IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18; Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 115 del 20 maggio 2014, attestante il raggiungimento, con i singoli Paesi dell'Unione europea, delle intese atte a garantire le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del voto degli elettori italiani ivi residenti; Ritenuto di dover procedere, ai sensi del quinto comma del citato art. 25, all'emanazione di norme di attuazione delle suddette intese, in osservanza delle disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, e delle altre disposizioni richiamate dai suddetti provvedimenti normativi; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28; Decreta: Art. 1 Istituzione delle sezioni elettorali e designazione delle relative sedi 1. Ai fini delle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i capi degli Uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, scelgono, per le sedi delle sezioni elettorali da istituire nella circoscrizione di competenza e compatibilmente con gli eventuali vincoli posti dalle Autorita' del luogo, locali idonei allo svolgimento delle operazioni ad esse demandate, evitando, ove possibile, che le sezioni stesse siano ubicate presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali associativi o di enti di patronato italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attivita' industriali e commerciali. 2. La sala della votazione deve essere a disposizione della sezione elettorale ininterrottamente per tutta la durata delle operazioni preliminari alla votazione, delle operazioni di votazione, di verbalizzazione e di chiusura dei plichi contenenti tutto il materiale elettorale. 3. I capi degli Uffici consolari provvedono, ove necessario, a stipulare i contratti secondo le norme e gli usi del luogo, al fine di ottenere la disponibilita' dei locali da adibire a sezioni elettorali, in qualita' di parte contraente per la definizione di ogni onere o responsabilita' conseguente. 4. Qualora per sopravvenute, gravi circostanze, sia necessario variare la sede di una sezione elettorale in una data successiva al 29 aprile 2014, il capo dell'Ufficio consolare, oltre a darne comunicazione telegrafica alla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno, provvede ad informarne tempestivamente gli elettori interessati con i mezzi piu' idonei. All'entrata della sede che e' stato necessario variare, durante le ore di votazione, deve essere comunque affisso un avviso, in lingua italiana, che indichi la nuova ubicazione della sezione elettorale. 5. Entro il 19 maggio 2014, l'Ambasciata d'Italia competente trasmette al Ministero degli affari esteri del Paese ospitante l'elenco completo delle sezioni istituite nel Paese stesso per la votazione degli elettori italiani ivi residenti.