IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo Comitato l'emanazione di direttive per  la  concessione  della
garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti  convenzionali
che disciplinano le convenzioni autostradali e, a decorrere dall'anno
1994, per la revisione delle tariffe autostradali; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,   e,   in
particolare, l'art. 2, comma 83, cosi' come modificato  dall'art.  1,
comma 1030, lettera b), punti 1 e 2, della legge 27 dicembre 2006, n.
296; 
  Visto l'art. 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato» (legge di stabilita' 2012), come  modificato:  dall'art.
42, commi 8 e 9-bis, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214;
dall'art. 3-septies, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,
sostituito dall'art. 2, comma  1,  lett.  a),  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134; dall'art. 59, comma 1,  lettere  a)  e  b),  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; dall'art. 2, comma 1,  lettere  b),
c) e d), del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; dall'art. 33, comma
3, lettere a) e b),  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale
n. 118/1996), in  materia  di  disciplina  dei  servizi  di  pubblica
utilita'  non  gia'  diversamente  regolamentati  ed   in   tema   di
determinazione delle relative tariffe, che ha previsto  l'istituzione
del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee  guida  per  la
regolazione dei servizi di pubblica  utilita'  (NARS)  presso  questo
Comitato, istituzione poi disposta con delibera 8 maggio 1996, n.  81
(Gazzetta Ufficiale n. 138/1996); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2008  e  ss.mm.ii.,  con  il  quale  si  e'  proceduto  alla
riorganizzazione  del  NARS  e  che,  all'art.  1,  prevede  che,  su
richiesta di questo Comitato o dei Ministeri interessati,  lo  stesso
Nucleo esprima parere in materia  tariffaria  e  di  regolamentazione
economica dei settori di pubblica utilita'; 
  Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 1 (G.U. n. 206/2013), con la
quale questo Comitato - rilevato che l'art. 18 della citata legge  n.
183/2011, come integrato dall'art. 33 del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  introduce  tra  l'altro  la
possibilita' di riconoscere le misure  agevolative  ivi  previste  al
titolare di contratti di partenariato pubblico privato ex art. 3  del
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  finalizzati   alla
realizzazione di nuove infrastrutture incluse in piani o programmi di
amministrazioni  pubbliche  previsti  a  legislazione  vigente -   ha
ritenuto opportuno, con riferimento alle  infrastrutture  strategiche
di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,  al
fine di ridurre i rischi di eccessivi oneri per la finanza  pubblica,
esplicitare i requisiti, i criteri e le modalita' di applicazione del
predetto  art.  18   con   riferimento,   sia   alla   determinazione
dell'ammontare ed erogazione dell'agevolazione,  sia  alla  eventuale
rideterminazione della  stessa  agevolazione  laddove  migliorino  le
condizioni del mercato, favorendo un maggiore autofinanziamento; 
  Considerato che il documento tecnico approvato con la  delibera  da
ultimo menzionata, rubricato «Linee guida  per  l'applicazione  delle
misure previste dall'art. 18 della  legge  183/2011»  (Linee  guida),
stabilisce, al punto 5.1, che il bando di  gara  da  emanare  per  la
realizzazione di  infrastrutture  da  realizzare  con  i  sopracitati
contratti di partenariato pubblico - privato deve  prevedere  che  il
contratto  di  concessione   sia   risolto   in   caso   di   mancata
sottoscrizione  del  contratto  di   finanziamento   o   di   mancata
sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto  di  cui
all'art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  entro
dodici mesi, decorrenti  dalla  data  di  approvazione  del  progetto
definitivo e che, in  caso  di  risoluzione,  al  concessionario  non
spetta alcun rimborso a nessun titolo per le spese sostenute  sino  a
tale data; 
  Considerato che il medesimo documento tecnico stabilisce, al  punto
5.2, che il  bando  di  gara  da  emanare  per  la  realizzazione  di
infrastrutture con i sopracitati contratti di partenariato pubblico -
privato puo' prevedere che, qualora sia finanziabile solo uno o  piu'
stralci  tecnicamente  ed   economicamente   funzionali   dell'intero
progetto, il contratto di concessione rimarra' valido  per  la  parte
finanziata, facendo salva la facolta' del concedente di  rimettere  a
gara la parte  residua  dell'opera,  se,  entro  un  congruo  termine
dall'approvazione del progetto definitivo dello stralcio  funzionale,
il concessionario non sia in grado  di  assicurare  il  completamento
dell'intera opera; 
  Considerato che il NARS nel parere n. 7 del 6  novembre  2013,  nel
pronunziarsi in merito allo  schema  di  convenzione  concernente  il
«Corridoio    di    viabilita'    autostradale    Dorsale    centrale
Civitavecchia -   Orte -   Mestre:   tratta   E45-E55   (collegamento
autostradale Orte - Mestre)», ha ritenuto condivisibile  la  proposta
del Ministero di settore di riservare al concedente,  nella  rilevata
ipotesi di approvazione, da parte  di  questo  Comitato,  di  stralci
