IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre  2001,  n.  443,  che,  all'art.  1,  ha
stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche   e   private   e   gli
insediamenti strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale,  da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo  del  Paese,  vengano
individuati dal Governo attraverso un programma formulato  secondo  i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando  a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di   prima
applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31  dicembre
2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di  espropriazione  per  pubblica  utilita',
come modificato - da ultimo - dal  decreto  legislativo  27  dicembre
2004, n. 330; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 -  oltre  ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione delle opere incluse nel programma approvato  da  questo
Comitato - reca  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge  n.
443/2001; 
  Vista  legge  16  gennaio  2003,  n.   3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio  2003,  ogni  progetto  di
investimento pubblico deve  essere  dotato  di  un  codice  unico  di
progetto (CUP); 
  Visto l'art.  4  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (legge
finanziaria 2004), e visto in  particolare  l'art.  4,  commi  134  e
seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di  risorse
a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche  che  presentino
un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione  e  che  non
siano  incluse  nei  piani  finanziari  delle  concessionarie  e  nei
relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da  un'analisi
costi-benefici e da un piano economico-finanziario; 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  s.m.i.,  e
visti in particolare: 
    la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi  a
infrastrutture   strategiche    e    insediamenti    produttivi»    e
specificamente  l'art.   163,   che   conferma   la   responsabilita'
dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita'  di  questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che  puo'
in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica  di  missione»,
alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la  coerenza
tra  i  contenuti  della  relazione   istruttoria   e   la   relativa
documentazione a supporto; 
    l'art. 256, che ha abrogato  il  decreto  legislativo  20  agosto
2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n.  443/2001  per
la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal
decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
    l'art. 38, commi 3 e 4, dell'Allegato XXI,  che  prevede  che  il
progetto possa essere sottoposto alla approvazione di questo Comitato
a condizione che l'esito delle indagini  archeologiche  in  corso  di
svolgimento, da formalizzare nella  relazione  di  cui  all'art.  96,
comma  2,  consenta   la   localizzazione   dell'opera   o   comporti
prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea localizzazione; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e visto in particolare: 
    l'art. 1, comma 977, che autorizza,  per  la  prosecuzione  degli
interventi di realizzazione delle  opere  strategiche  di  preminente
interesse nazionale di cui  alla  legge  n.  443/2001  e  s.m.i.,  la
concessione di contributi quindicennali di  100  milioni  di  euro  a
decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009; 
    l'art. 1, comma 979, che autorizza per la linea M4 un  contributo
quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007,  di  6
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 6 milioni di  euro  a
decorrere  dall'anno  2009,  a  valere  sugli  importi  di   cui   al
sopracitato comma 977 dello stesso articolo; 
  Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che, all'art. 7,
comma 3, autorizza, per la realizzazione di investimenti relativi  al
sistema ferroviario metropolitano di Milano, la spesa di 150  milioni
di euro per l'anno 2007,  quale  cofinanziamento  delle  politiche  a
favore del trasporto pubblico; 
  Vista la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n. 217, che reca  un  piano  straordinario  contro  la
mafia, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia  e
che, tra l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di
inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra  cui  la
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  e  visto  in
particolare l'art. 8, comma 9-bis, che dispone che il Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, con proprio  decreto,  istituisca  un
comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto
ad impianti fissi; 
  Visto  l'art.  18  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
«Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  dell'economia»,  convertito
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e visti in particolare: 
    il comma 1, con  il  quale,  per  consentire  nell'anno  2013  la
continuita' dei cantieri in corso  ovvero  il  perfezionamento  degli
atti  contrattuali  finalizzati  all'avvio  dei  lavori,   e'   stato
istituito   nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione complessiva
di 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013,
405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro  per  l'anno
2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di  euro  per
l'anno 2017; 
    il comma 3, che prevede che con delibere di questo  Comitato,  da
adottarsi entro quarantacinque giorni dalla  entrata  in  vigore  del
decreto stesso, possono essere finanziati, a valere sul fondo di  cui
al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili,  l'asse
viario Quadrilatero Marche - Umbria,  la  tratta  Colosseo  -  piazza
Venezia della metropolitana di Roma, la linea M4 della  metropolitana
di Milano, il collegamento Milano - Venezia 2°  lotto  Rho  -  Monza,
nonche',  qualora   non   risultino   attivabili   altre   fonti   di
finanziamento, la linea  1  della  metropolitana  di  Napoli,  l'asse
autostradale Ragusa - Catania e la tratta Cancello - Frasso  Telesino
della linea AV/AC Napoli - Bari; 
    il comma 11, che prevede che il mancato conseguimento, alla  data
del 31 dicembre 2013, delle finalita' indicate al comma 1,  determina
la revoca del finanziamento assegnato ai sensi dell'art. 18; che  con
i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2  e  3
sono stabilite, in ordine  a  ciascun  intervento,  le  modalita'  di
utilizzo delle risorse assegnate,  di  monitoraggio  dell'avanzamento
dei lavori e di applicazione di misure di revoca; e  che  le  risorse
revocate confluiscono nel fondo di cui  all'art.  32,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio
2013  che,  nell'Allegato   2   «Opere   connesse»,   sezione   «Rete
metropolitana», include l'opera «M4 Lorenteggio  Linate  -  Il  lotto
Sforza Policlinico Linate», con una quota a carico del bilancio  EXPO
pari a 480 milioni di euro; 
  Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65 (G.U. n. 118/1996), recante
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica  utilita'  non
gia' diversamente regolamentati che  ha  previsto  l'istituzione  del
Nucleo di consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
regolazione dei servizi di pubblica  utilita'  (NARS)  presso  questo
Comitato, istituzione poi disposta con delibera 8 maggio 1996, n.  81
(G.U. n. 138/1996); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre  2008  e  s.m.i.,  con  il  quale  si  e'   proceduto   alla
riorganizzazione del NARS, che all'art. 1, comma 1, prevede  che,  su
richiesta di questo Comitato o dei Ministri  interessati,  lo  stesso
Nucleo esprima parere in materia  tariffaria  e  di  regolamentazione
economica dei settori di pubblica utilita'; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002  S.O.),
con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato  art.  1  della
legge n. 443/2001, ha  approvato  il  «Primo  Programma  delle  opere
strategiche»; 
  Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata
corrige in G.U.  n.  140/2003),  con  la  quale  questo  Comitato  ha
definito il sistema per  l'attribuzione  del  CUP,  che  deve  essere
richiesto dai  soggetti  responsabili  di  cui  al  punto  1.4  della
delibera stessa; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con  la
quale questo Comitato  ha  formulato,  tra  l'altro,  indicazioni  di
ordine  procedurale  riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere
ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi  nel
Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004),  con
la quale  questo  Comitato  ha  stabilito  che  il  CUP  deve  essere
riportato su tutti i documenti amministrativi e  contabili,  cartacei
ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico,  e  deve
essere utilizzato nelle banche dati  dei  vari  sistemi  informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n.  207/2005),  con  la
quale questo Comitato ha integrato, secondo  la  procedura  delineata
dall'art.  1  della   legge   n.   443/2001,   il   Programma   delle
infrastrutture  strategiche  di  cui  alla  menzionata  delibera   n.
121/2001, prevedendo, tra l'altro,  dieci  «aggiornamenti»  di  opere
gia' incluse nel Programma originario, tra i quali figura,  sotto  la
voce «Corridoio 5 - Asse ovest Lisbona-Kiev», nel quadro dei «Sistemi
urbani - allacciamenti ferroviari grandi hub aeroportuali», la «nuova
linea M4» della metropolitana di Milano; 
  Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 112 (G.U. n. 214/2006), con  la
quale questo Comitato ha formulato valutazione positiva sul  progetto
preliminare   relativo   alla   «nuova   linea    metropolitana    M4
Lorenteggio-Linate  -   1^   tratta   funzionale   Lorenteggio-Sforza
Policlinico»; 
  Vista la delibera 30 agosto 2007, n. 92 (G.U. n. 148/2008)  con  la
quale questo Comitato, nell'approvare il progetto  preliminare  della
«nuova metropolitana M4 Lorenteggio-Linate, prima  tratta  funzionale
Lorenteggio-Sforza/Policlinico»,  indicando  quale  limite  di  spesa
l'importo di 788,7 milioni di euro IVA compresa: 
    ha assegnato, a valere sul contributo previsto dall'art. 1, comma
977, della legge n. 296/2006,  con  decorrenza  2009,  un  contributo
quindicennale di 7,590 milioni di euro suscettibile di sviluppare, al
tasso di interesse allora praticato dalla Cassa depositi e  prestiti,
un volume di investimenti di 80 milioni di euro; 
    ha preso atto di un  finanziamento  gia'  disponibile,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 979, della stessa legge n. 296/2006, costituito da
contributi  quindicennali  in   grado   di   sviluppare   un   volume
d'investimenti di 160 milioni di euro; 
  Vista la delibera 1° agosto 2008, n. 70 (G.U. n. 57/2009),  con  la
quale questo Comitato ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni
il progetto preliminare della tratta Sforza/Policlinico-Linate  della
linea metropolitana M4 di Milano, fissando in 910 milioni di euro IVA
compresa il limite di spesa dell'intervento; 
  Vista la delibera 6 novembre 2009, n. 99 (G.U. n. 87/2010), con  la
quale questo Comitato ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni
il progetto definitivo della «Linea metropolitana  M4  -  Lotto  2  -
Sforza/Policlinico-Linate», confermando in 910 milioni  di  euro  IVA
compresa il limite di spesa dell'intervento,  e  ha  assegnato  56,13
milioni di euro a carico del Fondo infrastrutture di  cui  al  citato
art. 6-quinquies del decreto-legge n. 112/2008; 
  Vista la delibera 5 maggio 2011, n.  45  (G.U.  n.  234/2011  S.O.,
errata corrige n. 281/2011), con la quale  questo  Comitato  ha,  tra
l'altro: 
    approvato la relazione conclusiva del gruppo di lavoro incaricato
di seguire la sperimentazione del  monitoraggio  finanziario  di  cui
all'art. 176, comma 3, lettera e) del citato decreto  legislativo  n.
