IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri; Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, che ha recepito la direttiva 2003/59/CE; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo Codice della strada»; Visto in particolare l'art. 115, comma 1, del predetto decreto legislativo, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida»; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2009, n. 259, recante «Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2009»; Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2011, n. 192, e 5 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2012, n. 57, recanti modifiche al citato decreto del 16 ottobre 2009; Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, ed in particolare il punto 12 del preambolo e l'art. 16, ai sensi dei quali, nei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica di cui alla direttiva 2003/59/CE, e' da prevedersi una specifica formazione in merito alle esigenze del trasporto di persone con disabilita' o mobilita' ridotta; Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi, coerenti con la nuova disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 2005, come modificato dal Capo II del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 19, comma 5-bis e 20, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286 del 2005, come modificato; Considerata altresi' l'esigenza di dettare specifiche disposizioni, al fine di integrare i contenuti della formazione dei conducenti adibiti al trasporto professionale di persone, con le previsioni di cui al summenzionato regolamento (UE) n. 181/2011; Ritenuto quindi opportuno procedere all'emanazione di un nuovo, unico ed organico provvedimento in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione Il presente decreto, emanato in attuazione dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, reca disposizioni in materia di: a) requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti abilitati ad erogare corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286; b) programma dei corsi di qualificazione iniziale, sia ordinaria che accelerata, di integrazione e di formazione periodica; c) criteri per lo svolgimento dei predetti corsi; d) procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e validita' del titolo abilitativo conseguito; e) attivita' di ispezione e vigilanza sui soggetti erogatori dei corsi.