IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                           di concerto con 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
  Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18; 
  Visto il comunicato del Ministero degli affari  esteri,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale -
n. 115 del 20  maggio  2014,  attestante  il  raggiungimento,  con  i
singoli Paesi dell'Unione europea, delle intese atte a  garantire  le
condizioni richieste dalla  legge  per  l'esercizio  del  voto  degli
elettori italiani ivi residenti; 
  Ritenuto di dover procedere, ai sensi del quinto comma  del  citato
art. 25, all'emanazione di norme di attuazione delle suddette intese,
in osservanza delle disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n.  18,
del  decreto-legge  24  giugno  1994,   n.   408,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  1994,  n.  483,  e  delle  altre
disposizioni richiamate dai suddetti provvedimenti normativi; 
  Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Istituzione delle sezioni elettorali e  designazione  delle  relative
                                sedi 
 
  1. Ai fini delle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia, i capi degli Uffici  consolari  di  cui
all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, scelgono, per le sedi
delle  sezioni  elettorali  da  istituire  nella  circoscrizione   di
competenza e compatibilmente con gli eventuali  vincoli  posti  dalle
Autorita' del luogo, locali idonei allo svolgimento delle  operazioni
ad esse demandate, evitando, ove possibile,  che  le  sezioni  stesse
siano  ubicate  presso  sedi  di  partiti  politici  o  di  organismi
sindacali associativi o di enti di patronato  italiani  o  stranieri,
ovvero in edifici destinati al culto o  ad  attivita'  industriali  e
commerciali. 
  2. La sala della votazione deve essere a disposizione della sezione
elettorale ininterrottamente per tutta  la  durata  delle  operazioni
preliminari  alla  votazione,  delle  operazioni  di  votazione,   di
verbalizzazione  e  di  chiusura  dei  plichi  contenenti  tutto   il
materiale elettorale. 
  3. I capi degli Uffici  consolari  provvedono,  ove  necessario,  a
stipulare i contratti secondo le norme e gli usi del luogo,  al  fine
di ottenere  la  disponibilita'  dei  locali  da  adibire  a  sezioni
elettorali, in qualita' di parte contraente  per  la  definizione  di
ogni onere o responsabilita' conseguente. 
  4. Qualora per  sopravvenute,  gravi  circostanze,  sia  necessario
variare la sede di una sezione elettorale in una data  successiva  al
29 aprile  2014,  il  capo  dell'Ufficio  consolare,  oltre  a  darne
comunicazione  telegrafica  alla  Direzione  centrale   dei   servizi
elettorali  del  Ministero  dell'interno,  provvede   ad   informarne
tempestivamente gli elettori interessati con  i  mezzi  piu'  idonei.
All'entrata della sede che e' stato necessario  variare,  durante  le
ore di votazione, deve essere comunque affisso un avviso,  in  lingua
italiana, che indichi la nuova ubicazione della sezione elettorale. 
  5. Entro  il  19  maggio  2014,  l'Ambasciata  d'Italia  competente
trasmette al  Ministero  degli  affari  esteri  del  Paese  ospitante
l'elenco completo delle sezioni istituite nel  Paese  stesso  per  la
votazione degli elettori italiani ivi residenti.