163/2006, come integrato  dall'art.  3  del  decreto  legislativo  31
luglio 2007 n. 113, sperimentazione avviata con le delibere 27  marzo
2008, n. 50 (G.U. n. 186/2008), e 18 dicembre 2008, n. 107  (G.U.  n.
61/2009), su parte della tratta T5 della metropolitana di Roma  Linea
C; 
    preso atto che le attivita' svolte e  i  risultati  ottenuti  con
detta sperimentazione - poi estesa alla variante  di  Cannitello  con
delibera 13 maggio 2010,  n.  4  (G.U.  n.  215/2010)  -  sono  stati
utilizzati per l'elaborazione del «progetto C.A.P.A.C.I.»  («Creating
Automated  Procedures  Against  Criminal   Infiltration   in   public
contracts),  predisposto  -  con  il  supporto  del  FORMEZ   -   dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   (DIPE)
congiuntamente al Ministero dell'interno  e  al  Consorzio  Corporate
banking  interbancario  (CBI)  e  che,  su  proposta   del   suddetto
Ministero, e' stato sottoposto alla  Commissione  europea  e  ammesso
dalla stessa a cofinanziamento; 
    disposto che la sperimentazione del monitoraggio  finanziario  di
parte della suddetta tratta T5 della metropolitana di  Roma  Linea  C
proseguisse in sede  di  attuazione  del  progetto  C.A.P.A.C.I.  con
l'obiettivo di mettere a punto alcuni applicativi informatici  e  che
alla   predetta   sperimentazione   venissero   affiancate,    sempre
nell'ambito  del  citato  progetto  C.A.P.A.C.I.,  le  attivita'   di
monitoraggio relative alla «variante di Cannitello» ed  eventualmente
le analoghe attivita' per «altro idoneo  intervento,  da  individuare
successivamente»; 
  Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (G.U. n. 3/2012  S.O.),  con
la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 176, comma  3,
lett. e), del decreto legislativo n. 163/2006, ha approvato le  linee
guida  predisposte  dal  Comitato   di   coordinamento   per   l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere  (CCASGO)  -  istituito  ai  sensi
dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 20 aprile 2002, n. 190
(ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n.  163/2006)  -  per
definire i contenuti degli accordi che il soggetto  aggiudicatore  di
una  infrastruttura  strategica  deve  stipulare  con  la  Prefettura
competente  -  Ufficio  territoriale   del   Governo   (UTG)   e   il
concessionario o il contraente generale; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (G.U. n. 103/2013 S.O.),
con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in  ordine
al Programma delle infrastrutture strategiche di cui al 10°  Allegato
infrastrutture al Documento di economia e  finanza  (DEF)  2012,  che
include, nella  tabella  0  «Programma  infrastrutture  strategiche»,
l'infrastruttura  «M4  Lorenteggio   Linate»,   che   comprende   gli
interventi Lorenteggio - Sforza/Policlinico  e  Sforza/Policlinico  -
Linate; 
  Vista la delibera 8 agosto 2013, n. 59, in corso di formalizzazione
e che qui si intende integralmente richiamata, con  la  quale  questo
Comitato: 
    ha assegnato programmaticamente alla «Linea M4 di  Milano»  172,2
milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 18, comma  3,  del
citato decreto-legge n. 69/2013,  da  destinare  esclusivamente  alla
copertura dei costi di investimento della infrastruttura; 
    ha subordinato l'assegnazione definitiva del  finanziamento  alla
presentazione di un  piano  economico-finanziario  (PEF),  che  tenga
conto del finanziamento assegnato; 
    ha indicato le finalita' da conseguire entro il 31 dicembre  2013
ai sensi dell'art. 18, comma 11, del decreto-legge  n.  69/2013,  cui
parimenti e' subordinata l'assegnazione definitiva del finanziamento: 
      entro il 30 settembre 2013, espressione del parere  dell'Unita'
tecnica finanza di progetto (UTFP) sul PEF; 
      entro il 15 ottobre 2013 sottoposizione a questo  Comitato  del
progetto definitivo dell'opera; 
disponendo che, in  sede  di  approvazione  del  progetto  definitivo
dell'opera     fosse     esattamente      quantificato      l'importo
programmaticamente assegnato, nei limiti dell'assegnazione  medesima,
e definita la  clausola  che  avrebbe  dovuto  prevedere  la  stipula
definitiva  del   contratto   di   finanziamento   entro   una   data
prestabilita; 
      disposto che il suddetto PEF, relativo all'intera linea  M4  da
Lorenteggio  a  Linate  e  il  relativo  schema  di  convenzione   di
concessione di costruzione e gestione fossero  sottoposti  al  parere
del NARS, ai sensi dell'art.  1,  comma  1,  lettera  c)  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2008; 
  Visto il decreto 30 gennaio 2013, n. 27, emanato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti,  con  il  quale  -  in  relazione  al
disposto dell'art.  8,  comma  9-bis,  del  citato  decreto-legge  n.
179/2012 - e' stato istituito il Comitato tecnico permanente  per  la
sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; 
  Vista le note 5 agosto 2013, n. 25425, e 14 agosto 2013, n.  26302,
con le quali il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
trasmesso e successivamente integrato la  documentazione  istruttoria
relativa all'argomento «Linea metropolitana M4 Lorenteggio -  Linate:
Progetto definitivo»; 
  Vista la nota 14 agosto 2013, n. 26306, con la quale  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, in risposta alla nota del  DIPE
8 agosto 2013, n. 3357,  e  in  ottemperanza  alle  disposizioni  del
Comitato di cui alla citata delibera  n.  59/2013,  ha  trasmesso  la
documentazione relativa al PEF della linea M4 della metropolitana  di
Milano e richiesto parere  all'Unita'  tecnica  finanza  di  progetto
(UTFP), successivamente trasmesso dal DIPE al suddetto Ministero  con
nota 22 agosto 2013, n. 3454; 
  Vista la nota 20 agosto 2013, n. 26505, con la quale  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha integrato  la  documentazione
istruttoria relativa all'argomento all'esame; 
  Vista la nota 27 agosto 2013, n. 26906, con la quale  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, in risposta alla nota  DIPE  22
agosto  2013,  n.  3455,  ha   trasmesso   ulteriore   documentazione
istruttoria; 
  Vista la nota 28 agosto 2013, n. 27009, con la quale  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   ha   fornito   chiarimenti
istruttori; 
  Considerato che l'opera e'  inserita  nell'Intesa  Generale  Quadro
stipulata in data 11 aprile 2003 tra la Presidenza dei Consiglio  dei
Ministri, il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  la
Regione Lombardia; 
  Considerato  che  l'opera  e'  altresi'  inserita  nel   Protocollo
d'Intesa sottoscritto in data 31 luglio 2007 tra il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, la Regione Lombardia, la Provincia di
Milano e il Comune di Milano; 
  Considerato che il NARS, con parere 27 agosto 2013,  n.  6,  si  e'
pronunciato favorevolmente  sul  suddetto  schema  di  convenzione  e
relativo PEF, a condizione che si tenesse  conto  delle  osservazioni
formulate nel parere stesso, sottolineando comunque che i  contributi
pubblici previsti  nel  suddetto  piano  dovessero  rappresentare  il
limite di spesa a  carico  della  finanza  pubblica  e  rilevando  la
necessita' che il Ministero di settore verificasse  la  coerenza  del
PEF definitivo della concessione («PEF  contrattuale»),  con  il  PEF
oggetto del citato parere del NARS; 
  Considerato che la circolare del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti 17 aprile 2008, n. 189, disciplina modalita',  tempi  e
ruoli  per  le  attivita'  di  monitoraggio  del  Programma  per   le
infrastrutture strategiche, che prevedono l'aggiornamento  semestrale
telematico dei dati relativi alle singole opere da parte dei soggetti
aggiudicatori; 
  Considerato che l'intervento  in  questione  si  presta  ad  essere
oggetto di monitoraggio finanziario nell'ambito della sperimentazione
di cui al citato «progetto C.A.P.A.C.I.»; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 9 settembre 2013, n. 3564, predisposta congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da
riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita in seduta l'intesa del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                             Prende atto 
 
  1. delle risultanze dell'istruttoria  svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e in particolare: 
sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
  che  la  Linea  M4  di  Milano  e'  una  metropolitana  leggera  ad
automazione integrale senza guidatore a bordo (driverless) con  porte
automatiche di banchina e sistema di segnalamento CBTC (Communication
Based Train Control), che creera'  un  collegamento  pubblico  veloce
lungo la direttrice est/sud-ovest  attraversando  il  centro  storico
della citta'; 
  che l'opera comprende 21 stazioni,  30  manufatti  di  linea  e  un
Deposito-Officina e, fatta salva la zona  del  Deposito-Officina,  si
sviluppa tutta in sotterraneo, con due gallerie di  linea  a  singolo
binario; 
  che  la  linea  metropolitana  M4   Lorenteggio-Linate   e'   stata
inizialmente suddivisa in due lotti o tratte, oggetto di  distinti  e
specifici percorsi progettuali e amministrativi: 
    il lotto 1 Lorenteggio-Sforza/Policlinico,  che  si  estende  per
circa  6,5  km   dalla   stazione   S.   Cristoforo   alla   stazione
Sforza/Policlinico, comprendendo 13 stazioni; 
    il lotto 2 Sforza/Policlinico-Linate, che si  estende  per  circa
7,7 km dalla  stazione  Sforza/Policlinico  (esclusa)  alla  stazione
Linate, comprendendo 8 stazioni; 
  che il bando di gara per la scelta del socio privato della societa'
mista, con il Comune di Milano quale socio di  maggioranza,  deputata
ad assumere il ruolo di concessionaria di costruzione e gestione  del
lotto 1  Lorenteggio-Sforza/Policlinico  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 13 giugno 2006; 
  che essendo disponibile, prima dell'invio delle lettere d'invito ai
partecipanti  alla  sopracitata  gara,  il   finanziamento   pubblico
relativo  al  lotto  2  Sforza/Policlinico-Linate,   il   Commissario
Straordinario Delegato del Governo  per  la  realizzazione  dell'EXPO
Milano 2015 (COSDE), con  provvedimento  4  maggio  2010,  n.  3,  in
applicazione  della  clausola  della  lex  specialis  di  gara,   che
prevedeva la facolta' di estendere la concessione anche al  lotto  2,
ha autorizzato «l'estensione  alla  seconda  tratta  della  linea  M4
(Sforza Policlinico-Linate) della procedura di evidenza pubblica gia'
avviata, alle condizioni previste per  la  prima  tratta  (salvo  gli
adattamenti e aggiornamenti necessari),  garantendo  una  continuita'
costruttiva e gestionale, oltreche' uniformita'  tecnica  e  vantaggi
economici»; 
  che in data 26 maggio 2011 si sono concluse le operazioni  di  gara
per l'intera linea metropolitana  da  Lorenteggio  a  Linate  e,  con
determinazione   dirigenziale   n.   403/2011,   si   e'    proceduto
all'aggiudicazione provvisoria al Raggruppamento Temporaneo Impregilo
S.p.A. (di seguito RTI Impregilo),  costituito  da  Impregilo  S.p.A.
