito il Comune di Torino; 
    ha preso atto che il totale  generale  di  tali  opere  e  misure
compensative, distinte in «priorita'  1»  (del  costo  di  10.101.019
euro) e  «priorita'  2»  (del  costo  stimato  di  32.129.919  euro),
ammontava a complessivi 42.230.938 euro, con un incremento di 730.938
euro rispetto all'importo per opere compensative di cui alla suddetta
delibera n. 57/2011; 
    ha ulteriormente  rimodulato  l'articolazione  temporale  dei  10
milioni di euro assegnati con  la  richiamata  delibera  n.  23/2012,
prevedendo che 2 milioni di  euro  fossero  imputati  sull'annualita'
2013 del suddetto Fondo e che i residui 8  milioni  di  euro  fossero
imputati sull'annualita' 2014 del Fondo stesso; 
    ha individuato la Regione Piemonte quale  soggetto  aggiudicatore
delle  opere  e  misure  compensative  elencate  nell'allegato   alla
delibera stessa, nel quale sono stati riportati i soli interventi «di
priorita' 1», finanziati per i citati 10 milioni di euro a carico del
richiamato Fondo e per  i  rimanenti  101.019  euro  a  carico  della
Provincia di Torino; 
    ha confermato in 4.563,5 milioni  di  euro  il  limite  di  spesa
dell'intervento denominato «Nuovo collegamento internazionale  Torino
- Lione - sezione internazionale  -  parte  comune  italo-francese  -
tratta  in  territorio  italiano»,  prevedendo  che,   in   sede   di
presentazione del progetto definitivo della prima fase funzionale dal
confine di Stato a Susa/Bussoleno (raccordo  con  la  linea  storica)
della Nuova linea ferroviaria Torino - Lione, di  cui  al  punto  2.1
della  richiamata   delibera   n.   23/2012,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti indicasse le voci del quadro economico
ridotte al fine di assorbire il maggior costo  delle  predette  opere
compensative, pari ai citati 730.938 euro; 
  Viste le note 9 dicembre 2013, n. 42001, e  17  dicembre  2013,  n.
43272, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ha trasmesso la documentazione istruttoria  concernente  la  modifica
del  soggetto  aggiudicatore  per  alcune  delle   opere   e   misure
compensative inserite nell'elenco «di priorita' 1» di cui alla citata
delibera n. 29/2013; 
  Vista la nota 10 dicembre 2013, n. 42260, con la quale il  suddetto
Ministero ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno  della  prima
riunione utile di questo Comitato dell'argomento AV/AC Torino - Lione
- delibera CIPE n. 29/2013 - modifica  soggetto  aggiudicatore  delle
opere nel territorio del Comune di Susa; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 17 dicembre 2013, n. 5156, predisposta congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da
riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                             Prende atto 
 
