IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
           DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista l'art. 9, primo comma, della legge  23  luglio  2009,  n.  99
recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonche' in materia di energia; 
  Visto l'art. 2545-terdecies c.c.; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze del  verbale  di  ispezione  straordinaria  nei
confronti del consorzio agrario provinciale di Pavia conclusa in data
20 settembre 2013 e del successivo accertamento ispettivo concluso in
data 15 gennaio 2014 dalle quali si rileva una  notevole  esposizione
debitoria dell'Ente che  non  risulta  piu'  in  grado  di  assolvere
regolarmente alle proprie obbligazioni; 
  Considerato che nel corso dell'ispezione  straordinaria  e'  emerso
che nel corso degli esercizi 2011 e 2012 l'ente ha  chiuso  i  propri
bilanci con forti  perdite  e  che  la  situazione  economica  si  e'
ulteriormente aggravata nel corso del  2013  a  causa  di  una  forte
contrazione del fatturato, dei margini sui  ricavi  e  del  raddoppio
degli  interessi  e  degli   oneri   finanziari   rispetto   all'anno
precedente; 
  Preso atto che gia'  con  nota  inviata  il  3  settembre  2013  il
Collegio Sindacale, rilevate  le  difficolta'  del  consorzio,  aveva
sollecitato  l'Organo  Amministrativo  a  convocare  al  piu'  presto
l'Assemblea dei soci perche' deliberasse  la  ricapitalizzazione  del
consorzio o  la  liquidazione  dell'ente,  risultando  indispensabile
garantire immediatamente nuova liquidita' per circa 5 milioni di euro
entro la fine dell'anno atteso che,  dalle  scritture  contabili  del
consorzio, gia'  si  evincevano  debiti  scaduti  nei  confronti  dei
fornitori per  circa  € 6.000.000,00  ed  ulteriori  2.000.000,00  di
debiti in scadenza; 
  Considerato  che  in  sede  di  accertamento  gli  ispettori  hanno
verificato  che  gli  Amministratori  non  avevano  ottemperato  alle
prescrizioni contenute nella diffida  e,  precisamente,  non  avevano
provveduto a  riorganizzare  la  gestione  aziendale  in  maniera  da
ridurre gli oneri  finanziari  e  gli  altri  costi  di  gestione,  a
recuperare i crediti scaduti ed a ricapitalizzare  l'ente  attraverso
il  reperimento  di  nuova  liquidita'  a  causa  delle   difficolta'
economiche e finanziarie del consorzio che, successivamente alla data
della revisione, si erano ulteriormente aggravate; 
  Preso atto che in sede di accertamento ispettivo il Presidente  del
consorzio ha comunicato di aver depositato, in data 14  gennaio  2014
presso  la  Cancelleria  del  Tribunale   di   Pavia,   ricorso   per
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di
presentare il piano e la  documentazione  di  cui  ai  commi  2  e  3
dell'art. 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Considerato che il Piano di concordato prevede la cessione del ramo
d'azienda  del  consorzio  agrario  di  Pavia,  con  il   conseguente
trasferimento di n. 9 unita' di personale, al  Consorzio  agrario  di
Piacenza e la messa in mobilita' delle altre 20 unita'  di  personale
attualmente occupate nell'attivita' consortile; 
  Rilevato che l'efficacia del predetto  contratto  di  cessione  del
ramo d'azienda sottoscritto  tra  le  parti  in  forma  di  scrittura
privata, registrato il 18 dicembre 2013, e' tuttavia  subordinata  al
raggiungimento dell'accordo con  le  OO.SS.  nazionali  di  categoria
(FAI-CISL, FLAI- CGIL, UILTUCS-UIL, SINALCAP), le quali nel corso  di
un primo incontro svoltosi in data 23 dicembre  2013  hanno  espresso
parere contrario alla cessione del ramo d'azienda e, con nota inviata
a questa Direzione generale in data 17 gennaio 2014, hanno comunicato
che «non sono e non saranno mai  disponibili  a  sottoscrivere  alcun
accordo di cessione di ramo d'azienda»; 
  Preso atto che tale mancato accordo rende inefficace  il  contratto
di cessione del ramo d'azienda sottoscritto tra  le  parti  incidendo
conseguentemente  sulla  realizzabilita'  dello   stesso   piano   di
concordato; 
  Ritenuto, pertanto, che il piano  di  concordato  risulta  inidoneo
sotto il profilo della fattibilita',  esclusa  in  questa  sede  ogni
ulteriore valutazione sulla idoneita' del medesimo sotto  il  profilo
economico e finanziario; 
  Considerato che alcuni creditori  del  consorzio  hanno  intrapreso
iniziative giudiziali per il recupero dei propri crediti; 
  Ritenuto di dover disporre la  liquidazione  coatta  amministrativa
del consorzio in quanto la situazione  di  illiquidita'  e'  tale  da
impedire di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali di
pagamento; 
  Considerato che in data 14 febbraio 2014 con nota  ministeriale  n.