(capo  gruppo  mandataria),  Astaldi  S.p.A.,  Ansaldo  STS   S.p.A.,
Ansaldobreda  S.p.A.,  Azienda  Trasporti  Milanesi  S.p.A.  e  Sirti
S.p.A.; 
  che il 15 giugno 2011 e' stato notificato al Comune di  Milano,  da
parte  della  societa'  Impresa  Pizzarotti  e  C.  S.p.A.,   secondo
classificato nella graduatoria di merito, il ricorso al TAR Lombardia
per   l'annullamento,    previa    sospensiva,    dell'aggiudicazione
provvisoria a favore di RTI Impregilo; 
  che nell'udienza in camera di consiglio  del  30  giugno  2011,  il
ricorrente Pizzarotti e C. S.p.A. ha dichiarato  di  rinunciare  alla
sospensiva, mentre il Comune si e' impegnato a non  stipulare,  nelle
more del giudizio, la  convenzione  di  concessione  e  il  contratto
societario, ferma restando la necessita' di  stipulare  il  contratto
accessorio previsto dalla documentazione di gara per consentire  agli
istituti  bancari  di  supporto  all'aggiudicatario  di  svolgere  le
procedure propedeutiche alla definizione del contratto di  erogazione
del credito; 
  che, con determinazione dirigenziale 8  agosto  2011,  n.  613,  il
Comune di Milano ha proceduto all'aggiudicazione  definitiva  al  RTI
Impregilo della gara per la ricerca del socio  privato  della  citata
societa' mista cui affidare la concessione di costruzione e  gestione
della Linea 4 della metropolitana di Milano; 
  che in data 11 agosto 2011 e' stato notificato al Comune di Milano,
da parte della suddetta societa' Impresa Pizzarotti e C.  S.p.A.,  un
ricorso per motivi aggiunti, con una nuova istanza cautelare volta ad
ottenere la sospensione degli «atti del Comune con  cui  si  dichiara
che si procedera' alla stipula del contratto accessorio»; 
  che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 19 settembre
2011, il TAR Lombardia, con  ordinanza  n.  1440/2011,  ha  rigettato
l'istanza cautelare proposta dalla societa' Impresa Pizzarotti  e  C.
S.p.A. e, a seguito dell'udienza pubblica del 24  novembre  2011,  ha
depositato il 19 gennaio 2012 il dispositivo della sentenza,  con  la
quale ha ritenuto legittimi l'aggiudicazione e  il  citato  contratto
accessorio; 
  che la suddetta societa' Impresa Pizzarotti e C. S.p.A.  ha  quindi
presentato ricorso  in  appello  con  richiesta  di  sospensiva,  poi
respinta con ordinanza del Consiglio di Stato 7 febbraio 2012, n. 567
e che ad oggi resta pendente il relativo giudizio di merito; 
  che il 6 ottobre 2011 il Comune di Milano e l'aggiudicatario  hanno
sottoscritto il citato contratto accessorio, sottoposto a  condizione
risolutiva   in   caso   di   annullamento   del   provvedimento   di
aggiudicazione definitiva, che prevede l'avvio  di  alcune  attivita'
propedeutiche ed urgenti  per  la  realizzazione  della  linea  e  il
reperimento dei finanziamenti; 
  che il 24 gennaio 2012 il Direttore del settore infrastrutture  per
la mobilita' e Responsabile unico del procedimento (RUP) ha disposto,
con nota n. 50622, che RTI Impregilo avviasse le  attivita'  previste
dal contratto accessorio, riassegnando i termini per la presentazione
del progetto definitivo, per la  costituzione  della  societa'  mista
concessionaria, per la redazione del PEF e  per  il  reperimento  del
finanziamento; 
  che, in pendenza della costituzione della  societa'  concessionaria
per la costruzione e gestione della linea M4 della  metropolitana  di
Milano  e  nelle  more  della  sottoscrizione  della  convenzione  di
concessione e della  stipula  del  contratto  di  finanziamento,  per
consentire il completamento di una tratta utile per EXPO 2015,  il  6
marzo 2012 si e' proceduto alla consegna anticipata dei lavori di cui
al contratto accessorio; 
  che, in data 18 aprile 2013, e' stato siglato un verbale di accordo
con cui RTI Impregilo, il Responsabile  unico  del  procedimento,  il
Direttore della segreteria tecnica del COSDE  e  il  direttore  della
Direzione centrale mobilita', trasporti  e  ambiente  del  Comune  di
Milano hanno, tra l'altro,  condiviso  i  contenuti  della  bozza  di
convenzione di concessione; 
  che, in data 20 giugno 2013, e' stato sottoscritto un  addendum  al
citato  contratto  accessorio,  con  cui  sono  stati  regolati,  tra
l'altro, l'impegno  contrattuale  di  RTI  Impregilo  a  reperire  il
finanziamento, i termini  di  sviluppo  del  PEF  contrattuale  e  la
rinuncia alle riserve iscritte nel registro di contabilita' alla data
di sottoscrizione dell'addendum medesimo; 
  che la Direzione  generale  per  il  trasporto  pubblico  locale  -
Divisione 5 del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  con
nota 23 marzo 2012, n. 2267,  ha  chiesto  al  Comune  di  Milano  di
trasmettere  il  progetto  definitivo  dell'intera  linea   ai   fini
dell'esame della Commissione interministeriale ex lege n.  1042/1969,
le cui competenze sono esercitate, ai sensi della legge  17  dicembre
2012, n. 221, art. 9-bis, dal  Comitato  tecnico  permanente  per  la
sicurezza dei sistemi  di  trasporto  ad  impianti  fissi  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  che, come prospettato  dalla  sopracitata  Direzione  generale,  in
virtu' del contratto accessorio e in esecuzione degli atti  di  gara,
il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  ha  ritenuto  di
sottoporre all'approvazione di questo Comitato il progetto definitivo
dell'intera  linea,  unione  dei  progetti  definitivi  della  tratta
Lorenteggio - Sforza/Policlinico e della tratta Sforza/Policlinico  -
Linate; 
  che  il  nuovo  progetto  definitivo  dell'intera   linea   M4   da
Lorenteggio a Linate (c.d. «progetto definitivo unificato») introduce
una  serie  di  modifiche  al  progetto  definitivo   del   lotto   2
Sforza/Policlinico - Linate, gia' approvato da  questo  Comitato  con
delibera n.  99/2009,  e  che  dette  modifiche  sono  state  dettate
essenzialmente dalla necessita' di contenere i tempi di realizzazione
delle opere, al fine di potenziare i collegamenti con  gli  aeroporti
in tempo utile per lo svolgimento dell'EXPO 2015; 
  che le suddette modifiche hanno comportato: 
    variazioni altimetriche del piano del ferro, che hanno portato ad
una  revisione  dei  layout  funzionali   delle   stazioni   e   alla
razionalizzazione distributiva dell'area impianti,  ottenendo  quindi
maggiore fruibilita' degli spazi interni per  gli  utenti,  riduzione
dei tempi di costruzione delle opere e  miglioramento  dei  raggi  di
curvatura verticale della linea; 
    variazioni planimetriche, che hanno consentito di  localizzare  i
manufatti  di  linea  in   punti   meno   critici   del   territorio,
velocizzandone la realizzazione; 
    modifiche al sistema antincendio; 
  che il lotto 2 Sforza/Policlinico - Linate, al fine  di  anticipare
la realizzazione  delle  stazioni  funzionali  alla  connessione  fra
l'aeroporto di Linate e  il  sistema  ferroviario  urbano,  e'  stato
inoltre suddiviso in due sub tratte, la tratta T2 Sforza /Policlinico
(stazione esclusa) -  Forlanini  FS  (stazione  esclusa)  e  la  c.d.