  1. delle risultanze dell'istruttoria  svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e in particolare: 
    che, con delibera di Giunta 11 marzo 2013, n. 10-5501, la Regione
Piemonte aveva chiesto che, nelle more della puntuale  individuazione
degli interventi, dei soggetti attuatori e delle  relative  quote  di
competenza, le fossero assegnate le risorse  statali  destinate  alle
opere e misure compensative di cui  alla  sopra  citata  delibera  n.
23/2012; 
    che, con  nota  18  ottobre  2013,  n.  678,  relativamente  agli
interventi «di priorita' 1» di cui all'elenco  allegato  alla  citata
delibera n. 29/2013, la Regione Piemonte ha rilevato  l'esistenza  di
opere riconducibili, «per competenza e  tipologia,  a  enti  pubblici
diversi dalla Regione» stessa, quali la  Provincia  di  Torino  e  il
Comune di Susa; 
    che, in allegato alla nota sopra richiamata, la citata Regione ha
trasmesso l'elenco delle  opere  di  «priorita'  1»,  indicando,  per
alcuni interventi, la Provincia di Torino e il Comune di  Susa  quali
nuovi soggetti aggiudicatori; 
    che,  con  l'ulteriore  nota  17  dicembre  2013,  n.  43272,  il
Ministero istruttore ha trasmesso una  nuova  versione  del  suddetto
elenco, individuando le opere il cui  soggetto  aggiudicatore  e'  da
variare nel Comune di Susa e precisando che la Regione Piemonte,  che
rimane soggetto aggiudicatore delle restanti opere,  ha  comunque  la
facolta' di affidare le funzioni  di  soggetto  aggiudicatore  a  sue
societa' di committenza (SCR) e alla Provincia di Torino; 
    che il suddetto elenco  aggiornato  evidenzia  un  incremento  di
3.640.000 euro del costo complessivo delle opere  «di  priorita'  1»,
dagli iniziali 10.101.019 euro di cui alla delibera n.  29/2013  agli
attuali 13.741.019 euro; 
    che tale incremento  e'  riconducibile  alla  variazione  di  due
interventi  di  riqualificazione  dell'offerta   turistico-culturale,
denominati «valorizzazione patrimonio archeologico - recupero  Teatro
civico  e  pertinenze  -  restauro  gradinata  accesso  castello»   e
"recupero patrimonio e cultura  materiale  -  progetto  «Il  sentiero
dell'acqua»"; 
    che il cofinanziamento del maggiore importo di 3.640.000 euro dei
suddetti interventi e' in parte imputato sulle risorse  destinate  al
Programma Operativo Regionale (POR)  finanziato  a  carico  del  FESR
2007-2013, come risulta dalla delibera di Giunta regionale  29  marzo
2012, n.  3-3659,  che  approva  il  finanziamento  degli  interventi
esposti in apposito allegato, e tra i quali figurano: 
      il «restauro conservativo del Teatro civico ottocentesco e aree
di pertinenza (edificio annesso, parcheggio, accesso al castello gia'
recuperato)», con contributo di 3.200.000 euro; 
      il «Progetto via dell'acqua recupero  punti  di  acqua  storici
(fontane  e  lavatoi)  nei  Comuni   di   Susa,   Meana,   Chiomonte,
Salbertrand, Exilles, Sauze d'Oulx, Cesana, Bardonecchia, Sestriere»,
gia' denominato "recupero patrimonio e cultura materiale  -  progetto
«Il sentiero dell'acqua»", con un contributo di 400.000 euro; 
    che il residuo cofinanziamento di 40.000  euro  per  l'intervento
«recupero patrimonio e cultura  materiale  -  progetto  "Il  sentiero
dell'acqua"» e' imputato su risorse comunali, per il cui utilizzo  il
Sindaco di Susa ha dichiarato, in data  17  dicembre  2013,  di  aver
chiesto la deroga al patto di stabilita'; 
    che  il  costo  aggiornato  delle  opere  «di  priorita'  1»   e'
complessivamente finanziato a carico delle seguenti risorse: 
      10.000.000 euro a carico delle risorse statali di cui da ultimo
alla  richiamata  delibera  n.  29/2013  (art.  32,  comma   1,   del
decreto-legge n. 98/2011); 
      101.019 euro a carico delle risorse della Provincia  di  Torino
di cui alla richiamata delibera n. 29/2013; 
      3.600.000 euro a carico delle risorse  della  Regione  Piemonte
(fondi POR di cui alla delibera di Giunta  regionale  n.  3-3659/2012
sopra citata); 
      40.000 euro a carico di risorse del Comune di Susa; 
    che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato
le quote annuali di risorse statali  da  assegnare  ai  due  soggetti
aggiudicatori (Regione e Comune di Susa), a valere sul  finanziamento
di 10 milioni di euro di cui alla delibera n.  29/2013,  considerando
peraltro per l'annualita' 2014 risorse superiori,  per  41.019  euro,
rispetto agli 8 milioni di euro previsti dalla suddetta delibera; 
  2. che, tenuto conto del suddetto costo aggiornato delle opere  «di
priorita' 1», pari a 13.741.019 euro, e del costo stimato delle opere
«di priorita' 2», confermato in 32.129.919 euro, il costo complessivo
delle opere compensative  ammonta  ora  a  45.870.938  euro,  con  un
incremento  di  4.370.938  euro  rispetto   all'importo   per   opere
compensative di cui alla delibera di questo Comitato n. 57/2011 e che
quindi, in occasione dell'approvazione del progetto definitivo  della
«nuova  linea  ferroviaria   Torino   -   Lione»,   dovranno   essere
coerentemente individuate le voci del quadro economico da  ridurre  a
compensazione del succitato incremento; 
 