tecnicamente ed economicamente funzionali del progetto definitivo che
risultino  ab  origine  sostenibili  sotto  il  profilo  economico  e
finanziario,  la  facolta'  di  procedere  o  meno  alla  caducazione
dell'intera   concessione    se,    entro    un    congruo    termine
dall'approvazione  del  progetto  definitivo  di  detti  stralci,  il
concessionario non sia in grado di assicurare  la  realizzazione  dei
lotti successivi, rilevando come tale soluzione  risulti  congrua  ad
assicurare il preminente  interesse  pubblico  al  completamento  del
collegamento in questione; 
  Considerato che il NARS ha rilevato che, pur apparendo la  predetta
soluzione  coerente  con  i  contenuti  delle  Linee  guida,  sarebbe
opportuno, per evitare qualsiasi possibile divergenza interpretativa,
che questo Comitato precisi i termini del punto 5.2 delle Linee guida
stesse in combinato disposto del precedente punto 5.1; 
  Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS, in quanto il punto
5.2 delle Linee guida configura la revoca parziale della  concessione
come una  mera  facolta'  del  concedente,  e  ritenuto  comunque  di
disciplinare esplicitamente tale fattispecie e  integrare  quindi  in
tal senso le predette Linee guida, anche nella considerazione che  la
possibilita'  di  revocare  l'intera  concessione  nella   situazione
esposta concorre a incentivare l'integrale realizzazione di opere  di
interesse strategico per la mobilita'; 
  Ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. b),
punto 2 del decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69  (c.d.  «Decreto
Fare»), convertito  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  la'  ove
disciplinano la fattispecie della finanziabilita' di alcuni lotti  di
un'opera da affidare in concessione,  non  precludono  l'applicazione
delle  specifiche  direttive  che  questo  Comitato  e'  chiamato  ad
emanare, ai sensi della normativa sopra richiamata,  con  riferimento
alle infrastrutture strategiche  da  attuare  mediante  contratti  di
partenariato pubblico - privato assistiti  dalle  misure  agevolative
previste dalla normativa stessa; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 8 novembre 2013, n. 4527, predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da
riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita in seduta l'intesa del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Il  punto  5.2  dell'allegato  1  alla  delibera  n.  1/2013  e'
sostituito come segue: «5.2 Il bando  di  gara  puo'  prevedere  che,
qualora sia finanziabile solo uno  o  piu'  stralci  tecnicamente  ed
economicamente  funzionali  dell'intero  progetto,  il  contratto  di
concessione rimarra' valido per la parte finanziata, facendo salva la
facolta'  del  concedente  di  rimettere  a  gara  la  parte  residua
dell'opera, se, decorso un congruo termine dalla data di approvazione
da  parte  del  CIPE  del  progetto   definitivo   dello   stralcio/i
funzionale/i, da indicare nel bando di gara e comunque non  superiore
a tre anni, il concessionario non  sia  in  grado  di  assicurare  il
completamento dell'intera opera. 
  Il bando di gara, in considerazione del  carattere  di  particolare
rilevanza strategica e impatto finanziario  dell'opera,  puo'  invece
rimettere  al  concedente  la  facolta'  di  procedere  all'integrale
caducazione  della  relativa  concessione,  rimettendo  a   gara   la
concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un
termine non superiore a tre anni,  da  indicare  nel  bando  di  gara
stesso, dalla data di approvazione da parte  del  CIPE  del  progetto
definitivo    dello    stralcio/i     funzionale/i     immediatamente
finanziabile/i, non sia attestata da primari istituti  finanziari  la
sostenibilita'  economico-finanziaria   degli   stralci   successivi.
L'esercizio di tale facolta' deve essere  effettuato  dal  concedente
entro un congruo termine dalla scadenza del termine di cui sopra,  da
individuare nel bando di gara. Qualora il concedente non eserciti nei
termini tale facolta' si  applica  la  disciplina  di  cui  al  primo
periodo. 
  Nell'ipotesi  di  cui  al  capoverso  precedente,  lo   schema   di
convenzione da inserire tra la documentazione posta a  base  di  gara
dovra'   disciplinare   le   modalita'   di   determinazione   e   di
corresponsione dell'indennizzo da riconoscere al  concessionario  nel
caso in  cui  il  concedente  proceda  alla  caducazione  dell'intera
concessione. 
  2. Qualora sia finanziabile solo uno o piu' stralci tecnicamente ed
economicamente funzionali dell'intero progetto,  le  disposizioni  di
cui al punto 5.1 dell'allegato 1 alla delibera n. 1/2013 si applicano
nell'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento
o di mancato reperimento di altre forme di copertura del costo per la
realizzazione del primo/i stralcio/i tecnicamente  ed  economicamente
funzionale/i approvato/i da questo Comitato. 
  Il termine di dodici mesi di cui  al  predetto  punto  5.1  decorre
dalla data di approvazione del progetto definitivo da parte di questo
Comitato. 
    Roma, 8 novembre 2013 
 
                                       Il vice Presidente: Saccomanni 
 
Il segretario delegato: Girlanda 

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2014 
Ufficio controllo atti Ministero economia  e  finanze,  registrazione
Prev. n. 1830