«tratta EXPO», comprendente le stazioni di  Forlanini  FS,  Forlanini
Quartiere e Linate aeroporto; 
  che  nell'ambito  della  «tratta  EXPO»,  il  «progetto  definitivo
unificato» ha in  particolare  apportato  modifiche  riguardanti:  la
stazione    di    Linate;    l'implementazione    del    collegamento
stazione-aeroporto;  l'asta  di  manovra  Idroscalo;   il   manufatto
Idroscalo;  alcuni  manufatti  di  linea;   la   stazione   Forlanini
Quartiere; la stazione Forlanini FS. Inoltre il  tracciato  e'  stato
spostato di circa 45 m fra la  stazione  di  Linate  e  il  manufatto
Forlanini 1, di circa 10 m fra i manufatti Forlanini 1 e Forlanini  3
e di circa 10 m fra le stazioni Forlanini Quartiere e Forlanini FS; 
  che nell'ambito della tratta T2, il «progetto definitivo unificato»
ha introdotto modifiche a stazioni  e  manufatti  (stazione  Dateo  e
manufatti Gozzi e Argonne) e modifiche altimetriche del tracciato fra
le stazioni Tricolore e Argonne; 
  che il sopracitato «progetto  definitivo  unificato»  ha  apportato
anche lotto 1 Lorenteggio - Sforza/Policlinico,  ridenominato  tratta
T1, ottimizzazioni e miglioramenti, derivanti  sia  dall'applicazione
degli stessi criteri funzionali adottati per la tratta EXPO, sia  dal
normale approfondimento del progetto definitivo  rispetto  alla  fase
progettuale precedente; 
  che il Comune di Milano, in qualita' di soggetto aggiudicatore,  ha
trasmesso, con note del 17 maggio 2013  e  del  27  maggio  2013,  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   alle   altre
Amministrazioni  interessate   il   suddetto   «progetto   definitivo
unificato» dell'intera linea M4 da Lorenteggio a Linate, comprendente
sia  la  tratta  Lorenteggio  -  Sforza/Policlinico,  sia  la  tratta
Sforza/Policlinico -Linate; 
  che  l'avviso  di   avvio   del   procedimento   finalizzato   alla
dichiarazione di pubblica utilita' e' stato pubblicato dal Comune  di
Milano il 5 luglio 2013; 
  che la Conferenza di servizi si e' tenuta il 10 luglio 2013; 
  che, con delibere di Giunta 17 maggio  2004,  n.  VII/17526,  e  26
settembre  2007,   n.   VIII/5451,   la   Regione   Lombardia   aveva
rispettivamente espresso parere positivo in materia di compatibilita'
ambientale sul lotto 1 ed escluso il lotto  2  dalla  valutazione  di
impatto ambientale; 
  che la Regione Lombardia, con delibera di Giunta 19 luglio 2013, n.
X/433,  ha   formulato   parere   favorevole   con   prescrizioni   e
raccomandazioni  sul  progetto  sopra  citato  e,  sulla  base  delle
osservazioni formulate dal gruppo di lavoro incaricato dell'esame del
progetto (costituito dalle direzioni  regionali  interessate  nonche'
dall'ARPA e dalle ASL competenti)  e  delle  conseguenti  valutazioni
delle Direzioni  generali  infrastrutture  e  mobilita',  territorio,
urbanistica  e  difesa  del  suolo,  ambiente,  energia  e   sviluppo
sostenibile, ha confermato l'intesa sulla localizzazione dell'opera; 
  che la Regione Lombardia, nell'allegato 1 alla citata  delibera  di
Giunta 19 luglio 2013, n. X/433, nell'ambito della sezione  «gestione
e  monitoraggio  cantieri»,  ha  rilevato   che   «le   problematiche
dell'interferenza  dell'opera  con  le  matrici  ambientali   saranno
affrontate  e  risolte  all'interno  dei  singoli   procedimenti   di
bonifica»; 
  che la Provincia di Milano, con delibera di Giunta 9  luglio  2013,
n.  282,  ha  espresso   parere   favorevole   con   prescrizioni   e
raccomandazioni sul progetto sopra citato; 
  che il Comune di Milano, con nota 16 luglio  2013,  n.  478967,  ha
trasmesso al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  le
prescrizioni e raccomandazioni espresse in Conferenza di servizi; 
  che il Ministero per i beni e le attivita'  culturali  -  Direzione
Regionale per i beni culturali e paesaggistici della  Lombardia,  con
nota 21 agosto 2013, n. 9116, tenendo conto della nota 8 luglio 2013,
n.  8160,  della  Soprintendenza  per  i  beni   archeologici   della
Lombardia, della nota 20 agosto 2013, n. 10831, della  Soprintendenza
per i beni architettonici e paesaggistici di Milano e  della  propria
precedente nota 10 luglio 2013, n.  7489,  ha  formulato  il  proprio
parere favorevole,  con  prescrizioni,  sul  progetto  sopra  citato,
pronunciandosi  sugli   aspetti   architettonici,   paesaggistici   e
archeologici; 
  che,  come  riportato   nella   relazione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione generale
del trasporto pubblico locale,  25  luglio  2013,  n.  4674,  per  il
periodo  in  cui  si  terra'  l'EXPO  2015,  e'  stata  prevista  una
configurazione di servizio della  «tratta  EXPO»  diversa  da  quella
definitiva prevista dal progetto («configurazione di servizio ridotta
EXPO»), e in particolare: 
    esercizio a navetta di un solo treno su un solo binario; 
    apertura al pubblico delle sole stazioni di Linate e Forlanini FS
con solo una banchina lato dispari e la stazione Forlanini  Quartiere
passante; 
    modalita' di circolazione dell'unico convoglio con guida manuale; 
    porte automatiche di banchina non installate; 
    attrezzaggio di una postazione di manutenzione  ridotta  in  coda
alla stazione di Linate; 
    due   sottostazioni   elettriche   (SSE   Linate   e    Forlanini
tangenziale); 
    due cabine di ventilazione (CDV Forlanini tangenziale e Gatto); 
    ventilazione di galleria e  di  stazione  con  cinque  camere  di
ventilazione (Linate stazione, Linate linea,  Forlanini  tangenziale,
Gatto e Forlanini FS stazione); 
  che il citato Comitato tecnico  permanente  per  la  sicurezza  dei
sistemi di trasporto ad impianti fissi, con voto 26 luglio  2013,  n.
5/CTP-MI, ha espresso parere favorevole in linea tecnico -  economica
sul «progetto definitivo unificato», con osservazioni e prescrizioni,
tra cui in particolare: 
    che  debbano  essere  «studiate  e  proposte  scelte  progettuali
alternative e maggiormente efficaci per la soluzione delle criticita'
dell'opera legate alla sicurezza»; 
    in relazione alla sola «configurazione di servizio ridotta EXPO»,
considerati l'aumento dei  costi  e  le  difficolta'  esistenti,  «di
prevedere  la  mancata  erogazione  della   quota   percentuale   dei
contributi   a   carico   dello   Stato   nell'ipotesi   di   mancato
raggiungimento dell'obiettivo prefissato»; 
  che i soggetti interferiti si sono pronunciati favorevolmente,  con
prescrizioni, e che in particolare: 
    il Ministero della difesa - Comando Logistico dell'Esercito,  con
nota 21 agosto 2013, n. 73743,  ha  espresso  parere  favorevole  con
prescrizioni sul citato progetto; 
    i Vigili del  fuoco,  come  esposto  dal  RUP  in  Conferenza  di
servizi, hanno richiesto che la verifica del progetto  rispetto  alle
nuove norme introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n.
151/2011 venga effettuata  a  valle  dell'approvazione  del  progetto
stesso; 
    il gestore del Servizio idrico integrato, Metropolitana  Milanese
S.p.A., con  nota  9  luglio  2013,  n.  45437,  ha  espresso  parere
favorevole, rinviando alla «progettazione esecutiva per il  dettaglio
costruttivo degli interventi con le relative  prescrizioni  volte  al
mantenimento del servizio acquedottistico e  fognario»  e  ricordando
che gli oneri relativi alla risoluzione delle  interferenze  dovranno
essere a carico del quadro economico dell'intervento; 
  che la seguente documentazione: 
    elaborato 00031B,  intitolato  «Relazione  di  ottemperanza  alle
prescrizioni CIPE e verifica di coerenza del progetto definitivo»; 
    nota 19 luglio 2013, n. 487703, del Comune di Milano, avente  per
oggetto «Linea 4 della Metropolitana di Milano. Approvazione Progetto
Definitivo.  Ottemperanza  alle  prescrizioni  CIPE  e  verifica   di
coerenza del progetto  definitivo  -  documento  M4-00031  rev.  B  -
integrazioni»; 
attesta la ottemperanza del «progetto definitivo unificato»  rispetto
alle prescrizioni  disposte  da  questo  Comitato  con  delibere  nn.