0025369  e'  stata  data  comunicazione  al   Legale   Rappresentante
dell'ente   dell'avvio   del   procedimento   per   l'adozione    del
provvedimento di cui all'art. 2545-terdecies c.c., ai sensi dell'art.
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Preso atto che con nota inviata via mail in data 13 marzo  2014  il
Presidente del Consorzio ha richiesto un incontro al fine di  esporre
le proprie osservazioni in merito al procedimento avviato; 
  Preso atto che con nota ministeriale n. 0044767 del 18 marzo  2014,
inviata  via  fax  al  Presidente  del  Consorzio,  questa  Direzione
generale  fissava  per  il  25  marzo  2014  la  data   dell'incontro
richiesto; 
  Tenuto  conto  che  nelle  more  dell'incontro  il  Presidente  del
Consorzio, in data 19 marzo 2014,  ha  inviato  via  fax  le  proprie
controdeduzioni  in  merito   alla   comunicazione   di   avvio   del
procedimento nelle quali evidenzia che  la  procedura  di  concordato
preventivo e' stata  ammessa  dal  Tribunale  di  Pavia,  seppur  con
riserva  e  che  tale  ammissione,  ai  sensi   dell'art.   3   l.f.,
precluderebbe la  possibilita'  dell'adozione  del  provvedimento  di
liquidazione coatta amministrativa, e argomenta che  la  proposta  di
concordato  si  fonda  integralmente  sulla   cessione   dell'azienda
commerciale e dell'impianto di sementificio al Consorzio di  Piacenza
non ancora perfezionata; 
  Preso atto che in sede di  audizione  in  data  25  marzo  2014  il
presidente ha  ribadito  il  contenuto  delle  osservazioni  e  delle
controdeduzioni gia' precedentemente inviate; 
  Preso atto che in data 7 aprile 2014 e' pervenuta  da  parte  della
Societa' di Revisione Reviprof  S.p.A.  la  relazione  emessa,  sensi
dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992,  n.  59  sul  bilancio  del
consorzio agrario di Pavia chiuso al 31 dicembre 2012; 
  Tenuto conto che da  tale  relazione  emerge  che  «il  sistema  di
contabilita' e controllo interno evidenzia gravi carenze  procedurali
con evidenze di errori tali da non rendere  attendibile  un  adeguato
campionamento secondo quanto previsto dai principi di  revisione»  e,
che «a causa della rilevanza  delle  limitazioni  alle  procedure  di
revisione  e  della  significativita'  degli  effetti  sul   bilancio
d'esercizio  dei  rilievi  esposti,   il   sopramenzionato   bilancio
d'esercizio non e' conforme alle norme che ne disciplinano i  criteri
di redazione, non e' stato redatto con chiarezza e non rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed
il risultato economico del Consorzio agrario di Pavia al 31  dicembre
2012, anche in conformita' alle disposizioni di legge e di statuto in
materia di cooperazione»; 
  Considerato che l'art. 3 del regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267
non contempla alcuna ipotesi di prevenzione tra concordato preventivo
e liquidazione coatta amministrativa; 
  Considerato che non esiste tra i due procedimenti  di  liquidazione
coatta   amministrativa   e   di   concordato   alcun   rapporto   di
pregiudizialita', ne' di necessaria sospensione del  procedimento  di
liquidazione coatta amministrativa in attesa  della  definizione  del
procedimento di concordato preventivo, in  ragione  della  diversita'
delle situazioni disciplinate dalle due procedure; 
  Considerato che anche l'eventuale effetto prenotativo ex art.  161,
sesto comma l.f. retroagirebbe al momento  della  proposizione  della
domanda solo in caso di accoglimento della proposta concordataria; 
  Considerata la situazione di fatto in cui versa il consorzio,  come
sopra richiamata; 
  Ritenuto,  quindi,  che  le  osservazioni  e  controdeduzioni   del
Presidente  del  Consorzio  non   risultano   idonee   a   modificare
l'orientamento manifestato da questa Amministrazione in sede di avvio
del procedimento per la sottoposizione del consorzio  alla  procedura
di liquidazione coatta amministrativa; 
  Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio  1975,  n.
400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza
alla quale il sodalizio risulta aderente ai  fini  della  nomina  del
Commissario liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per i motivi di cui in premessa il Consorzio Agrario provinciale di
Pavia societa' cooperativa con sede in Pavia e' posto in liquidazione
coatta amministrativa e l'Avv. Virgilio Sallorenzo, nato a Mantova il
23 settembre 1963, domiciliato a Piacenza, Galleria  Piazza  Cavalli,
n. 7/B, ne e' nominato Commissario liquidatore.