IL DIRIGENTE 
              dell'ufficio valutazione e autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 convertito  nella
legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana  del
farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a norma dell'articolo 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione  dell'articolo  17,  comma
10,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n.  15  del  1°  marzo  2010,  con  cui  il
Direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico  di  Coordinatore  dell'area
registrazione e l'incarico di Dirigente  dell'ufficio  valutazione  e
autorizzazione; 
  Visto l'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219
e  s.m.i.,  recante  «Attuazione  della   direttiva   2001/83/CE   (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE», e s.m.i.; 
  Visto, in particolare, il comma 5 dell'articolo  38  succitato,  il
quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione
in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA); 
  Visto  il  decreto  ministeriale   15   luglio   2004   concernente
«Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati
centrale  finalizzata  a  monitorare  le  confezioni  dei  medicinali
all'interno del sistema distributivo»; 
  Visto l'articolo 130, comma 11, del decreto legislativo  24  aprile
2006, n. 219, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera  c)  del
decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158,  convertito  in  legge  8
novembre 2012, n. 189; 
  Viste  le  Linee  Guida  «Sunset  Clause»  pubblicate  nel  portale
internet dell'AIFA sezione Registrazione; 
  Visto  il  «Comunicato  AIFA»  pubblicato  nel   portale   internet
dell'AIFA sezione Registrazione; 
  Visto il «Warning  di  prossima  decadenza»  del  21  giugno  2013,
pubblicato nel portale internet dell'AIFA in pari data; 
  Visto il «Warning di prossima  decadenza»  del  4  settembre  2013,
pubblicato nel portale internet dell'AIFA in pari data; 
  Visto il «Warning di  prossima  decadenza»  del  6  novembre  2013,
pubblicato nel portale internet dell'AIFA in pari data; 
  Viste le controdeduzioni inviate da talune societa' titolari  delle
AIC dei medicinali  oggetto  dei  surriferiti  «Warning  di  prossima
decadenza»; 
  Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente
ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata  (fatture
di vendita o documenti di accompagnamento di  merce  viaggiante)  era
idonea a dimostrare la commercializzazione del  medicinale  entro  la
data di presunta decadenza; 
  Tenuto conto, altresi', che talune societa' titolari delle AIC  dei
medicinali oggetto dei gia' citati «Warning  di  prossima  decadenza»
non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto  specificato
nello stesso warning; 
  Visto che, entro il  termine  previsto  dalle  Linee  Guida  Sunset
Clause, alcune societa' titolari di AIC hanno presentato  domanda  di
esenzione dalla decadenza; 
  Considerato  che  a  talune  delle  richieste  di  esenzione  dalla
decadenza e' stato dato esito negativo in quanto  non  applicabili  i
criteri di esenzione previsti nelle Linee Guida «Sunset Clause» e nel
«Comunicato AIFA»  pubblicati  nel  Front-end  del  portale  internet
dell'AIFA; 
  Considerato che taluni medicinali esentati dalla decadenza ai sensi
del d.lgs.  219/06  e  s.m.i.,  art.  38,  comma  8  non  sono  stati
commercializzati entro il periodo di esenzione; 
  Tenuto  conto  dei  dati  di  commercializzazione  dei   medicinali
consolidati alla data del 28 febbraio 2014,  da  cui  risulta  che  i
medicinali  descritti  nell'elenco non  sono  stati  commercializzati
durante i tre anni antecedenti alla data di decadenza evidenziata per
ognuno di essi; 
  Considerato che, secondo quanto disposto dall'articolo 38, commi 5,
6 e 7 del decreto  legislativo 219/06  e  s.m.i.,  le  autorizzazioni
all'immissione in commercio dei medicinali non  commercializzati  per
tre anni consecutivi decadono; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  I  medicinali  di  cui  all'elenco   allegato   alla   presente
determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno  di
essi, ai sensi dell'articolo 38 del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE
(e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice
comunitario concernente i medicinali per  uso  umano,  nonche'  della
direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.