92/2007 e 99/2009 e la coerenza del «progetto definitivo  unificato»,
per  la  parte  relativa  alla  tratta  T1,  rispetto   al   progetto
preliminare del lotto 1 Lorenteggio -  Sforza/Policlinico,  approvato
con la citata delibera n. 92/2007; 
  che  il   Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,
nell'Allegato A alla relazione istruttoria, propone le prescrizioni e
le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del «progetto
definitivo unificato», precisando  che,  nella  disamina  dei  pareri
riportata nell'Allegato B  alla  relazione  istruttoria,  sono  state
prese  in  considerazione  esclusivamente  le   prescrizioni   e   le
raccomandazioni riferite all'intera linea M4 nella sua configurazione
d'esercizio definitiva, con un  mero  richiamo  alle  prescrizioni  e
raccomandazioni relative alla «tratta EXPO» nella sua  configurazione
di esercizio temporaneo, di competenza del Commissario Unico delegato
del Governo per EXPO Milano 2015; 
  che la relazione istruttoria indica gli elaborati  di  progetto  in
cui e' riportato il programma di risoluzione delle interferenze e gli
immobili  da  espropriare,  precisando  che   le   668   interferenze
dell'intera linea rappresentano unicamente  le  interferenze  censite
dai vari enti e potrebbero esistere, peraltro, oltre che per le  reti
idriche del Sistema idrico integrato (fognature e acquedotto),  anche
per le reti di A2A  gas  ed  elettricita',  interferenze  non  ancora
censite, che potranno essere rilevate solo nelle fasi successive; 
sotto l'aspetto attuativo: 
  che il soggetto aggiudicatore e' confermato nel Comune di Milano; 
  che il cronoprogramma generale di costruzione dell'intera linea  M4
prevede 78 mesi complessivi a decorrere dalla data di  stipula  della
convenzione  di  concessione  per   la   realizzazione   e   gestione
dell'opera; 
  che il cronoprogramma per la sola «tratta EXPO» della linea  M4,  a
fronte dell'inizio delle prime attivita' avvenuto il  6  marzo  2012,
prevede la conclusione  di  lavori,  delle  prove  e  della  fase  di
pre-esercizio entro il 30 aprile  2015  e  che,  dopo  i  6  mesi  di
esercizio  per  l'EXPO,  sara'  effettuato  il  completamento  e   la
riconfigurazione della tratta; 
  che sono stati assegnati all'opera i seguenti CUP:  B81I06000000003
per  il  lotto  1  Lorenteggio-Sforza/Policlinico   (tratta   T1)   e
B41I07000120005 per il lotto 2 Sforza/Policlinico-Linate (tratte T2 e
EXPO); 
sotto l'aspetto finanziario: 
  che il costo di  investimento  dell'intera  linea  M4,  cosi'  come
previsto dal PEF posto a base di gara dal Comune di Milano, era  pari
a 1.698,7 milioni di euro (IVA compresa), pari alla somma  dei  costi
dei singoli lotti approvati con le citate delibere di questo Comitato
n. 92/2007 e n. 99/2009; 
  che l'aggiudicatario  RTI  Impregilo,  come  previsto  dal  PEF  di
offerta, ha proposto una riduzione dei costi di costruzione di  circa
il 3 per  cento,  pari  a  51,2  milioni  di  euro,  e  un  costo  di
investimento per l'intera linea M4 di 1.647,5 milioni  di  euro  (IVA
compresa), offrendo un contributo per 492,3 milioni di euro; 
  che risultano economie sui contributi di competenza pubblica pari a
30,9 milioni di euro, di cui  23,7  milioni  di  euro  di  contributi
statali e 7,2 milioni di euro di contributi comunali; 
  che, cosi' come previsto dalle regole di gara, il Comune e  il  RTI
Impregilo hanno concordato, a partire dal PEF di  offerta,  un  nuovo
PEF per l'intera linea M4 (c.d.  «PEF  modificato»  che  conferma  il
costo di investimento di 1.647,5 milioni di euro (IVA compresa); 
  che il PEF all'esame, relativo al «progetto definitivo unificato» -
che sara' comunque oggetto di revisione alla stipula del contratto di
finanziamento - prevede un  costo  di  investimento  pari  a  1.819,7
milioni di euro (IVA compresa); 
  che l'incremento del costo di investimento rispetto a quello  posto
a base di gara e' dovuto principalmente a: 
    adeguamento monetario per il periodo dicembre 2010 - giugno  2013
(97,2 milioni di euro), applicato  alle  voci  lavori,  coordinamento
della  sicurezza,  progettazione,  oneri  della   sicurezza,   prove,
sperimentazioni e collaudi; 
    aumento degli oneri per  la  sicurezza  a  causa  dello  sviluppo
analitico dei costi e di un maggior approfondimento  del  livello  di
progettazione della prima tratta (ulteriori 60,9 milioni di euro); 
    definizione del progetto esecutivo  (ulteriori  38,9  milioni  di
euro); 
    introduzione delle voci bonifiche terreni, piattaforma Protocollo
legalita' e ulteriori  costi  per  il  piano  di  comunicazione  (3,5
milioni di euro), non previste nel progetto posto a base di gara; 
    maggiori oneri per IVA (11,6 milioni di euro); 
  che il totale delle suddette  variazioni  in  aumento,  pari  circa
212,1 milioni  di  euro,  e'  parzialmente  compensato  dai  risparmi
previsti sulle voci: realizzazione della linea (44 milioni di  euro),
assistenza al Responsabile unico del procedimento  e  alta  vigilanza
(10 milioni di euro), rimborsi e consulenze (10,5 milioni di euro)  e
imprevisti  (26,6  milioni  di  euro),  con  un  maggior   costo   di
investimento del PEF all'esame, relativo al c.d. «progetto definitivo
unificato», di circa 121 milioni di euro rispetto al PEF posto a base
di gara, e di circa 172,2 milioni di euro rispetto al PEF di  offerta
e al «PEF modificato»; 
  che il quadro economico del c.d.  «progetto  definitivo  unificato»
riporta, per ciascuna voce, l'importo relativo a ciascun lotto; 
  che,  come  specificato  dal   Ministero   istruttore,   il   costo
dell'investimento tiene conto dei costi stimati degli espropri, delle
occupazioni  provvisorie,  delle   servitu'   e   delle   convenzioni
occorrenti  all'opera   e   che,   nell'eventualita'   si   dovessero
riscontrare  costi  eccedenti,   questi   saranno   sottoposti   alla
preventiva  approvazione  del  Comune  di  Milano   con   conseguente
revisione del PEF; 
  che  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   con
riferimento alla copertura finanziaria  del  sopra  citato  «progetto
definitivo unificato», chiede  di  poter  utilizzare  a  tal  fine  i
finanziamenti gia' assegnati con la citata  delibera  n.  92/2007  al
lotto 1 Lorenteggio - Sforza/Policlinico e con la citata delibera  n.
99/2009 al lotto 2 Sforza/Policlinico - Linate della «Linea M4  della
Metropolitana di Milano»; 
  che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  propone
inoltre  di   assegnare   definitivamente   alla   linea   M4   della
metropolitana  di  Milano  l'importo  di  172,2   milioni   di   euro
comprensivo di IVA, gia'  assegnato  programmaticamente  alla  stessa
linea M4 esclusivamente per la copertura dei costi  di  investimento,
con la citata delibera n. 59/2013, a  valere  sul  fondo  di  cui  al
citato art. 18, comma 3, del  decreto-legge  n.  69/2013,  e  riporta
nella   relazione   istruttoria   la   seguente   articolazione   dei
finanziamenti per l'opera: 
    
 
     ===========================================================
     |               Contributi              | milioni di euro |
     +=======================================+=================+
     | Contributi statali disponibili, come  |                 |
     |  riportato nella citata delibera n.   |                 |
     |92/2007, per la prima tratta funzionale|                 |
     |   Lorenteggio - Sforza/Policlinico,   |                 |
     |  autorizzati dall'art. 1, comma 979,  |                 |
     |della legge n. 296/2006, a valere sugli|                 |
     |   importi di cui al comma 977 dello   |                 |
     |            stesso articolo            |      160,00     |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |   Contributi statali a valere sugli   |                 |
     | importi di cui all'art. 1, comma 977, |                 |
     | della legge n. 296/2006, disponibili  |                 |
     |    per la prima tratta funzionale     |                 |
     |  Lorenteggio - Sforza/Policlinico in  |                 |
     |  virtu' della delibera n. 92/2007 di  |                 |
     | questo Comitato, che ha assegnato un  |                 |
     | contributo quindicennale di 7.555.495 |                 |
     |    euro annui a decorrere dal 2009    |      80,00      |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Contributi statali, a carico dei fondi |                 |
     |  previsti dall'art. 7, comma 3, del   |                 |
     | citato decreto-legge n. 159/2007, per |                 |
     |   la progettazione definitiva della   |                 |
     |       seconda tratta funzionale       |                 |
     |   Sforza/Policlinico - Linate, come   |                 |
     |   previsto dalla citata delibera n.   |                 |
     |                70/2008                |       9,90      |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |   Contributi statali a valere sulle   |                 |
     |    risorse di cui al citato Fondo     |                 |
     |    Infrastrutture, di cui all'art.    |                 |
     |6-quinquies del decreto-legge 25 giugno|                 |
     |     2008, n. 112, convertito, con     |                 |
     |  modificazioni, dalla legge 6 agosto  |                 |
     | 2008, n. 133, assegnati alla seconda  |                 |
     |tratta funzionale Sforza/Policlinico - |                 |
     |   Linate con la citata delibera n.    |                 |
     |                99/2009                |      56,13      |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |Contributi statali, a valere sui fondi |                 |
     |di cui al citato decreto del Presidente|                 |
     |  del consiglio dei ministri 6 maggio  |                 |
     | 2013, in favore della seconda tratta  |                 |
     |funzionale Sforza/Policlinico - Linate |      480,00     |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |     Contributi statali, assegnati     |                 |
     |programmaticamente alla linea M4 con la|                 |
     | citata delibera n. 59/2013, a valere  |                 |
     |  sul fondo di cui al citato art. 18,  |                 |
     |comma 3, del decreto-legge n.  69/2013 |      172,20     |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |       Totale contributi statali       |      958,23     |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |    Contributi del Comune di Milano    |      400,12     |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |          Contributi privati           |      461,35     |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |           Totale contributi           |    1.819,70     |
     +---------------------------------------+-----------------+
 
    che il cronoprogramma di utilizzo dei contributi  statali  e'  il
seguente: 
 
                                                                 euro 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  che l'Unita' tecnica di finanza e di progetto (UTFP) ha espresso il
22  agosto  2013  parere  favorevole  sul  PEF  all'esame,   relativo
all'intera linea M4 da Lorenteggio a Linate, rilevando che il margine
operativo lordo ha un andamento positivo  durante  l'intera  fase  di
