IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013); 
  Visto, in particolare, l'art.  1,  comma  301,  che  ha  modificato
l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»; 
  Visto il comma 1 del predetto art.  16-bis  che  stabilisce  che  a
decorrere dall'anno 2013 e'  istituito  il  Fondo  nazionale  per  il
concorso finanziario dello Stato, agli oneri del  trasporto  pubblico
locale,  anche  ferroviario,  nelle  Regioni  a  statuto   ordinario,
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
sul gasolio per autotrazione e sulla benzina; 
  Visto il successivo  comma  3  che  prevede  che  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31  gennaio
2013, sono definiti i criteri e le  modalita'  con  cui  ripartire  e
trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del  Fondo  di
cui al comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, che
prevede, in particolare, all'art. 2 la ripartizione delle risorse del
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato,  agli  oneri
del trasporto pubblico locale, anche  ferroviario,  nelle  Regioni  a
statuto ordinario per il 90 per cento sulla  base  delle  percentuali
riportate nella tabella 1 allegata al medesimo D.P.C.M.; 
  Visto il successivo comma 5 dell'art. 16-bis del  decreto  legge  6
luglio 2012, n. 95, che prevede che con decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  emanare,  sentita  la  Conferenza
unificata, entro il 30 giugno di  ciascun  anno,  sono  ripartite  le
risorse del Fondo di  cui  al  comma  1,  previo  espletamento  delle
verifiche  effettuate   sugli   effetti   prodotti   dal   piano   di
riprogrammazione dei servizi  predisposto  dalle  Regioni  a  statuto
ordinario; 
  Visto  il  successivo  comma  6,  che  dispone  che,   nelle   more
dell'emanazione del decreto di  cui  al  comma  5,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   sentita   la   Conferenza
unificata, e' ripartito, a titolo di anticipazione tra le  Regioni  a
statuto ordinario, il 60 per cento dello stanziamento  del  Fondo  di
cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di
saldo o di compensazione  con  gli  anni  successivi  a  seguito  dei
risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera  e),  effettuate
attraverso gli strumenti di monitoraggio. La  relativa  erogazione  a
favore delle Regioni a statuto  ordinario  e'  disposta  con  cadenza
mensile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto  2013,  n.
195, che prevede che la misura  della  compartecipazione  al  gettito
derivante dall'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo  e  sul
gasolio, impiegati come carburanti per autotrazione, per le Regioni a
statuto ordinario per l'anno 2014 sia pari al 19,6 per  cento  e  che
tale  misura  deve  essere  applicata  alla  previsione  annuale  del
predetto gettito; 
  Considerato che lo stanziamento per l'anno 2014 del Fondo di cui al
comma 1 a valere sul capitolo 1315  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di  quanto
stabilito dal D.P.C.M. 26 luglio 2013, e'  attualmente  pari  a  euro
4.918.620.000,00; 
  Considerato che l'art. 5 del D.P.C.M. 11 marzo 2013 prevede che  lo
0,025 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1 per un
ammontare complessivo pari a  euro  1.229.655,00  e'  destinato  alla
creazione  della  banca  dati  e  del  sistema  informativo  pubblico
necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'art. 1, comma
300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Ritenuto   necessario   procedere   celermente   alla    erogazione
dell'anticipazione del 60 per cento dello stanziamento del  Fondo  di
cui al comma 1 per l'anno 2014, applicando le  percentuali  riportate
nella tabella 1 allegata al D.P.C.M. 11 marzo 2013. con le  modalita'
di cui al predetto comma 6; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata nella seduta del  13
marzo 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
            Erogazione dell'anticipazione per l'anno 2014 
 
  1. In attuazione del D.P.C.M. di cui all'art. 16 bis, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nelle  more  dell'emanazione  del
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza unificata, da adottare, ai sensi dell'art.  16-bis,  comma
5, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  entro  il  30
giugno di ciascun anno, per l'anno 2014 e' concessa  alle  Regioni  a
statuto  ordinario  un'anticipazione  del  60  per  cento  del  Fondo
nazionale per il concorso finanziario dello  Stato,  agli  oneri  del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma  1  del
predetto art. 16-bis, per un importo  complessivamente  pari  a  euro
2.950.434.207,00. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  provvedera'
all'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 in  favore  delle
Regioni a statuto ordinario secondo gli importi di cui  alla  Tabella
1, che costituisce parte integrante del  presente  provvedimento.  La
relativa erogazione a favore delle Regioni  a  statuto  ordinario  e'
disposta con cadenza mensile, dal 20 marzo 2014 al  20  agosto  2014,
fino alla concorrenza dell'importo di euro 2.950.434.207,00. 
  3. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 aprile 2014 
 
                                                 Il Ministro          
                                        dell'economia e delle finanze 
                                                    Padoan            
    Il Ministro 
delle infrastrutture 
  e dei trasporti 
       Lupi 

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2014 
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del  territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 1956