IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo
relativo ad un  programma  internazionale  per  l'energia  firmato  a
Parigi il  18  novembre  1974  da  realizzarsi  attraverso  l'Agenzia
internazionale per l'energia (A.I.E.); 
  Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del  14  settembre  2009
che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di  prodotti  petroliferi  e
abroga le direttive 73/238/CCE  e  2006/67/CE  nonche'  la  decisione
68/416/CCE, con effetto al 31 dicembre 2012; 
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la
direttiva 2009/119/CE sopra citata ed in particolare l'art. 3,  comma
1, il  quale  dispone  che  le  scorte  petrolifere  di  sicurezza  e
specifiche del Paese siano determinate annualmente  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero
dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 giugno
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 24 giugno  2013,  n.  146,  di  determinazione  dei  quantitativi
complessivi delle  scorte  di  sicurezza  e  specifiche  di  petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2013; 
  Visto il decreto direttoriale DGSAIE del 23 maggio  2013  ai  sensi
dell'art. 25, comma 5 del decreto legislativo 31  dicembre  2012,  n.
249, relativo alle procedure per la detenzione delle scorte in  altri
Paesi dell'Unione  Europee  e  delle  scorte  tenute  sul  territorio
nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione Europea; 
  Visto  il  documento  dell'Agenzia  internazionale  per   l'energia
(A.I.E.) IEA/SEQ(2014)14, del 10 marzo 2014  che  riporta  i  consumi
finali dei  Paesi  Membri  dell'AIE  dell'anno  2013,  definendo  per
l'Italia il quantitativo  di  58.436.000  tonnellate  equivalenti  di
petrolio,  di  seguito  denominate  tep,   di   cui   9.766.016   tep
corrispondono a sessantuno giorni di consumo nazionale; 
  Visto  il  documento  dell'Agenzia  internazionale  per   l'energia
(A.I.E.)  IEA/SEQ(2014)12,  del  10  marzo  2013,  che   riporta   le
importazioni nette dei Paesi Membri  dell'AIE  dell'anno  2012  e  la
comunicazione integrativa del 20 marzo 2014 dell'A.I.E. che ricalcola
i valori per l'Italia, definendo a  riguardo  il  quantitativo  delle
importazioni nette pari  a  46.974.000  tep  di  cui  11.582.690  tep
corrispondono a 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie; 
  Visto il documento Applicativo  scorte  petrolifere  -  Regolamento
versione 1.2 del  maggio  2013,  pubblicato  nel  sito  internet  del
Ministero dello sviluppo economico,  che  disciplina  lo  scambio  di
informazioni  e  comunicazioni  tra  il  Ministero   dello   sviluppo
economico  e  gli  operatori  economici   mediante   la   piattaforma
informatica realizzata ai sensi dell'art. 12,  comma  3  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249; 
  Considerato che tale piattaforma informatica e' operativa sul  sito
internet  del   Ministero   dello   sviluppo   economico   -   DGSAIE
all'indirizzo http://sisen.sviluppoeconomico.gov.it/scorte/; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  al  calcolo  delle  scorte
petrolifere di  sicurezza  e  specifiche  per  il  corrente  anno  ed
all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad  esso  tenuti  in  virtu'
della normativa in premessa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza
  e specifiche di petrolio greggio e/o di  prodotti  petroliferi  per
  l'anno scorta 2014 
 
  1. L'anno scorta 2014 inizia il 1° luglio 2014 e termina alla  data
di  inizio  del  successivo  anno  scorta  individuata  dal   decreto
ministeriale che stabilisce l'imposizione degli  obblighi  di  scorta
per l'anno scorta 2015. 
  2. Avendo verificato dalla  documentazione  dell'A.I.E.  citata  in
premessa che, utilizzando le metodologie di cui agli allegati I e  II
del decreto legislativo citato, con  riferimento  all'anno  2013,  il
valore  di  90  giorni  di  importazioni  nette   giornaliere   medie
corrisponde a 11.582.690 tep e che il valore di 61 giorni di  consumo
interno giornaliero medio  corrisponde  a  9.766.016  tep,  in  forza
dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31  dicembre  2012,  n.
249, che dispone che il livello di scorte di  sicurezza  equivale  al
quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta  giorni  di
importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo
interno giornaliero medio, le scorte per l'anno scorta in  corso,  da
costituire e mantenere stoccate,  sono  calcolate  sulla  base  delle
importazioni nette giornaliere medie. 
  3. Utilizzando il metodo riportato nell'allegato III.2 del  decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto della necessita'
di raggiungere i livelli  di  scorta  fissati  a  carico  dell'Italia
dall'Agenzia Internazionale per  l'Energia,  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 4, del medesimo decreto legislativo, si  riportano  i  seguenti
valori  necessari  a  determinare  la  ripartizione  dell'obbligo  di
mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche  tra  i  soggetti
obbligati  di  cui  all'art.  3,  comma  7   dello   stesso   decreto
legislativo, di seguito denominati soggetti obbligati: 
    a) l'ammontare complessivo di scorte  di  sicurezza  di  petrolio
greggio e/o di prodotti  petroliferi,  valore  a),  da  costituire  e
mantenere stoccato per l'Italia, per l'anno  scorta  2014,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo  31  dicembre  2012,  n.
249, e' determinato  in  complessive  11.582.690  tep  equivalenti  a
novanta giorni di importazioni nette  giornaliere  medie  dell'Italia
nell'anno 2013; 
    b) sulla base delle  dichiarazioni  effettuate  dai  titolari  di
depositi fiscali di prodotti energetici, a norma dell'art. 3, comma 8
e dell'art. 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo, utilizzando
le metodologie ed i coefficienti riportati nell'allegato III.1  dello
stesso decreto legislativo, il valore dell'aggregato totale Italia di
immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui  all'art.
3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, di  seguito  denominati
prodotti  soggetti  all'obbligo,  valore  b),   e'   determinato   in
43.746.073 tep; 
    c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni  tep  di
immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, valore c),  che
ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno scorta 2014
e' determinato pari a 0,2648. 
  4. La contabilizzazione del livello delle  scorte  complessivamente
detenuto per l'anno scorta 2014 e' effettuata con il metodo riportato
nell'allegato III.1 lettera a) del decreto  legislativo  31  dicembre
2012, n. 249, includendo tutte  le  scorte  di  prodotti  petroliferi
identificati nell'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1099/2008 e successive modifiche.