gestione dell'opera e quindi i ricavi di gestione consentirebbero  di
fronteggiare  i  costi  di  gestione  per  tutta  la   durata   della
concessione, e  che  il  contributo  pubblico  appare  sufficiente  a
coprire il fabbisogno dell'intervento e in linea con le  esigenze  di
equilibrio economico-finanziario; 
per quanto riguarda lo schema di convenzione: 
  che lo schema di convenzione, come esplicitamente sottolineato  dal
Comune di Milano con nota 13 agosto 2013 allegata alla documentazione
istruttoria,  non  rappresenta  il  testo  definitivo  -  essendo  la
sottoscrizione  della  convenzione  tra  soggetto   aggiudicatore   e
concessionaria  subordinata  alla  costituzione  della  societa'   di
progetto, che avverra' «a ridosso  della  stipula  del  contratto  di
finanziamento» - e reca ancora clausole «in bianco» o con valori  non
aggiornati; 
  che il citato schema di convenzione  prevede  quale  oggetto  della
concessione   la   progettazione   definitiva   ed   esecutiva,    la
progettazione    delle    varianti,     la     realizzazione,     con
l'approvvigionamento  dei  mezzi  finanziari   all'uopo   occorrenti,
dell'intera linea M4, nonche' la manutenzione e la gestione tecnica e
di esercizio, amministrativa e finanziaria della stessa; 
  che il citato schema di convenzione prevede la possibilita' che  il
Comune di Milano, nel rispetto  della  normativa  applicabile,  possa
affidare al concessionario la costruzione e la gestione di  eventuali
prolungamenti della linea  M4  e  stabilisce  che  fino  al  2016  il
concessionario stesso, previo assenso degli Enti finanziatori,  resti
impegnato a fornire opere e servizi a tal fine necessari ai  medesimi
prezzi ora praticati, rivalutati in base all'inflazione; 
  che il  citato  schema  di  convenzione  prevede  che  la  societa'
concessionaria affidi ai soci privati l'attivita' di costruzione,  di
gestione  e   manutenzione   dell'intera   linea   M4   sulla   base,
rispettivamente, del contratto di  costruzione  e  del  contratto  di
gestione, in modo tale da assicurare che la linea  sia  realizzata  e
gestita  nel  pieno  rispetto  delle  obbligazioni   previste   nella
convenzione e nella documentazione di gara, e che restino in capo  al
Comune di Milano l'attivita'  di  vigilanza  e  alcune  attivita'  di
coordinamento, assistenza e  amministrative  relative  alla  fase  di
costruzione; 
  che la durata della concessione e' prevista in 360  mesi,  compreso
il periodo di costruzione ed escludendo il periodo costruzione  e  di
gestione della c.d. «tratta EXPO», fermo restando che,  nel  caso  in
cui il periodo di costruzione eccedesse il termine previsto per cause
non  imputabili   al   concessionario,   ovvero   per   altre   cause
specificatamente previste nella convenzione, il periodo di  esercizio
verrebbe corrispondentemente esteso per tener conto di detti ritardi; 
  che lo schema  di  convenzione  non  prevede  alla  scadenza  della
concessione  alcun  corrispettivo   o   indennizzo   a   favore   del
concessionario, a fronte  del  passaggio  dell'intera  infrastruttura
nella piena disponibilita' del concedente; 
  che il citato schema di convenzione attribuisce  al  concessionario
il diritto di sfruttamento commerciale della linea  M4  e  delle  sue
pertinenze per tutta la durata della concessione; 
  che  lo  schema  prevede  che,  oltre  ai  proventi  ancillari,  al
concessionario  sia  corrisposto,  per  la  gestione  della  linea  e
l'ammortamento e remunerazione  dei  capitali  di  finanziamento,  un
corrispettivo determinato dalla somma delle seguenti voci: 
    corrispettivo garantito:  pari  al  volume  di  «traffico  minimo
garantito» (stimato in 86 milioni di passeggeri/anno nel  primo  anno
di traffico a regime) nel semestre di riferimento moltiplicato per la
tariffa vigente in detto semestre, assumendosi il Comune di Milano il
rischio di minor traffico rispetto al volume minimo garantito; 
    corrispettivo  supplementare:  da  erogare  qualora  il  traffico
effettivo  risultasse  superiore,  nel  periodo  di  riferimento,  al
«traffico minimo garantito» e pari al prodotto tra l'importo fisso di
0,45 euro/passeggero, non indicizzato, al lordo di IVA,  e  la  quota
parte del volume di traffico effettivo eccedente il «traffico  minimo
garantito», definita «traffico supplementare riconosciuto»; 
  che l'art. 6 dello schema di convenzione,  per  quanto  concerne  i
requisiti di solidita'  patrimoniale,  impone  al  concessionario  di
mantenere invariata la compagine sociale,  e  che  il  PEF  in  esame
individua tre valori specifici per il calcolo  del  Cover  Ratio  dei
quali  il  primo  (DSCR)  -  individuato  nella  misura  di  1,35   -
corrisponde, in linea di massima, a quello utilizzato per il  calcolo
dei   requisiti   di   solidita'   patrimoniale   dei   concessionari
autostradali e viene  sottoposto  a  verifica  semestrale  a  partire
dall'inizio del periodo di ammortamento della «linea base»; 
  che detto schema di convenzione, per quanto concerne  la  qualita',
individua  un  insieme  di  parametri  prestazionali,  indicatori  di
qualita' erogata e indicatori  di  qualita'  percepita  (da  rilevare
tramite l'effettuazione di almeno un'indagine  annuale  di  «customer
satisfaction» a carico del concessionario),  descritti  nell'allegato
11; 
  che i suddetti parametri e indicatori,  sulla  base  del  grado  di
precisione tecnica delle definizioni adottate  e  del  riferimento  a
sistemi di qualita' aziendali, sono da considerare affidabili; 
  2. Degli esiti della riunione preparatoria, e in particolare che: 
    al fine di perseguire le finalita' urgenti di cui all'art. 18 del
decreto-legge n. 69/2013, comma  1,  tra  cui  quella  di  consentire
nell'anno 2013 il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati
all'avvio dei lavori della linea M4 della  metropolitana  di  Milano,
tenuto conto delle esigenze urgenti  connesse  a  EXPO  2015,  si  e'
ritenuto di aderire alla  proposta  di  finanziamento  del  Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  assegnando  definitivamente
172,2 milioni di euro al Comune di Milano per la realizzazione  della
suddetta linea M4; 
    in caso di mancata apertura all'esercizio entro il 30 aprile 2015
della «tratta EXPO» nella «configurazione di servizio  ridotta  EXPO»
non  si  procedera'  all'erogazione   della   quota   relativa   alla
«configurazione di servizio ridotta EXPO»  dei  contributi  a  carico
dello Stato; 
    con   riferimento   all'articolazione   dei   finanziamenti,   il
contributo dei privati dovra' essere riportato all'importo offerto in
sede di gara, e pari a 492,3 milioni di euro; 
    le economie di competenza pubblica all'esito della gara  potranno
essere utilizzate per imprevisti, previa autorizzazione da parte  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    ai fini di determinare le condizioni per una eventuale revoca del
finanziamento  all'esame,  ai  sensi  dell'art.  18,  comma  11,  del
decreto-legge n. 69/2013, le finalita' di cui al comma 1 si intendono
raggiunte se entro il 31 dicembre 2013: 
      il Comune  di  Milano  aggiornera'  quadro  economico  e  piano
economico-finanziario dell'intera opera,  confermando  il  contributo
del soggetto privato per l'importo offerto  in  gara,  pari  a  492,3
milioni di euro; 
      il  Comune  di   Milano   trasmettera'   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti lo schema di convenzione  completo  di
tutti gli allegati e le voci  di  spesa,  salvo  quelle  strettamente
connesse  a  importi  da  determinarsi  a  valle  della  stipula  del
contratto di finanziamento; 
    il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  in  caso  di
mancata ottemperanza di quanto sopra previsto emanera' un decreto  di
revoca del finanziamento all'esame; 
    con riferimento alle modalita' di  monitoraggio  dell'avanzamento
dei lavori, di cui  all'art.  18,  comma  11,  del  decreto-legge  n.
69/2013, il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  dovra'
verificare il rispetto del  cronoprogramma,  in  particolare  per  la
tratta  EXPO,  e,  durante  il  periodo   di   gestione,   monitorare
l'attuazione della convenzione e relativi  adempimenti  contrattuali,
anche in base a relazioni periodiche a cura del Comune di Milano; 
    la stipula del contratto di finanziamento dovra'  avvenire  entro
il 30 giugno 2014, fatti salvi comunque i termini contrattuali fra le
parti ove piu' restrittivi; 
    alla stipula del contratto di finanziamento, anche ai  sensi  del
parere NARS n. 6/2013, il Comune  di  Milano  dovra'  trasmettere  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la stesura  definitiva
dello  schema  di  convenzione  e  del  «PEF  contrattuale»,  per  le
ulteriori verifiche di coerenza con quanto approvato dal Comitato con
la  presente  delibera,  nonche'  i  quadri  economici  definitivi  e
debitamente congruiti dell'opera. Qualora il  Ministero  riscontrasse
discordanze non marginali tra i richiamati documenti e quelli oggetto
di esame, dovra' sottoporli  nuovamente  a  questo  Comitato,  previo
parere del NARS. 
 
                              Delibera: 
 
1 Approvazione progetti. 
  1.1  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  166  del   decreto
legislativo n. 163/2006, nonche' ai sensi dell'art.  12  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., e'  approvato,
con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al  successivo  punto
1.7, anche ai fini  della  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  il
progetto definitivo «Linea M4 della metropolitana di Milano -  tratta
Lorenteggio - Sforza/Policlinico»; 
  1.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 169, comma 3, del  decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonche' ai sensi degli articoli  10
e 12 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  327/2001  e
s.m.i., sono approvate, con le prescrizioni e le  raccomandazioni  di
cui al successivo punto  1.7,  anche  ai  fini  dell'apposizione  del
vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione  di  pubblica
utilita', le varianti al progetto definitivo della  «Linea  M4  della
metropolitana di Milano - tratta Sforza/Policlinico - Linate», di cui
alla precedente presa d'atto, e in particolare: 
    le variazioni altimetriche  e  planimetriche  del  tracciato  tra
stazione di Linate e stazione Forlanini FS, con  spostamento  massimo
di circa 45 m fra la stazione di Linate e il manufatto  Forlanini  1,
di circa 10 m fra i manufatti Forlanini 1 e Forlanini 3 e di circa 10
m fra le stazioni Forlanini Quartiere e Forlanini FS; 
    le  variazioni  altimetriche  del  tracciato  fra   le   stazioni
Tricolore e Argonne; 
    le  modifiche  alle  stazioni  di  Linate,  Forlanini  Quartiere,
Forlanini FS e Dateo; 
    le modifiche dei manufatti asta di manovra Idroscalo,  Idroscalo,
Forlanini 1, Forlanini 3, Gatto, Sereni, Gozzi e Argonne; 
    le modifiche al sistema antincendio. 
  1.3 Il complesso dei progetti definitivi di cui ai punti 1.1 e  1.2
costituisce il c.d. «progetto definitivo unificato» dell'intera linea
M4 Lorenteggio-Linate di cui alla precedente  presa  d'atto,  cui  si
applicano le citate prescrizioni e raccomandazioni di  cui  al  punto
1.7. 
