IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Legge di contabilita' e finanza pubblica" e in particolare gli articoli 6,13,14 e 15, che recano disposizioni per l'accesso e la costituzione della banca dati delle amministrazioni pubbliche e il funzionamento della banca dati delle amministrazioni pubbliche e il funzionamento della banca dati SIOPE; Visto il comma 6-bis, dell'articolo 14 della citata legge n. 196 del 2009, inserito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2012, n. 26, concernente il regolamento per l'accesso al SIOPE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 19, commi 2 e 3, che prevede che la comunicazione di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e privati, e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 50, concernente la disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni e l'articolo 58 concernente le modalita' della fruibilita' del dato; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" che al Titolo II - bis disciplina i diritti e gli obblighi dell'utente e del costitutore di una banca dati; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legge n. 66 del 2014, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente le modalita' di accesso dei dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia Decreta: Art. 1 SIOPE 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' il titolare dei dati conservati nel SIOPE. 2. La Banca d'Italia e' responsabile della gestione e sviluppo della banca dati SIOPE, del trattamento dei dati, e provvede all'attivita' necessaria a consentire l'accesso alle informazioni codificate, in conformita' alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle indicazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.