                              Delibera: 
 
  1.  Modifica  del  soggetto  aggiudicatore  delle  opere  e  misure
compensative di cui alla delibera n. 29/2013. 
  1.1 A modifica di quanto disposto con la delibera n. 29/2013 citata
in  premessa,  i  soggetti  aggiudicatori  delle   opere   e   misure
compensative  «di  priorita'  1»,  atte  a   favorire   l'inserimento
territoriale della «Nuova linea ferroviaria  Torino  -  Lione»,  sono
individuati come rappresentato  nell'elenco  allegato  alla  presente
delibera, che costituisce parte integrante della medesima. 
  1.2 Il costo complessivo  delle  opere  di  cui  al  punto  1.1  e'
aggiornato in 13.741.019 euro, di cui, come esposto nella  precedente
presa d'atto, 10.000.000 euro a valere sulle risorse statali  di  cui
all'art. 32, comma 1, del  decreto-legge  n.  98/2011  assegnate  con
delibera n. 23/2012, 101.019 euro a carico della Provincia di Torino,
3.600.000 euro a carico delle risorse POR della  Regione  Piemonte  e
40.000 euro a carico di risorse del Comune di Susa. 
  1.3 L'assegnazione del suddetto importo di 10.000.000 euro e' cosi'
ripartita: 
    Regione Piemonte 6.100.000 euro 
    Comune di Susa 3.900.000 euro 
  1.4 Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  dovra'
comunicare,  entro  30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale,  l'articolazione  annuale
aggiornata delle assegnazioni di cui al punto 1.3,  coerente  con  le
disponibilita' annuali di cui alla citata delibera n. 29/2013. 
  2.  Nuovo  collegamento  internazionale  Torino-Lione   -   sezione
internazionale - parte comune italo-francese - tratta  in  territorio
italiano 
  2.1  Il  limite  di   spesa   dell'intervento   denominato   "Nuovo
collegamento internazionale Torino-Lione - sezione  internazionale  -
parte comune italo-francese - tratta in territorio  italiano"  rimane
fissato in 4.563,5 milioni di euro. 
  2.2 In sede di presentazione del progetto  definitivo  della  prima
fase funzionale dal confine di Stato a Susa/Bussoleno  (raccordo  con
la linea storica) della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, di  cui
al  punto  2.1  della  delibera  n.  23/2012,  il   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  indichera'  le  voci  del   quadro
economico ridotte, al fine di assorbire il maggior costo delle  opere
compensative di cui alla precedente presa d'atto,  pari  a  4.370.938
euro. 
  3. Altre disposizioni 
  3.1 La Regione Piemonte provvedera' a  monitorare  l'attuazione  di
ogni opera e misura  compensativa  finanziata,  segnalando  eventuali
criticita'  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,
assicurando in particolare che  il  cronoprogramma  degli  interventi
compensativi   finanziati   sia   coerente    con    la    tempistica
dell'assegnazione di cui alla richiamata delibera n. 29/2013. 
  3.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
a: 
    svolgere le attivita' di supporto intese a  consentire  a  questo
Comitato di espletare i  compiti  di  vigilanza  sulla  realizzazione
delle opere ad esso assegnati dalla  normativa  citata  in  premessa,
tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra
richiamata; 
    trasmettere  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica, a consuntivo degli interventi  di  cui  all'allegato  alla
presente delibera, una relazione nella quale riportera' costi,  tempi
di realizzazione ed eventuali economie realizzate. 
  3.3 I codici unici di progetto (CUP), che dovranno essere richiesti
per le opere e misure  compensative  in  argomento,  ai  sensi  della
citata delibera n. 24/2004, devono essere  evidenziati  in  tutta  la
documentazione amministrativa e contabile. 
    Roma, 17 dicembre 2013 
 
                                                 Il Presidente: Letta 
 
Il Segretario delegato: Girlanda 

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014 
Ufficio controllo atti Ministero  economia  e  finanze  registrazione
prev. n. 1480