  1.4   L'approvazione   sostituisce   ogni   altra   autorizzazione,
approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione
di  tutte  le  opere,  prestazioni  e  attivita'  previste  nel  c.d.
«progetto definitivo unificato». E' conseguentemente perfezionata, ad
ogni  fine  urbanistico  e  edilizio,  l'Intesa  Stato-Regione  sulla
localizzazione dell'opera. 
  1.5 L'importo di 1.819,70 milioni di euro, comprensivo di  IVA,  di
cui  alla  precedente  presa  d'atto,  pari   al   costo   aggiornato
dell'intera opera riportato nel quadro economico del  c.d.  «progetto
definitivo   unificato»,   costituisce    il    limite    di    spesa
dell'intervento. 
  1.6 Le prescrizioni citate ai precedenti punti 1.1, 1.2 e 1.3,  cui
e' subordinata l'approvazione dei progetti, sono riportate  nella  1^
parte dell'allegato 1, che  forma  parte  integrante  della  presente
delibera.  L'ottemperanza  alle  prescrizioni  non  potra'   comunque
comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente  punto
1.5. 
  Le raccomandazioni, citate ai precedenti punti 1.1, 1.2 e 1.3, sono
riportate nella 2^ parte  del  richiamato  allegato  1.  Il  soggetto
aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di
dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale  motivazione  in
modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo  Comitato,
se del caso, misure alternative. 
  1.7 Gli elaborati del c.d. «progetto definitivo unificato», in  cui
e' riportato il programma di  risoluzione  delle  interferenze,  sono
indicati nella 1^ parte dell'allegato 2 alla  presente  delibera,  di
cui l'allegato stesso forma parte integrante,  mentre  gli  elaborati
del  medesimo  progetto  in  cui  sono  indicati  gli   immobili   da
espropriare sono riportati nella 2^ parte del predetto allegato 2. La
realizzazione  degli  interventi  mirati   alla   risoluzione   delle
interferenze non potra' comunque comportare incrementi del limite  di
spesa di cui al precedente punto 1.5. 
2 Assegnazione finanziamenti. 
  2.1 E' autorizzato l'utilizzo dei finanziamenti di cui alle  citate
delibere n. 92/2007 (lotto 1 Lorenteggio - Sforza/Policlinico)  e  n.
99/2009 (lotto 2  Sforza/Policlinico  -  Linate),  per  la  copertura
finanziaria  del  quadro  economico  del  c.d.  «progetto  definitivo
unificato» della «Linea M4 della Metropolitana di Milano», di cui  al
punto 1.3. 
  2.2 Per la copertura dei costi di investimento del  c.d.  «progetto
definitivo unificato», di cui al  punto  1.3,  per  la  realizzazione
dell'intera «Linea M4 della Metropolitana  di  Milano»,  e'  disposta
l'assegnazione definitiva del  finanziamento  di  172,20  milioni  di
euro,  a  valere  sul  fondo  di  cui  all'art.  18,  comma  3,   del
decreto-legge n. 69/2013, gia' assegnato  programmaticamente  con  la
citata delibera n. 59/2013, con la seguente articolazione temporale: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  e con le seguenti modalita' di utilizzo: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2.3 Ferma restando  l'assegnazione  del  finanziamento  di  cui  al
precedente  punto  2.2,  l'effettiva  erogazione  dello   stesso   e'
subordinata a una sentenza favorevole  del  Consiglio  di  Stato  sul
ricorso dell'Impresa  Pizzarotti  e  C.  S.p.A.,  per  l'annullamento
dell'aggiudicazione definitiva in favore del RTI Impregilo. 
  2.4 Tenuto conto che tutti i  contributi  dello  Stato  sono  stati
erogati al lordo dell'IVA per  ridurre  gli  oneri  finanziari,  tali
contributi annui dovranno essere nettizzati, nel periodo dal 2016  al
2020, della quota dell'IVA da rimborsare, per un importo  complessivo
di 82.061.568,26 euro, di cui: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Tali somme resteranno disponibili sul relativo capitolo di bilancio
per essere riprogrammate  da  questo  Comitato  per  altra  finalita'
infrastrutturale. 
  2.5 I maggiori costi che dovessero derivare, anche per interferenze
ed espropri, dalle prescrizioni di cui al citato parere espresso  con
nota 21 agosto 2013, n. 73743 del Ministero della  difesa  -  Comando
Logistico dell'Esercito e da  eventuali  prescrizioni  contenute  nel
parere dei Vigili del fuoco a seguito  della  verifica  del  progetto
rispetto alle nuove norme introdotte dal Decreto del Presidente della
Repubblica n. 151/2011 da effettuare  successivamente  alla  presente
approvazione,  dovranno  trovare  copertura  nell'ambito  del  quadro
economico del c.d. «progetto definitivo unificato»,  senza  ulteriori
incrementi del costo dell'opera di cui al precedente punto 1.5. 
  2.6 I maggiori costi che  dovessero  derivare  per  la  risoluzione
delle eventuali «problematiche dell'interferenza  dell'opera  con  le
matrici ambientali», cosi' come esposto nell'allegato 1  alla  citata
delibera di Giunta 19 luglio 2013, n. X/433 di  cui  alla  precedente
presa d'atto,  dovranno  trovare  copertura  nell'ambito  della  voce
«bonifiche  terreni»  del  quadro  economico   del   c.d.   «progetto
definitivo  unificato»,  senza   ulteriori   incrementi   del   costo
dell'opera di cui al precedente punto 1.5. 
  2.7  Per  le  varianti  al   progetto   definitivo   della   tratta
Sforza/Policlinico - Linate, di cui al  punto  1.2,  eventuali  oneri
sopravvenuti per verifiche  dell'interesse  archeologico  attuate  ai
sensi dell'art. 38, commi  3  e  4,  dell'Allegato  XXI  del  decreto
legislativo  n.  163/2006,  dovranno  trovare  copertura  nel  quadro
economico del c.d. «progetto definitivo unificato»,  senza  ulteriori
incrementi del costo dell'opera di cui al precedente punto 1.5, e non
interferire col cronoprogramma dell'intervento. 
  2.8 Come da  richiesta  del  Comitato  tecnico  permanente  per  la
sicurezza dei sistemi di trasporto ad  impianti  fissi,  in  caso  di
mancata apertura all'esercizio entro il 30 aprile 2015 della  «tratta
EXPO» nella «configurazione di servizio ridotta  EXPO»  di  cui  alla
precedente presa d'atto, non si procedera' all'erogazione della quota
relativa alla sola «configurazione  di  servizio  ridotta  EXPO»  dei
contributi a carico dello Stato. 
  2.9 Le economie di competenza pubblica risultanti  all'esito  della
gara, pari a 30,9 milioni di euro di cui  23,7  milioni  di  euro  di
competenza statale e 7,2 milioni di euro di competenza del Comune  di
Milano, potranno essere utilizzate per imprevisti, ulteriori rispetto
a quelli gia' inclusi nell'attuale quadro economico del  progetto  di
cui al punto 1.3, previa autorizzazione da parte del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  2.10 Le finalita' di cui al comma 1  dell'art.  18  del  richiamato
decreto-legge n. 69/2013 si  intendono  raggiunte  se,  entro  il  31
dicembre 2013, il Comune di Milano: 
    aggiornera' il quadro economico e il piano  economico-finanziario
dell'intera opera, tenuto conto di quanto riportato al punto  2.9,  e
confermando il contributo del soggetto privato per l'importo  offerto
in gara, pari a 492,3 milioni di euro; 
    trasmettera' al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo
schema di convenzione completo di tutti gli allegati e voci di spesa,
salvo quelle strettamente connesse a  importi  da  determinarsi  alla
stipula del contratto di finanziamento. 
  2.11 Ai sensi dell'art. 18, comma 11, del decreto-legge n. 69/2013,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di mancata
ottemperanza di quanto previsto al precedente punto 2.10 entro il  31
dicembre 2013, emanera' un decreto di revoca del finanziamento di cui
al punto 2.2. Le risorse  revocate  confluiranno  nel  Fondo  di  cui
all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 per  le  finalita'
di cui al comma  1  dell'art.  18  del  richiamato  decreto-legge  n.
69/2013. 
  2.12 Entro il 31 gennaio 2014 il Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti dovra' trasmettere a questo Comitato la valutazione  di
coerenza dello schema di convenzione di cui  al  punto  2.10  con  le
prescrizioni di questo Comitato  e  un'informativa  sull'esito  degli
adempimenti di cui ai precedenti punti 2.10 e 2.11. 
3. Schema di convenzione. 
  3.1 E'  formulato  parere  favorevole  in  merito  allo  schema  di
convenzione specificato nella precedente presa d'atto,  a  condizione
che vengano recepite le seguenti prescrizioni: 
    gli articoli che prevedono  voci  di  spesa  devono  essere,  ove
necessario, completati in coerenza con gli importi riportati nel PEF,
dettagliando tutte le voci di spesa e  distinguendo  l'importo  delle
varie voci e i soggetti responsabili dell'espletamento delle relative
attivita', in particolare quelle per alta vigilanza,  prestazioni  di
supporto al RUP e direzione lavori; 
    all'art.  3-B  occorre  disciplinare  le  conseguenze   correlate
all'ipotesi in  cui  il  concessionario  non  provveda  a  esibire  o
integrare la procura del proprio Rappresentante; 
    all'art.  5.8,  in  caso  di  adesione  del  concessionario,   e'
necessario far riferimento  all'inclusione  dell'opera  nel  progetto
C.A.P.A.C.I., come specificato al successivo punto 4.10,  e  inserire
l'obbligo  per  il  concessionario  stesso  di  applicare  tutte   le
direttive che vengano  emanate  da  questo  Comitato  in  materia  di
monitoraggio finanziario ai sensi dell'art. 176, comma 3,  lett.  e),
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 
    all'art. 6 deve  essere  inserito  il  principio  della  verifica
semestrale del DSCR e  debbono  essere  disciplinate  le  conseguenze
derivanti dal mancato rispetto del valore del predetto indice; 
    con  riferimento  all'art.  6.1  il  Ministero  di  settore  deve
valutare la compatibilita' della  deroga  all'art.  156  del  decreto
legislativo n. 163/2006 con il dettato normativo e, nell'eventualita'
di una valutazione negativa, promuoverne lo stralcio; 
    occorre  specificare  le  eventuali  conseguenze  correlate  alle
verifiche semestrali di cui all'art. 16, commi 2 e 3, posto  che  non
e' chiaro il rapporto tra dette clausole e il disposto del successivo
art. 47.2, che consente  la  revisione  del  PEF,  su  richiesta  del
concessionario, soltanto per cause non imputabili a quest'ultimo; 
    l'art. 19 deve  essere  integrato  tenendo  in  considerazione  i
finanziamenti recentemente disposti a favore dell'opera, tenuto conto
della eventuale applicazione di interessi legali e moratori; 
    all'art. 27.3 deve essere precisato che le  spese  relative  alle
attivita' ivi previste sono ricomprese negli importi  complessivi  di
cui all'art. 5.4. 
    all'art. 43.3 deve essere richiamato l'art. 2, comma  461,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e s.m.i. (legge finanziaria 2008) per
i pertinenti contenuti in materia di Carte della qualita' dei servizi
(Carta della  mobilita')  e  previsto  un  obbligo  di  aggiornamento
annuale di detta Carta; 
    occorre inserire una  clausola  di  refinancing  che  preveda  la
retrocessione  parziale  dei  benefici  economici  derivanti  da   un
eventuale rifinanziamento a favore del concedente; 
    il Ministero di settore valutera' l'opportunita' di stralciare  o
meno la clausola di  cui  all'art.  52.6  secondo  il  quale  -  alla
scadenza del termine previsto all'art. 52.5 - ai tre commissari viene
comunque riconosciuto un compenso pari al  20  per  cento  di  quello
stabilito. 
  3.2  Il  Comune  di  Milano   trasmettera'   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti - prima della stipula del contratto di
finanziamento, da effettuarsi entro il 30 giugno  2014,  fatti  salvi
comunque i termini contrattuali fra le parti ove piu'  restrittivi  -
la  stesura  definitiva  dello  schema  di  convenzione  e  del  «PEF
contrattuale», per le ulteriori  verifiche  di  coerenza  con  quanto
approvato dal Comitato con la presente  delibera,  nonche'  i  quadri
economici definitivi e debitamente congruiti dell'opera.  Qualora  il
suddetto Ministero riscontri discordanze di carattere  non  marginale
tra i richiamati documenti e quelli  attualmente  oggetto  di  esame,
dovra' sottoporli nuovamente a questo  Comitato,  previo  parere  del
NARS,  con  indicazione  puntuale  degli  eventuali  scostamenti.  Il
Ministero dovra' comunque asseverare l'eleggibilita' degli  eventuali
ulteriori incrementi di costo e indicare la definitiva  articolazione
per fonti della copertura finanziaria dell'opera. 
4. Disposizioni finali. 
  4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a
trasmettere  a   questo   Comitato   l'autorizzazione   paesaggistica
(articolo n. 146 del decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
recante «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio») per  gli  ambiti
sottoposti a tutela. 
  4.2 Per  gli  ambiti  non  sottoposti  a  tutela,  il  costo  delle
eventuali prescrizioni di cui alla citata nota  20  agosto  2013,  n.
10831, della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici
di Milano a seguito dell'esame del progetto esecutivo, riguardanti le
interferenze  dell'opera  con  gli  ambiti  urbani   di   particolare
sensibilita' paesaggistico-architettonica e con  i  beni  monumentali
direttamente interessati, nonche' specifici  e  puntuali  monitoraggi
strutturali su monumenti durante la realizzazione dell'opera,  dovra'
trovare copertura nell'ambito delle somme a disposizione  del  quadro
economico del c.d. «progetto definitivo unificato»,  senza  ulteriori
incrementi del costo dell'opera di cui al precedente punto 1.5. 
  4.3 Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  dovra'
riscontrare, trasmettendo a questo Comitato una specifica  relazione,
la richiesta del citato Comitato tecnico permanente per la  sicurezza
dei sistemi di trasporto ad impianti fissi circa lo studio di  scelte
progettuali alternative e  maggiormente  efficaci  per  la  soluzione
delle criticita' dell'opera legate alla sicurezza. 
  4.4 Il soggetto aggiudicatore, entro 60 giorni dalla  pubblicazione
della presente  delibera  nella  Gazzetta  Ufficiale,  provvedera'  a
trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 
    un documento che dimostri il rispetto del necessario  livello  di
sicurezza  dell'esercizio  con  treni  in  modalita'   manuale   alla
velocita' commerciale di 30 Km/h e alla velocita' massima di 45 Km/h; 
    un documento relativo alle modalita' di evacuazione, nel rispetto
di quanto previsto dal decreto dell'allora Ministro dei trasporti  11
gennaio 1988, e uno specifico piano  di  emergenza  condiviso  con  i
Vigili del fuoco; 
    un documento inerente la strategia di ventilazione nella  diversa
configurazione di esercizio e di emergenza. 
  4.5  La   partecipazione   della   societa'   concessionaria   alla
sperimentazione sul monitoraggio finanziario ai fini antimafia di cui
alla delibera n. 45/2011 potra' essere posta a carico della voce  per
la piattaforma relativa al protocollo di legalita'  indicata  tra  le
somme a disposizione del quadro economico. 
  4.6 Le modalita' di monitoraggio  dell'avanzamento  dei  lavori  ai
sensi dell'art. 18, comma 11, del decreto-legge n. 69/2013,  sono  le
seguenti: 
    ferme restando le disposizioni di  cui  al  citato  art.  18  del
decreto-legge n. 69/2013, alla data della stipula  del  contratto  di
finanziamento il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
dovra' verificare il  rispetto  del  cronoprogramma  dei  lavori  con
opportune azioni di monitoraggio, attuate ai sensi  della  richiamata
legge n.  443/2001  e  della  circolare  dello  stesso  Ministero  n.
189/2008. In ogni caso, il suddetto Ministero  dovra'  verificare  il
rispetto del cronoprogramma nel primo semestre del 2014, al  fine  di
garantire l'apertura e il  funzionamento  della  c.d.  «tratta  EXPO»
nella «configurazione di servizio ridotta  EXPO»  entro  il  mese  di
aprile 2015; 
    le  ulteriori  azioni  di  monitoraggio,  cui  sara'   sottoposto
l'avanzamento dei lavori e il relativo cronoprogramma  di  attivita',
fino al termine della realizzazione dell'opera, saranno  puntualmente
identificate  successivamente   alla   stipula   del   contratto   di
finanziamento. Relativamente al periodo  di  gestione,  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   sottoporra'   a   puntuale
monitoraggio gli  adempimenti  che  derivano  dalla  definizione  dei
corrispettivi  erogati  dal  Comune  di  Milano  in  relazione   alla
articolazione  dei  rischi  connessi  all'attuazione   dei   rapporti
contrattuali. Il Comune  di  Milano  trasmettera'  periodicamente  al
suddetto Ministero una relazione di monitoraggio  sulla  convenzione,
sulla base di una tempistica concordata con lo stesso Ministero. 
  4.7 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti componenti il cd. «progetto definitivo unificato» di cui al
punto 1.3. 
  4.8 Il soggetto aggiudicatore provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori  previsti  nel   citato   progetto   definitivo,   a   fornire
assicurazioni al predetto Ministero  sull'avvenuto  recepimento,  nel
progetto  esecutivo,  delle  prescrizioni  riportate  nel  menzionato
allegato 1; il citato Ministero  procedera',  a  sua  volta,  a  dare
comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
-  Dipartimento  per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica. Resta fermo che la Commissione VIA  procedera'  a
effettuare  le  verifiche  ai  sensi  dell'art.   185   del   decreto
legislativo n. 163/2006. 
  4.9 Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere  le  attivita'  di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati  dalla
normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di  cui
alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 
  4.10 Il Comune di Milano dovra' stipulare  apposito  protocollo  di
legalita' con la Prefettura competente -  UTG  e  il  concessionario,
inteso a recepire le linee guida per i controlli antimafia  approvate
con la richiamata delibera n. 58/2011 e nel quale confermare, in caso
di   adesione   della   societa'   concessionaria   alla    succitata
sperimentazione sul monitoraggio finanziario ai fini antimafia, che i
contratti, i relativi  contratti  di  subappalto  e  subcontratti  da
stipulare, concernenti la filiera di impresa di cui all'art. 6, comma
3, del decreto-legge  12  novembre  2010,  n.  187,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2010,  n.  217,  ricadono
nell'ambito  delle  procedure  di  sperimentazione  del  monitoraggio
finanziario del «progetto  C.A.P.A.C.I.»,  senza  che  cio'  comporti
oneri  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  inclusi  nell'attuale  quadro
economico  dell'opera.  A  tal  fine,  il  Comune  di  Milano  dovra'
stipulare un protocollo operativo con il Ministero  dell'interno,  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE,  CBI  e  concessionario
per regolamentare le modalita' della suddetta sperimentazione secondo
i criteri di massima esposti al punto 3.4 della delibera n. 45/2011 e
le piu' puntuali indicazioni  riportate  nel  «protocollo  operativo»
stipulato il 6 febbraio 2013 con riferimento  al  «progetto  Pompei»,
del pari incluso nel «progetto C.A.P.A.C.I.». 
  4.11 Ai sensi della delibera n. 24/2004, i CUP assegnati  all'opera
dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa
e contabile riguardante l'opera stessa. 
 
    Roma, 9 settembre 2013 
 
                                       Il vice Presidente: Saccomanni 
 
Il segretario delegato: Girlanda 
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registrazione Economia e finanze, foglio n. 1004